Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1953

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1953 della Commissione del 25 novembre 2019 sul rimborso, a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall’esercizio 2019

Normativa europea32019R1953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per ciascuno Stato membro, gli importi degli stanziamenti FEAGA riportati dall’esercizio 2019 che possono essere utilizzati per rimborsare ai beneficiari finali le somme trattenute tramite disciplina finanziaria. La misura attua l’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e tiene conto del regime di riporto degli stanziamenti non impegnati previsto dal regolamento finanziario. Sono fissate anche le condizioni temporali di ammissibilità della spesa nazionale: il rimborso è finanziabile dall’Unione solo se corrisposto ai beneficiari entro il 16 ottobre 2020.

Determinazione degli importi degli stanziamenti FEAGA riportati dall’esercizio 2019 e resi disponibili agli Stati membri per il rimborso ai beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell’esercizio 2020.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che gestiscono, nell’ambito del FEAGA e della disciplina finanziaria, il rimborso ai beneficiari finali degli stanziamenti non impegnati riportati dall’esercizio 2019 all’esercizio successivo. Riguarda i beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell’esercizio di riferimento, il tasso di adattamento dei pagamenti diretti; il rimborso opera solo negli Stati membri in cui la disciplina finanziaria è stata applicata nell’esercizio precedente. È esclusa la Croazia per l’esercizio 2019, poiché la disciplina finanziaria non si applica in tale Stato membro ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il regolamento si applica dal 1° dicembre 2019 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rimborso degli stanziamenti FEAGA riportati dall’esercizio 2019

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1953 della Commissione disciplina il rimborso, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, degli stanziamenti FEAGA non impegnati riportati dall’esercizio 2019 all’esercizio successivo. L’intervento si inserisce nel quadro della disciplina finanziaria dei pagamenti diretti e del meccanismo di adattamento applicato ai beneficiari finali della politica agricola comune.

Quadro normativo e finalità

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare sull’articolo 26, che disciplina il trattamento degli stanziamenti riportati e il loro rimborso ai beneficiari finali, e sul regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che contiene le regole finanziarie generali del bilancio dell’Unione. Nei considerando si chiarisce che gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal FEAGA possono essere riportati all’esercizio successivo entro limiti precisi: il 2 % degli stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e l’importo dell’adattamento dei pagamenti diretti applicato nell’esercizio precedente.

Ambito soggettivo e territoriale

La misura riguarda gli Stati membri che, nell’ambito della gestione concorrente del FEAGA, devono rimborsare ai beneficiari finali gli importi trattenuti per effetto della disciplina finanziaria. Il rimborso si applica solo ai beneficiari finali negli Stati membri nei quali la disciplina finanziaria è stata effettivamente applicata nell’esercizio precedente. È espressamente richiamata la situazione della Croazia, per la quale nell’esercizio 2019 la disciplina finanziaria non si applica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Importi riportati e allegato

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene gli importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati per ciascuno Stato membro. Tali importi sono quelli che, riportati dall’esercizio 2019 ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, diventano disponibili per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell’esercizio 2020. Il regolamento precisa che il riporto è subordinato alla decisione di riporto della Commissione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Condizioni per la copertura UE delle spese nazionali

L’articolo 2 stabilisce una condizione temporale stringente: le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento dell’Unione soltanto se gli importi sono stati versati ai beneficiari finali prima del 16 ottobre 2020. Si tratta quindi di una data limite rilevante per la rendicontazione e per l’ammissibilità della spesa a carico del bilancio UE.

Considerazioni sul calcolo e sulla proporzionalità

Nei considerando la Commissione precisa che, nel determinare gli importi da rimborsare ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013, occorre tenere conto anche degli importi della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all’articolo 25 dello stesso regolamento, nella parte in cui non siano stati messi a disposizione per misure di crisi entro la fine dell’esercizio. Viene inoltre evidenziato l’obiettivo di garantire che il rimborso agli agricoltori rimanga proporzionato all’importo dell’adattamento della disciplina finanziaria.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1° dicembre 2019. La scelta della decorrenza è motivata dall’esigenza di evitare agli Stati membri di dover effettuare un pagamento supplementare per finanziare il rimborso e di tenere conto dei tempi molto brevi tra la comunicazione dell’esecuzione degli stanziamenti e la data di applicazione dell’atto. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e determinazione degli importi per Stato membro

L’articolo 1 stabilisce che gli importi degli stanziamenti da riportare dall’esercizio 2019 ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e resi disponibili per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell’esercizio 2020, sono quelli indicati nell’allegato. Il riporto è soggetto alla decisione di riporto della Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Condizione di ammissibilità della spesa nazionale

L’articolo 2 prevede che le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se gli importi sono stati versati ai beneficiari finali prima del 16 ottobre 2020.

Decorrenza, applicazione e natura obbligatoria

L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° dicembre 2019. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Criteri di calcolo e contesto finanziario

Nei considerando si chiarisce che il rimborso riguarda stanziamenti non impegnati relativi al FEAGA e riportabili entro i limiti dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ossia entro il 2 % degli stanziamenti iniziali votati e nei limiti dell’importo dell’adattamento dei pagamenti diretti applicato nell’esercizio precedente. Si precisa inoltre che, nel determinare gli importi da rimborsare, occorre considerare anche gli importi della riserva per le crisi nel settore agricolo non resi disponibili per misure di crisi entro la fine dell’esercizio.

Proporzionalità e tempistica del rimborso

La Commissione determina gli importi di rimborso disponibili per gli Stati membri al fine di garantire la proporzionalità rispetto all’importo dell’adattamento della disciplina finanziaria. L’applicazione dal 1° dicembre 2019 è giustificata dall’esigenza di evitare agli Stati membri l’obbligo di versare un pagamento supplementare per tale rimborso e di tener conto del breve intervallo tra la comunicazione dell’esecuzione degli stanziamenti e la decorrenza dell’atto.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefinanziamento del bilancio ueaiuti diretti all’agricolturagestione finanziaria del feaga

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.