Regolamento (UE) 2019/1943
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1943 del Consiglio del 25 novembre 2019 che attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/1943 aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, inserendo una nuova persona nell’elenco dei destinatari delle misure restrittive contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e soggetti associati. L’atto è adottato in ragione della persistente minaccia rappresentata da tali organizzazioni e dai loro affiliati. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 aggiungendo una persona all’elenco delle misure restrittive contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e soggetti associati.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri, e incide sull’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) 2016/1686. L’intervento è circoscritto all’aggiornamento dell’allegato I, senza introdurre un regime generale nuovo né deroghe o esclusioni ulteriori rispetto a quelle già previste dall’atto base.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1943 del Consiglio
Il regolamento aggiorna in modo puntuale il regime sanzionatorio previsto dal regolamento (UE) 2016/1686 contro ISIL (Dàesh), Al Qaeda e le persone, entità e organismi a essi associati. La finalità è rafforzare l’efficacia delle misure restrittive mediante l’inserimento di un nuovo nominativo nell’elenco allegato all’atto base.
Contesto e base giuridica
Il Consiglio adotta l’atto in considerazione della persistente minaccia rappresentata dalle organizzazioni terroristiche indicate e dai loro affiliati. Il regolamento richiama come base il regolamento (UE) 2016/1686, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, che consente l’aggiornamento dell’elenco delle persone e degli enti soggetti a misure restrittive.
Contenuto normativo essenziale
L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’aggiunta della voce:
- Guillaume PIROTTE;
- data di nascita: 7 giugno 1994;
- luogo di nascita: Grasse (Francia);
- cittadinanza: francese.
Si tratta quindi di un intervento di natura strettamente esecutiva e individuale, che non ridisegna il quadro generale delle sanzioni ma si limita ad ampliare l’elenco dei destinatari.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni operative
Per i professionisti, il rilievo pratico è limitato ma immediato: occorre verificare l’eventuale coinvolgimento del nominativo inserito nei controlli di conformità, nelle procedure antiriciclaggio, nei filtraggi sanzionatori e nei rapporti contrattuali o finanziari che possano intercorrere con soggetti soggetti a restrizioni UE. L’aggiornamento opera esclusivamente sull’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 e non introduce ulteriori categorie di soggetti o nuove deroghe.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’elenco viene aggiunta la voce relativa a Guillaume PIROTTE, nato il 7 giugno 1994 a Grasse (Francia), cittadino francese, identificato come nuova persona soggetta alle misure restrittive.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato dal Consiglio ai sensi del regolamento (UE) 2016/1686, in particolare dell’articolo 4, paragrafo 1. I considerando richiamano la costante minaccia posta da ISIL (Dàesh), Al Qaeda e soggetti associati e motivano l’inserimento di una nuova persona nell’elenco sanzionatorio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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