Regolamento (UE) 2019/1948
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948 della Commissione del 25 novembre 2019 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apre d’ufficio un’inchiesta ex articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per verificare se le misure antidumping vigenti sugli acciai anticorrosione originari della Cina siano eluse tramite leggere modifiche del prodotto. Contestualmente dispone la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, così da consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi adeguati se l’elusione sarà confermata. Sono previsti termini stringenti per la partecipazione delle parti interessate, regole di riservatezza e indicazioni procedurali per comunicazioni e audizioni.
Apertura di un’inchiesta per possibile elusione di misure antidumping su alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese e registrazione delle importazioni interessate.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese, come definiti dall’articolo 1 e identificati da specifici codici NC/TARIC. Riguarda operatori economici interessati (produttori/esportatori cinesi, importatori, industria dell’Unione, associazioni pertinenti) e le autorità doganali degli Stati membri, con esclusione dei prodotti espressamente elencati: acciaio inossidabile, acciai al silicio "magnetici", acciai rapidi, prodotti solo laminati a caldo o a freddo e il prodotto già definito come "prodotto in esame" nel precedente regime antidumping. L’obbligo di registrazione delle importazioni dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948: apertura di un’inchiesta per possibile elusione delle misure antidumping su alcuni acciai anticorrosione
Il regolamento è adottato dalla Commissione nell’ambito della difesa commerciale dell’Unione e si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ritiene sussistenti elementi di prova prima facie che le misure antidumping già in vigore sugli acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese siano state eluse mediante lievi modifiche del prodotto e pertanto apre un’inchiesta d’ufficio, disponendo anche la registrazione delle importazioni interessate.
Contesto e finalità
Il provvedimento si colloca a valle del regolamento di esecuzione (UE) 2018/186, che aveva istituito il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione rileva, sulla base delle statistiche TARIC e di altri elementi istruttori, una modificazione della configurazione degli scambi successiva all’introduzione del dazio, apparentemente priva di giustificazione economica autonoma e compatibile con pratiche di elusione.
Ambito materiale dell’inchiesta
L’inchiesta riguarda importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o acciai legati o non legati, placcati o rivestiti mediante galvanizzazione a caldo con zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente e, eventualmente, ulteriormente trattati superficialmente. I prodotti sono definiti anche in base a specifici limiti di composizione chimica e a determinati codici NC/TARIC. Restano esclusi l’acciaio inossidabile, gli acciai al silicio detti "magnetici", gli acciai rapidi, i prodotti solo laminati a caldo o a freddo e il prodotto già oggetto delle misure antidumping originarie.
Elementi indiziari della possibile elusione
Secondo la Commissione, l’elusione consisterebbe in modifiche lievi del prodotto, tra cui l’applicazione di un sottile rivestimento oleoso, piccoli incrementi dei contenuti di carbonio, alluminio, niobio, titanio o vanadio, oppure il passaggio da un rivestimento semplice a uno zinco-magnesio-alluminio. Tali pratiche sarebbero, allo stato, prive di una motivazione economica diversa dall’aggiramento del dazio antidumping. Gli elementi raccolti indicano inoltre che le importazioni del prodotto modificato avrebbero sostituito quelle del prodotto originario e sarebbero effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole, con dumping rispetto al valore normale già stabilito.
Regole procedurali e diritti delle parti interessate
La Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle loro associazioni in Cina e, se necessario, potrà richiedere informazioni all’industria dell’Unione. Tutte le parti interessate, compresi importatori e associazioni pertinenti, devono contattare la Commissione e presentare osservazioni scritte, risposte ai questionari o altri elementi entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento; entro lo stesso termine possono chiedere un’audizione. L’esercizio dei diritti procedurali è subordinato alla tempestiva manifestazione di interesse.
Registrazione delle importazioni
In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali devono registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La registrazione serve a preservare la possibilità di riscuotere dazi antidumping adeguati con effetto dalla data di registrazione, qualora l’inchiesta confermi l’elusione. Il periodo di registrazione scade dopo nove mesi dall’entrata in vigore, salvo successivi interventi della Commissione, inclusa l’eventuale cessazione della registrazione per produttori/esportatori che ottengano esenzione.
Riservatezza, comunicazioni elettroniche e onere di collaborazione
Le informazioni riservate devono essere presentate con indicazione "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. Le comunicazioni sono preferibilmente trasmesse tramite TRON.tdi; sono previste regole specifiche per l’uso della posta elettronica e per l’indicazione dei recapiti delle parti. In caso di mancata collaborazione, informazioni false o ostacolo all’inchiesta, la Commissione può basarsi sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, con possibile esito più sfavorevole per la parte non collaborante.
Durata dell’inchiesta e ulteriori garanzie procedurali
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. È inoltre previsto l’intervento del consigliere-auditore per questioni di accesso al fascicolo, riservatezza, proroghe dei termini e tutela dei diritti di difesa, con possibilità di audizioni e mediazione tra parti e servizi della Commissione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta per elusione
La Commissione apre un’inchiesta d’ufficio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per verificare se le importazioni nell’Unione di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese eludano le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186.
Definizione del prodotto e esclusioni
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è descritto con precisione tramite caratteristiche tecniche, composizione chimica, modalità di presentazione e codici NC/TARIC. Sono esclusi acciaio inossidabile, acciai al silicio "magnetici", acciai rapidi, prodotti solo laminati a caldo o a freddo e il prodotto in esame già definito dal precedente regolamento antidumping.
Base probatoria della possibile elusione
La Commissione afferma di disporre di elementi di prova prima facie sufficienti a indicare una modifica della configurazione degli scambi successiva all’istituzione del dazio, non giustificata da motivazioni economiche diverse dall’evitare il dazio, e che l’elusione avverrebbe tramite lievi modifiche del prodotto, tra cui sottile rivestimento oleoso, variazioni della composizione o cambiamento del rivestimento.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali devono registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione mira a consentire l’eventuale riscossione di dazi antidumping dalla data di registrazione, se l’inchiesta confermerà l’elusione.
Termini procedurali per le parti interessate
Le parti interessate devono manifestarsi, presentare osservazioni scritte, risposte ai questionari e altre informazioni entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Entro lo stesso termine possono chiedere di essere sentite dalla Commissione.
Riservatezza e comunicazioni
Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. Le parti sono invitate a utilizzare la piattaforma TRON.tdi e devono indicare recapiti completi; la Commissione comunicherà in linea di principio via e-mail.
Omessa collaborazione
Se una parte non fornisce le informazioni richieste, le nega o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036. Le informazioni false o fuorvianti sono ignorate e la mancata collaborazione può comportare un esito meno favorevole per la parte interessata.
Durata dell’inchiesta e registrazione
L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’obbligo di registrazione delle importazioni scade dopo nove mesi dall’entrata in vigore, salvo eventuali ulteriori decisioni della Commissione.
Dati personali e consigliere-auditore
I dati personali raccolti sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. Le parti interessate possono inoltre rivolgersi al consigliere-auditore per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e ai diritti di difesa.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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