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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2129

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme relative all’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce criteri uniformi per fissare la frequenza minima dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di animali e merci in entrata nell’Unione. Le frequenze sono determinate principalmente in base al rischio, con possibilità di aumento o riduzione in funzione di gravi carenze riscontrate o dei dati di non conformità raccolti tramite IMSOC. Il testo disciplina anche la selezione casuale delle partite, l’uso del sistema informatico IMSOC, le deroghe per alcuni paesi terzi con accordi di equivalenza e l’abrogazione della decisione 94/360/CE.

Regole uniformi per determinare e applicare le frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di animali e merci che entrano nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di animali e di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625, destinate all’immissione in commercio e introdotte nell’Unione tramite i posti di controllo frontalieri. Riguarda in particolare animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia, prodotti compositi e altre merci rientranti nelle categorie dell’allegato I. Sono esclusi dal suo meccanismo le frequenze dei controlli fisici eseguiti ai posti di controllo frontalieri per accertare la conformità al regolamento (UE) 2018/848, che seguono invece l’articolo 45, paragrafo 5, di quest’ultimo. Per alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II, si applicano le frequenze previste dagli specifici accordi veterinari di equivalenza conclusi con l’Unione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione

Il regolamento attua l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, fissando criteri comuni per determinare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di animali e merci che entrano nell’Unione. La finalità è garantire un’applicazione uniforme, basata sul rischio, dei controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, anche mediante l’utilizzo dell’IMSOC.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le partite di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625, destinate all’immissione in commercio. Sono compresi, tra gli altri, animali vivi, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia, prodotti compositi e altre merci elencate nell’allegato I. Il regolamento non disciplina invece la frequenza dei controlli fisici per le partite sottoposte a verifica della conformità al regolamento (UE) 2018/848, che segue la disciplina speciale di tale atto.

Definizioni e sistema informatico IMSOC

Ai fini del regolamento, la "frequenza" è la percentuale minima di partite da sottoporre ai controlli, calcolata rispetto al totale delle partite arrivate al posto di controllo frontaliero in un determinato periodo. L’IMSOC è il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 ed è centrale sia per la selezione casuale delle partite sia per la comunicazione delle frequenze determinate.

Selezione delle partite per i controlli fisici

L’articolo 3 stabilisce una procedura di selezione che si fonda su una scelta casuale generata automaticamente dall’IMSOC. L’autorità competente può sottoporre a controllo la partita individuata casualmente oppure una partita diversa appartenente alla stessa categoria e alla stessa origine. Ogni partita selezionata per il controllo fisico deve essere accompagnata dai controlli di identità previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130.

Frequenze di base e criteri di rischio

Le frequenze di base sono fissate nell’allegato I e differiscono in funzione della categoria di rischio delle merci. Per gli animali la frequenza è del 100 % sia per i controlli di identità sia per i controlli fisici. Per varie categorie di merci destinate al consumo umano o all’alimentazione animale la frequenza di base dei controlli di identità è in ogni caso del 100 %, mentre quella dei controlli fisici varia: 30 %, 15 %, 5 % o 1 % a seconda della categoria di rischio.

L’allegato I distingue, in sintesi:

  • categoria II: controlli fisici al 30 % per talune merci a rischio più elevato, tra cui carni macinate, carni separate meccanicamente, carni di pollame, uova e ovoprodotti refrigerati o congelati, latte, prodotti lattiero-caseari e di colostro refrigerati o congelati, prodotti della pesca da acquacoltura e molluschi bivalvi non stabilizzati a temperatura ambiente, nonché sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all’alimentazione di animali d’allevamento;
  • categoria III: controlli fisici al 15 % per ulteriori categorie, tra cui altre carni e prodotti a base di carne, grassi fusi e ciccioli, prodotti a base di carni di pollame, ovoprodotti diversi da quelli della categoria II, prodotti lattiero-caseari e di colostro diversi da quelli della categoria II, altri prodotti della pesca, miele e altri prodotti dell’apicoltura, prodotti compositi, uova da cova, fertilizzanti organici e ammendanti derivati da sottoprodotti di origine animale, cosce di rana, gasteropodi e insetti destinati al consumo umano;
  • categoria IV: controlli fisici al 5 % per gelatina e collagene, budella, sperma ed embrioni, e altri sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non compresi nelle categorie precedenti;
  • categoria V: controlli fisici all’1 % per prodotti altamente raffinati destinati al consumo umano, fieno e paglia e altre merci non rientranti nelle categorie II, III e IV.

