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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27217/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa da un Comune per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della strada commesse con veicoli di proprietà di una società di noleggio senza conducente. La società ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che: a) avendo tempestivamente comunicato all'Amministrazione i nominativi dei locatari dei veicoli, i verbali non avrebbero potuto diventare titolo esecutivo nei suoi confronti; b) nel noleggio senza conducente, alla luce degli artt. 196 e 84 cod. strada, il solo locatario dovrebbe rispondere solidalmente, con conseguente difetto di legittimazione passiva della società locatrice; c) l'opposizione doveva consentire al giudice di esaminare anche il merito della pretesa sanzionatoria e i fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione; d) la disciplina sopravvenuta dell'art. 196 cod. strada, come modificato nel 2021, avrebbe natura di interpretazione autentica ed efficacia retroattiva. La società ha quindi denunciato violazione di varie norme del Codice della strada, del r.d. n. 639/1910 e del d.lgs. n. 150/2011, oltre a vizi motivazionali ex art. 360 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non applicabile retroattivamente la modifica del 2021 all'art. 196 cod. strada, perché in materia di sanzioni amministrative non opera il principio della retroattività della legge più favorevole. Ha poi richiamato e confermato l'orientamento secondo cui il difetto di legittimazione passiva del locatore, o la dedotta inutilizzabilità del verbale nei suoi confronti, avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente contro i verbali di contestazione, mediante gli strumenti di impugnazione previsti dagli artt. 203 e 204-bis cod. strada, e non con l'opposizione successiva all'ingiunzione/cartella. La Corte ha inoltre affermato che, secondo la lettura sistematica dell'art. 196 cod. strada, il locatore del veicolo a noleggio senza conducente resta soggetto obbligato in solido, perché la disciplina mira ad assicurare l'identificazione di un soggetto agevolmente individuabile, mentre il nominativo del locatario è normalmente noto solo al locatore. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società ricorrente alle spese e alle ulteriori conseguenze sanzionatorie processuali previste dall'art. 96 c.p.c. e dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 196 cod. strada

    Il locatore di veicolo a noleggio senza conducente è considerato soggetto obbligato in solido per le sanzioni amministrative da violazioni stradali; la disciplina non esclude la responsabilità solidale del locatore e mira a garantire l'identificabilità del soggetto tenuto al pagamento.

  • art. 84 cod. strada

    La locazione di veicoli senza conducente è richiamata come presupposto del rapporto tra locatore e locatario, ma non vale a escludere la responsabilità solidale del locatore nella lettura accolta dalla Corte.

  • art. 201 cod. strada

    La notificazione del verbale di accertamento non è considerata presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione a riscuotere la sanzione.

  • art. 203 cod. strada

    La contestazione del verbale avrebbe dovuto essere proposta con gli ordinari rimedi contro il verbale stesso, per evitare la definitività della pretesa sanzionatoria.

  • art. 204-bis cod. strada

    È richiamato come rimedio di impugnazione del verbale davanti al giudice di pace, da utilizzare tempestivamente per dedurre il difetto di responsabilità.

  • art. 3 r.d. n. 639 del 1910

    Richiamato dalla ricorrente quale base dell'opposizione all'ingiunzione, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l'impostazione accolta dalla Corte.

  • art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011

    Norma invocata nel ricorso in relazione all'opposizione, senza che la Corte ne ricavasse un diverso esito.

  • art. 205 c.d.s.

    Norma richiamata nel ricorso tra quelle asseritamente violate, senza specifica valorizzazione autonoma nella decisione.

  • art. 206 c.d.s.

    Norma richiamata nel ricorso tra quelle asseritamente violate, senza specifica valorizzazione autonoma nella decisione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha condiviso la proposta del Presidente e ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato; la decisione è stata resa nel procedimento camerale accelerato previsto da tale norma.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché la decisione ha aderito alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono state applicate le conseguenze sanzionatorie per lite temeraria previste dai commi richiamati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in presenza dei presupposti processuali.

  • art. 1, comma 1, lett. g-ter, d.l. n. 121 del 2021, conv. in l. n. 156 del 2021

    La modifica normativa è stata ritenuta priva di efficacia retroattiva nel caso concreto, perché in materia di sanzioni amministrative non si applica il principio della legge più favorevole.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada commesse con veicoli a noleggio senza conducente, il locatore può essere considerato obbligato in solido anche se il rapporto di locazione intercorre solo con il locatario, poiché la disciplina dell'art. 196 cod. strada è letta in chiave sistematica e funzionale all'effettiva riscossione della sanzione.
  • Il dedotto difetto di legittimazione passiva o l'assunto secondo cui il verbale non avrebbe dovuto produrre effetti nei confronti del locatore devono essere fatti valere tempestivamente mediante impugnazione del verbale di accertamento; non possono essere introdotti per la prima volta in sede di opposizione successiva all'ingiunzione o alla cartella se il verbale non è stato contestato nei termini.
  • La notificazione del verbale di accertamento non è un presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma incide sul diritto dell'amministrazione alla riscossione: la mancata tempestiva opposizione al verbale consolida la pretesa sanzionatoria.
  • In materia di sanzioni amministrative non opera il principio della retroattività della lex mitior; una modifica normativa successiva non si applica automaticamente alle violazioni pregresse, salvo diversa previsione espressa e compatibile con la natura non penale della sanzione.
  • Quando la Corte definisce il ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e lo ritiene manifestamente infondato, possono applicarsi le misure sanzionatorie previste per la lite temeraria e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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