Regolamento (UE) 2019/2130
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce regole operative uniformi per l’esecuzione e il seguito dei controlli documentali, di identità e fisici sulle partite di animali e merci soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Dettaglia cosa debba verificare l’autorità competente, come debbano essere svolti i controlli per le diverse categorie di prodotti e quali registrazioni o conservazioni documentali debbano essere effettuate nel DSCE. Prevede inoltre l’abrogazione di alcuni atti precedenti e si applica dal 14 dicembre 2019, in coerenza con il regolamento (UE) 2017/625.
Norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, di identità e fisici su animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri e agli operatori che presentano partite di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, quando tali partite entrano nell’Unione e sono sottoposte a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Copre anche talune categorie di alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a incremento temporaneo dei controlli e a misure di emergenza di cui agli atti richiamati dall’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625. Non disciplina in generale tutte le importazioni, ma specificamente le operazioni connesse ai controlli documentali, di identità e fisici previsti dalla normativa UE in materia di filiera agroalimentare, salute e benessere animale, sanità delle piante e prodotti fitosanitari.
Norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, di identità e fisici sui posti di controllo frontalieri
Il regolamento attua l’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/625 e mira a garantire un’applicazione uniforme e operativamente efficace dei controlli ufficiali sulle partite di animali e merci che entrano nell’Unione. I considerando richiamano la necessità di consolidare prassi già collaudate in precedenti discipline settoriali, assicurando tracciabilità, tutela della salute pubblica, della salute e del benessere animale e della sanità delle piante.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica alle partite delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, assoggettate ai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Essa si estende anche ad alcune categorie di alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a controlli rafforzati temporanei e a misure di emergenza previste dagli atti richiamati dall’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del medesimo regolamento.
Controlli documentali
L’articolo 2 stabilisce che l’autorità competente deve verificare la destinazione e l’uso della partita sulla base di certificati ufficiali, attestati ufficiali e altri documenti che la accompagnano, anche se presentati in forma elettronica tramite IMSOC o sistemi nazionali. I documenti devono provenire, ove necessario, dall’autorità competente del paese terzo, rispettare i requisiti generali di certificazione previsti dagli articoli 89 e 91 del regolamento (UE) 2017/625 e corrispondere al modello documentale richiesto dalla normativa di settore. L’autorità deve inoltre controllare che il DSCE sia compilato correttamente nella parte pertinente e che i dati inseriti coincidano con quelli dei documenti di accompagnamento.
Controlli di identità
L’articolo 3 definisce in modo puntuale le verifiche di corrispondenza tra partita e documentazione. Per gli animali e le merci devono essere controllati, a seconda dei casi, numero di capi, specie, razza, sesso, età, categoria, contenuto, quantità, marchi, codici, identificazione del mezzo di trasporto e sigilli. Per alcune merci sigillate e caricate in unità chiuse, il controllo può essere limitato a mezzo di trasporto e sigilli, purché ricorrano tutte le condizioni previste. Il regolamento fissa anche percentuali di campionamento: per prodotti di origine animale e categorie affini l’1% degli articoli o imballaggi, con minimo due e massimo dieci; per gli animali, almeno il 10% con un minimo di dieci capi quando sia richiesta l’identificazione individuale. Se il controllo non è soddisfacente, il numero di elementi controllati può essere aumentato fino all’intera partita.
Controlli fisici e campionamento
L’articolo 4 distingue le modalità di controllo fisico a seconda della tipologia di partita. Per gli animali si applicano le prescrizioni dell’allegato I, che includono la valutazione dell’idoneità al viaggio, l’esame clinico e, per gli ungulati, regole specifiche di campionamento. Per le merci elencate nell’articolo 4, paragrafo 4, si applica l’allegato II, che disciplina il controllo delle condizioni di trasporto, della catena del freddo, dell’imballaggio, dell’etichettatura, dell’idoneità all’uso previsto e l’eventuale esecuzione di prove sensoriali, fisiche, chimiche o di laboratorio; per tali merci il regolamento prevede anche un piano di monitoraggio basato sul rischio. Per piante, prodotti vegetali e altri oggetti si applica l’allegato III, con regole su campionamento, identificazione dei lotti omogenei e schemi di campionamento fitosanitario.
Immissione sul mercato prima degli esiti di laboratorio
In alcune ipotesi il regolamento consente l’immissione sul mercato prima della disponibilità dei risultati di laboratorio, purché non vi sia sospetto di pericolo immediato. Ciò vale, tra l’altro, per talune partite di ungulati e di altri animali, per le merci sottoposte a prove in base al piano di monitoraggio e per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti campionati durante i controlli fisici.
