Cassazione Civile, Ordinanza n. 32401/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Ghana ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente, del permesso per motivi umanitari. Il ricorso era affidato a due motivi, ma la Corte non ne esamina il contenuto nel merito perché rileva una causa ostativa preliminare: la procura speciale per il giudizio di cassazione, rilasciata in materia soggetta all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, non conteneva una certificazione esplicita del difensore circa la posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del decreto impugnato. Il Ministero dell'interno si era costituito solo per partecipare alla discussione orale.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nei giudizi disciplinati dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione deve recare in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore; la sola autentica della firma o la mera indicazione della data non sono sufficienti. Nel caso concreto, la procura separata e congiunta al ricorso riportava la data e la firma del ricorrente, ma solo la formula generica "è autentica", ritenuta insufficiente a certificare la posteriorità della procura. Non viene disposto il regolamento delle spese per l'irrituale costituzione del Ministero. Viene inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. 25/2008
nei procedimenti in materia di protezione internazionale la procura per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e la data deve essere certificata dal difensore, a pena di inammissibilità
art. 6, comma 1, lett. g), d.l. 13/2017
ha introdotto l'art. 35-bis nel d.lgs. n. 25/2008
L. 46/2017
ha convertito con modificazioni il d.l. n. 13/2017
artt. 83 e 365 c.p.c.
richiamati come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito di specialità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sono rilevati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente
artt. 3, 10, 24, 111 e 117 Cost.
richiamati nel giudizio di legittimità costituzionale della norma, poi ritenuto infondato dalla Corte costituzionale
artt. 28 e 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE
richiamati nel giudizio di costituzionalità in relazione all'art. 117 Cost.
artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE
richiamati nel giudizio di costituzionalità in relazione all'art. 117 Cost.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
richiamati nel giudizio di costituzionalità in relazione all'art. 117 Cost.
Massime di principio
- Nel contenzioso in materia di protezione internazionale soggetto all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se reca espressamente la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa certificazione del difensore.
- La mera autentica della firma del conferente non equivale alla certificazione della posteriorità della procura: il difensore deve attestare in modo esplicito, anche con un'unica asseverazione, che la procura è stata rilasciata dopo la comunicazione del decreto.
- La mancata osservanza del requisito di posteriorità certificata della procura determina una specifica causa di inammissibilità del ricorso, non sanabile mediante il solo contenuto complessivo dell'atto o l'indicazione interna della data.
- Nei procedimenti camerali dinanzi alla Corte di cassazione la partecipazione della parte intimata alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta, mediante tempestivo controricorso; il solo atto depositato per partecipare alla discussione orale è irrituale e non consente la regolare costituzione.
- La disciplina speciale della procura nei giudizi di protezione internazionale è stata ritenuta legittima perché strumentale al controllo di legittimità e non lesiva, in sé, del diritto di difesa.
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