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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1976

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1976 della Commissione del 25 novembre 2019 che autorizza l’immissione sul mercato della fenilcapsaicina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza la fenilcapsaicina come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e aggiorna di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’autorizzazione è concessa sulla base del parere scientifico favorevole dell’EFSA e riguarda soltanto specifiche categorie di alimenti e determinate fasce d’età. Il testo prevede inoltre una tutela dei dati per cinque anni a favore di aXichem AB, con esclusiva temporanea di commercializzazione e protezione degli studi a supporto della domanda. Sono fissate anche condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e specifiche di purezza e composizione del nuovo alimento.

Autorizzazione dell’immissione sul mercato della fenilcapsaicina come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica all’immissione sul mercato dell’Unione della fenilcapsaicina quale nuovo alimento, limitatamente agli usi autorizzati nell’allegato: alimenti a fini medici speciali ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi quelli destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia e ai bambini di età inferiore a 11 anni, e integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione generale di età superiore a 11 anni. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’autorizzazione e la tutela dei dati sono riservate ad aXichem AB, salvo autorizzazione di un richiedente successivo senza riferimento ai dati protetti o con consenso del titolare. Restano impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) n. 609/2013 e della direttiva 2002/46/CE. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Autorizzazione della fenilcapsaicina come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1976 della Commissione autorizza la fenilcapsaicina quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’atto si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA del 15 maggio 2019, che ha concluso per la sicurezza del nuovo alimento alle condizioni d’uso proposte.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

La domanda è stata presentata il 7 febbraio 2018 da aXichem AB per l’immissione sul mercato della fenilcapsaicina ottenuta per sintesi chimica. La richiesta riguardava l’uso in alimenti a fini medici speciali, esclusi quelli destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia e ai bambini di età inferiore a 11 anni, e in integratori alimentari destinati alla popolazione generale di età superiore a 11 anni. La Commissione ha consultato l’EFSA il 27 agosto 2018 ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283; il parere scientifico adottato dall’Autorità è stato ritenuto conforme all’articolo 11 dello stesso regolamento.

Motivi dell’autorizzazione

La Commissione rileva che, secondo l’EFSA, la fenilcapsaicina è sicura negli usi e ai livelli proposti. Nel parere sono stati considerati essenziali, ai fini della valutazione della sicurezza, vari studi non pubblicati forniti dal richiedente, tra cui studi ADME, test di mutagenesi e micronucleo, uno studio di tossicità orale di 90 giorni e un test di attivazione del TRPV1. La Commissione ha ritenuto che senza tali dati la sicurezza del nuovo alimento non avrebbe potuto essere valutata in modo adeguato.

Tutela dei dati e esclusiva di commercializzazione

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione ha riconosciuto la protezione dei dati industriali richiamati nel fascicolo di domanda. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, tali studi e relazioni non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo senza il consenso di aXichem AB. Per lo stesso periodo, solo aXichem AB è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione la fenilcapsaicina, salvo che un soggetto terzo ottenga l’autorizzazione senza riferimento ai dati protetti o con il consenso del titolare. Il regolamento precisa tuttavia che altri operatori possono presentare una domanda per lo stesso nuovo alimento se basata su informazioni ottenute lecitamente.

Ambito dell’autorizzazione e rapporti con altre discipline settoriali

L’autorizzazione è circoscritta agli alimenti a fini medici speciali e agli integratori alimentari nei limiti e per le fasce di popolazione indicati nell’allegato. Il regolamento chiarisce espressamente che l’autorizzazione lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) n. 609/2013 e della direttiva 2002/46/CE, che continuano a disciplinare rispettivamente gli alimenti destinati a specifiche categorie sensibili e gli integratori alimentari.

Condizioni d’uso, etichettatura e specifiche

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 viene integrato con la voce "fenilcapsaicina". Le condizioni d’uso prevedono un livello massimo di 2,5 mg/giorno sia per gli alimenti a fini medici speciali autorizzati sia per gli integratori alimentari autorizzati. È inoltre stabilito che la denominazione da utilizzare in ეტichetta sia "fenilcapsaicina". Le specifiche tecniche definiscono il nuovo alimento come sostanza sintetizzata chimicamente in due fasi e fissano parametri di purezza, limiti di umidità, residui di solventi, metalli pesanti e criteri microbiologici.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione e inserimento nell’elenco unionale

La fenilcapsaicina è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’autorizzazione riguarda il nuovo alimento come specificato nell’allegato, con condizioni d’uso e requisiti di etichettatura ivi indicati.

Uso autorizzato e limiti di impiego

L’uso è autorizzato negli alimenti a fini medici speciali esclusi quelli destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia e ai bambini di età inferiore a 11 anni, nonché negli integratori alimentari destinati alla popolazione generale di età superiore a 11 anni. I livelli massimi sono fissati in 2,5 mg/giorno per entrambe le categorie.

Tutela dei dati e esclusiva temporanea

Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, solo aXichem AB è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione la fenilcapsaicina, salvo consenso del titolare o autorizzazione di un richiedente successivo senza riferimento ai dati protetti. Gli studi e le relazioni del fascicolo di domanda utilizzati dall’EFSA non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo senza consenso per lo stesso periodo.

Requisiti di etichettatura

La denominazione da riportare sull’etichetta dei prodotti alimentari contenenti il nuovo alimento è "fenilcapsaicina".

Specifiche tecniche del nuovo alimento

La fenilcapsaicina è definita come N-[(4-idrossi-3-metossifenil)metil]-7-fenilept-6-inamide (C21H23NO3, CAS 848127-67-3), sintetizzata chimicamente in due fasi. Sono fissati requisiti di purezza e composizione: purezza ≥ 98 %, umidità ≤ 0,5 %, sottoprodotti totali di sintesi ≤ 1,0 %, limiti per solventi residui e metalli pesanti, oltre a criteri microbiologici specifici.

Modifica del regolamento (UE) 2017/2470

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato inserendo la nuova voce relativa alla fenilcapsaicina nella tabella 1 (nuovi alimenti autorizzati) e nella tabella 2 (specifiche).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareetichettatura alimentaretutela dei datiintegrazione dell'elenco unionale

Testo integrale

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