Operazioni successive ai controlli e tracciabilità documentale
Dopo i controlli, l’autorità competente deve richiudere e contrassegnare con marchio ufficiale gli imballaggi aperti e, ove richiesto dalla normativa unionale, sigillare il mezzo di trasporto inserendo nel DSCE il numero del sigillo. I risultati delle analisi o prove di laboratorio devono essere riportati nel DSCE appena disponibili. I documenti originali, o i corrispondenti equivalenti elettronici, vanno conservati dal posto di controllo frontaliero per almeno tre anni dalla data di autorizzazione all’ingresso; per le piante e i prodotti vegetali è ammesso l’archivio elettronico, con invalidazione o distruzione dell’originale.
Abrogazioni e decorrenza
Dal 14 dicembre 2019 sono abrogati il regolamento (CE) n. 282/2004, la decisione 97/794/CE e il regolamento (CE) n. 136/2004, con una disciplina transitoria limitata per l’articolo 9 di quest’ultimo fino al 20 aprile 2021 relativamente all’elenco dei paesi autorizzati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 14 dicembre 2019 in tutti gli Stati membri, con efficacia diretta.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
L’articolo 1 stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, di identità e fisici di cui agli articoli 49, 50 e 51 del regolamento (UE) 2017/625, per le partite delle categorie di animali e merci elencate all’articolo 47, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Controlli documentali
L’articolo 2 impone all’autorità competente di verificare la destinazione e l’uso delle partite sulla base di certificati ufficiali, attestati ufficiali e altri documenti, compresi gli equivalenti elettronici nel sistema IMSOC o nei sistemi nazionali. I documenti devono essere rilasciati dall’autorità competente del paese terzo, soddisfare i requisiti di cui agli articoli 89, paragrafo 1, e 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, corrispondere al modello previsto dalla normativa applicabile e contenere informazioni conformi a tale normativa. Deve inoltre essere verificata la corretta compilazione del DSCE da parte dell’operatore responsabile.
Controlli di identità
L’articolo 3 disciplina le verifiche di corrispondenza tra documenti e partita: numero, specie, razza, sesso, età e categoria degli animali, contenuto e quantitativo della partita, marchi, codici, identificazione del mezzo di trasporto e sigilli. Per talune merci confezionate e sigillate, il controllo può limitarsi ai mezzi di trasporto e ai sigilli se ricorrono condizioni specifiche. Sono fissati criteri quantitativi di campionamento: per prodotti di origine animale e categorie affini l’1% degli articoli/imballaggi, minimo 2 e massimo 10; per gli animali, almeno il 10% con minimo 10 animali per quelli soggetti a identificazione individuale, mentre per animali non identificati individualmente si controlla una marcatura rappresentativa. Se necessario, il campione può essere ampliato fino all’intera partita.
Controlli fisici
L’articolo 4 prevede che i controlli fisici verifichino la conformità alla normativa unionale applicabile e alle prescrizioni dei certificati. Per gli animali, i controlli si svolgono secondo l’allegato I; per prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti, prodotti derivati, fieno, paglia, prodotti compositi e taluni alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a misure di emergenza, secondo l’allegato II; per piante, prodotti vegetali e altri oggetti, secondo l’allegato III. Sono previste regole sullo scarico parziale o totale della partita e sul ricorso a prove di laboratorio. In alcuni casi, se non vi è sospetto di pericolo immediato per salute pubblica, salute animale o sanità delle piante, la partita può essere immessa sul mercato prima dell’esito delle analisi.
Operazioni successive ai controlli e conservazione dei documenti
L’articolo 5 impone la chiusura e l’identificazione con marchio ufficiale degli imballaggi aperti e, nei casi previsti, la sigillatura del mezzo di trasporto con registrazione del numero di sigillo nel DSCE. I risultati di analisi, prove o diagnosi di laboratorio devono essere inseriti nel DSCE appena disponibili. I certificati o documenti ufficiali originali, o i loro equivalenti elettronici, devono essere conservati per almeno tre anni; per piante e prodotti vegetali è ammessa l’archiviazione elettronica con invalidazione o distruzione dell’originale. Se la normativa di settore non richiede la presentazione e conservazione dell’originale, è sufficiente conservare una copia per tre anni.
Abrogazioni e disciplina transitoria
L’articolo 6 abroga, con efficacia dal 14 dicembre 2019, il regolamento (CE) n. 282/2004 e la decisione 97/794/CE; abroga anche il regolamento (CE) n. 136/2004, mantenendo però l’articolo 9 di tale regolamento applicabile fino al 20 aprile 2021 per l’elenco dei paesi autorizzati nell’allegato V.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 14 dicembre 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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