Aumenti e riduzioni delle frequenze

L’articolo 5 consente alla Commissione di aumentare la frequenza dei controlli fisici per merci specifiche provenienti da un paese terzo specifico quando emergano gravi carenze, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 1, o dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. L’aumento avviene alla frequenza base immediatamente superiore dell’allegato I, oppure al 50 % se la categoria interessata ha una frequenza base del 30 %.

Un aumento è previsto anche quando i dati raccolti tramite IMSOC indicano, per merci specifiche provenienti da un determinato paese terzo, un livello di non conformità superiore del 30 % rispetto alla media della stessa categoria proveniente da tutti i paesi terzi, considerando i controlli fisici dei 12 mesi precedenti. Se le condizioni che hanno giustificato l’aumento vengono meno, la frequenza torna alla base originaria.

Paesi terzi con accordi veterinari di equivalenza

Per Nuova Zelanda, Canada e Cile, indicati nell’allegato II, si applicano le frequenze dei controlli fisici stabilite nei rispettivi accordi con l’Unione. Il regolamento riconosce dunque priorità alle pattuizioni internazionali di equivalenza in materia veterinaria, con riferimento alle specifiche decisioni del Consiglio richiamate nell’allegato.

Abrogazioni e decorrenza

Il regolamento abroga la decisione 94/360/CE con effetto dal 14 dicembre 2019. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica anch’esso dal 14 dicembre 2019, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

L’articolo 1 stabilisce norme per l’applicazione uniforme della frequenza adeguata dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625, destinate all’immissione in commercio.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce la nozione di "frequenza" come percentuale minima di partite da sottoporre ai controlli, rispetto al totale delle partite arrivate in un dato periodo al posto di controllo frontaliero, e rinvia all’IMSOC come sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali.

Selezione delle partite per i controlli fisici

L’articolo 3 prevede che la selezione avvenga tramite una partita generata casualmente dall’IMSOC; l’autorità competente può decidere se selezionare tale partita o una diversa appartenente alla stessa categoria e origine. Per ogni partita selezionata per controllo fisico, devono essere eseguiti anche i controlli di identità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130.

Frequenze applicabili e accordi di equivalenza

L’articolo 4 dispone che i controlli di identità e fisici siano eseguiti secondo le frequenze determinate ai sensi dell’articolo 5. Per i paesi terzi elencati nell’allegato II e coperti da accordi di equivalenza con l’Unione, i controlli fisici seguono invece le frequenze previste da tali accordi.

Determinazione, aumento e riduzione delle frequenze

L’articolo 5 stabilisce che le frequenze di base sono quelle dell’allegato I, determinate sulla base di valutazioni scientifiche e delle informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punti v) e vi), del regolamento (UE) 2017/625. La frequenza dei controlli fisici può essere aumentata, per merci specifiche provenienti da un determinato paese terzo, in caso di gravi carenze emerse dalle informazioni raccolte dalla Commissione ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 1, o dai controlli svolti ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625; in tal caso si passa alla frequenza base immediatamente superiore dell’allegato I, oppure al 50 % se la categoria interessata ha una frequenza del 30 %. Un aumento analogo si applica se i dati IMSOC mostrano, per gli ultimi 12 mesi, un tasso di non conformità superiore del 30 % alla media della stessa categoria di merci provenienti da tutti i paesi terzi. Se tali condizioni cessano, la frequenza torna alla base. Le frequenze determinate sono rese disponibili a autorità competenti e operatori tramite IMSOC.

Abrogazione della decisione 94/360/CE

L’articolo 6 abroga con effetto dal 14 dicembre 2019 la decisione 94/360/CE, che disciplinava la riduzione delle frequenze dei controlli materiali per talune merci importate.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 14 dicembre 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisicurezza alimentaresanità animalesanità delle piantecommercio esterno

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