Sentenza n. 10945/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento quanto al ricorso n. 4363 del 2020: del DM emesso in data 03 dicembre 2019, notificato il 23 gennaio 2020, con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, co. I, lett. f, della legge 5 febbraio 1992 n. 91 -OMISSIS- e per il risarcimento del danno subito quanto al ricorso n. 4364 del 2020: del DM emesso in data 02 dicembre 2019, notificato il 23 gennaio 2020, con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, co. I, lett. f, della legge 5 febbraio 1992 n. 91 -OMISSIS- e per il risarcimento del danno subito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due decreti ministeriali di diniego della concessione della cittadinanza italiana per asserita pericolosità per la sicurezza della Repubblica
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorsi riuniti, due decreti del Ministero dell'Interno che avevano respinto le rispettive istanze di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego relativo al primo ricorrente era fondato sulla ritenuta pericolosità per la sicurezza della Repubblica; tale valutazione costituiva l'unica ragione determinante anche del diniego relativo al figlio. È stata proposta anche domanda risarcitoria, senza specificazione del pregiudizio concretamente subito. Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato il deposito della relazione dei servizi di sicurezza sulla quale si fondavano i dinieghi. L'Amministrazione, dopo avere preannunciato il riesame delle posizioni, ha conferito ai ricorrenti la cittadinanza italiana mediante appositi decreti del Presidente della Repubblica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'intervenuto conferimento della cittadinanza italiana costituiva integrale soddisfazione dell'interesse azionato con le domande impugnatorie. La domanda risarcitoria è stata respinta: era formulata in modo assolutamente generico e non indicava il pregiudizio concretamente subito. Il Collegio ha inoltre rilevato che la mancata naturalizzazione non aveva impedito ai ricorrenti, titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, di permanere in Italia, lavorare, esercitare le libertà e i diritti fondamentali e civili e fruire dei rapporti con la pubblica amministrazione e dei servizi pubblici; il nucleo residuo dello status civitatis riguardava essenzialmente i diritti politici nazionali e l'accesso a funzioni implicanti esercizio di potere pubblico, non pertinenti al caso concreto. Il TAR ha comunque ritenuto immune da censure l'operato amministrativo, affermando che l'Amministrazione non può discostarsi dalle valutazioni sulla pericolosità per la Repubblica espresse dai servizi di sicurezza con riferimento al momento dell'esame della domanda; l'eventuale superamento successivo delle controindicazioni è irrilevante, dovendo la valutazione essere ispirata a un principio di precauzione avanzata in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana richiesta dai ricorrenti; il diniego era fondato sulla ritenuta pericolosità per la sicurezza della Repubblica.
art. 9 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo consente allo straniero di permanere in Italia e di godere di un'ampia parità sostanziale nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei servizi pubblici.
art. 52 Cost.
sacro dovere di difendere la Patria
Il dovere di difendere la Patria è indicato come obbligo gravante sul cittadino e non sullo straniero.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel processo; la decisione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta piena soddisfazione dell'interesse azionato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio contro un diniego di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione adotta il provvedimento richiesto e tale provvedimento soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La domanda risarcitoria proposta nel giudizio amministrativo è infondata o comunque non accoglibile quando il ricorrente non allega e specifica il pregiudizio concretamente subito in conseguenza del diniego amministrativo.
- Nella valutazione della pericolosità per la sicurezza della Repubblica ai fini della concessione della cittadinanza, l'Amministrazione non può discostarsi dalle valutazioni espresse dai servizi di sicurezza con riferimento al momento in cui la domanda è stata esaminata; il successivo superamento delle controindicazioni non incide sulla legittimità originaria del diniego.
- Le valutazioni sulla pericolosità per la sicurezza della Repubblica rilevanti per la concessione della cittadinanza devono essere effettuate secondo un principio di precauzione avanzata, in considerazione della particolare delicatezza degli interessi pubblici coinvolti.
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