Regolamento (UE) 2019/1976
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1976 della Commissione del 25 novembre 2019 che autorizza l’immissione sul mercato della fenilcapsaicina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la fenilcapsaicina come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e aggiorna di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’autorizzazione è concessa sulla base del parere scientifico favorevole dell’EFSA e riguarda soltanto specifiche categorie di alimenti e determinate fasce d’età. Il testo prevede inoltre una tutela dei dati per cinque anni a favore di aXichem AB, con esclusiva temporanea di commercializzazione e protezione degli studi a supporto della domanda. Sono fissate anche condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e specifiche di purezza e composizione del nuovo alimento.
Autorizzazione dell’immissione sul mercato della fenilcapsaicina come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione sul mercato dell’Unione della fenilcapsaicina quale nuovo alimento, limitatamente agli usi autorizzati nell’allegato: alimenti a fini medici speciali ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi quelli destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia e ai bambini di età inferiore a 11 anni, e integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione generale di età superiore a 11 anni. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’autorizzazione e la tutela dei dati sono riservate ad aXichem AB, salvo autorizzazione di un richiedente successivo senza riferimento ai dati protetti o con consenso del titolare. Restano impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) n. 609/2013 e della direttiva 2002/46/CE. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Autorizzazione della fenilcapsaicina come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1976 della Commissione autorizza la fenilcapsaicina quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’atto si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA del 15 maggio 2019, che ha concluso per la sicurezza del nuovo alimento alle condizioni d’uso proposte.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La domanda è stata presentata il 7 febbraio 2018 da aXichem AB per l’immissione sul mercato della fenilcapsaicina ottenuta per sintesi chimica. La richiesta riguardava l’uso in alimenti a fini medici speciali, esclusi quelli destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia e ai bambini di età inferiore a 11 anni, e in integratori alimentari destinati alla popolazione generale di età superiore a 11 anni. La Commissione ha consultato l’EFSA il 27 agosto 2018 ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283; il parere scientifico adottato dall’Autorità è stato ritenuto conforme all’articolo 11 dello stesso regolamento.
Motivi dell’autorizzazione
La Commissione rileva che, secondo l’EFSA, la fenilcapsaicina è sicura negli usi e ai livelli proposti. Nel parere sono stati considerati essenziali, ai fini della valutazione della sicurezza, vari studi non pubblicati forniti dal richiedente, tra cui studi ADME, test di mutagenesi e micronucleo, uno studio di tossicità orale di 90 giorni e un test di attivazione del TRPV1. La Commissione ha ritenuto che senza tali dati la sicurezza del nuovo alimento non avrebbe potuto essere valutata in modo adeguato.
Tutela dei dati e esclusiva di commercializzazione
Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione ha riconosciuto la protezione dei dati industriali richiamati nel fascicolo di domanda. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, tali studi e relazioni non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo senza il consenso di aXichem AB. Per lo stesso periodo, solo aXichem AB è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione la fenilcapsaicina, salvo che un soggetto terzo ottenga l’autorizzazione senza riferimento ai dati protetti o con il consenso del titolare. Il regolamento precisa tuttavia che altri operatori possono presentare una domanda per lo stesso nuovo alimento se basata su informazioni ottenute lecitamente.
Ambito dell’autorizzazione e rapporti con altre discipline settoriali
L’autorizzazione è circoscritta agli alimenti a fini medici speciali e agli integratori alimentari nei limiti e per le fasce di popolazione indicati nell’allegato. Il regolamento chiarisce espressamente che l’autorizzazione lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) n. 609/2013 e della direttiva 2002/46/CE, che continuano a disciplinare rispettivamente gli alimenti destinati a specifiche categorie sensibili e gli integratori alimentari.
Condizioni d’uso, etichettatura e specifiche
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 viene integrato con la voce "fenilcapsaicina". Le condizioni d’uso prevedono un livello massimo di 2,5 mg/giorno sia per gli alimenti a fini medici speciali autorizzati sia per gli integratori alimentari autorizzati. È inoltre stabilito che la denominazione da utilizzare in ეტichetta sia "fenilcapsaicina". Le specifiche tecniche definiscono il nuovo alimento come sostanza sintetizzata chimicamente in due fasi e fissano parametri di purezza, limiti di umidità, residui di solventi, metalli pesanti e criteri microbiologici.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco unionale
La fenilcapsaicina è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’autorizzazione riguarda il nuovo alimento come specificato nell’allegato, con condizioni d’uso e requisiti di etichettatura ivi indicati.
Uso autorizzato e limiti di impiego
L’uso è autorizzato negli alimenti a fini medici speciali esclusi quelli destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia e ai bambini di età inferiore a 11 anni, nonché negli integratori alimentari destinati alla popolazione generale di età superiore a 11 anni. I livelli massimi sono fissati in 2,5 mg/giorno per entrambe le categorie.
Tutela dei dati e esclusiva temporanea
Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, solo aXichem AB è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione la fenilcapsaicina, salvo consenso del titolare o autorizzazione di un richiedente successivo senza riferimento ai dati protetti. Gli studi e le relazioni del fascicolo di domanda utilizzati dall’EFSA non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo senza consenso per lo stesso periodo.
Requisiti di etichettatura
La denominazione da riportare sull’etichetta dei prodotti alimentari contenenti il nuovo alimento è "fenilcapsaicina".
Specifiche tecniche del nuovo alimento
La fenilcapsaicina è definita come N-[(4-idrossi-3-metossifenil)metil]-7-fenilept-6-inamide (C21H23NO3, CAS 848127-67-3), sintetizzata chimicamente in due fasi. Sono fissati requisiti di purezza e composizione: purezza ≥ 98 %, umidità ≤ 0,5 %, sottoprodotti totali di sintesi ≤ 1,0 %, limiti per solventi residui e metalli pesanti, oltre a criteri microbiologici specifici.
Modifica del regolamento (UE) 2017/2470
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato inserendo la nuova voce relativa alla fenilcapsaicina nella tabella 1 (nuovi alimenti autorizzati) e nella tabella 2 (specifiche).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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