Corte di giustizia, Sentenza C-322/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 febbraio 2019. — Eugen Bogatu contro Minister for Social Protection. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlande). — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 67 – Domanda di prestazioni familiari presentata da una persona che ha cessato di esercitare un’attività professionale subordinata nello Stato membro competente ma che continua a risiedervi – Diritto a prestazioni familiari per i familiari residenti in un altro Stato membro – Requisiti di ammissibilità. — Causa C-322/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l'articolo 67 del regolamento n. 883/2004 in senso ampio, coerente con l'ampliamento del campo di applicazione del sistema di coordinamento rispetto al precedente regolamento n. 1408/71. In una situazione in cui il richiedente risiede nello Stato competente ma i figli risiedono in un altro Stato membro, il diritto alle prestazioni familiari non dipende dall'esercizio attuale di un'attività subordinata né dalla percezione di una prestazione in denaro collegata a tale attività. La seconda questione viene ritenuta assorbita dalla risposta alla prima.
Prestazioni familiari e coordinamento della sicurezza sociale: l'articolo 67 del regolamento n. 883/2004 non subordina il diritto alle prestazioni familiari all'esercizio attuale di un'attività subordinata nello Stato competente né alla percezione di una prestazione in denaro ex articolo 11, paragrafo 2.
La questione giuridica
Se l'articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004, letto in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, richieda, per l'ammissibilità alle prestazioni familiari nello Stato membro competente, che il richiedente svolga un'attività subordinata in tale Stato oppure percepisca una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività; e, in via subordinata, se la nozione di "prestazione in denaro" ex articolo 11, paragrafo 2, si riferisca solo alle somme effettivamente percepite o anche alla mera copertura assicurativa potenziale.
Principio di diritto
L'articolo 67 del regolamento n. 883/2004 va interpretato nel senso che una persona può avere diritto alle prestazioni familiari nello Stato membro competente anche se non esercita più un'attività subordinata in tale Stato e anche se non percepisce una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività; la norma rinvia alla legislazione nazionale per i requisiti sostanziali del diritto e non limita la platea ai soli lavoratori subordinati o a chi riceva una prestazione ex articolo 11, paragrafo 2.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 67, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 68, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 73, regolamento (CEE) n. 1408/71
Prestazioni familiari e requisito dell'attività subordinata nel regolamento n. 883/2004
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese in materia di prestazioni familiari e coordinamento della sicurezza sociale. Il sig. Eugen Bogatu, cittadino rumeno residente in Irlanda, contestava il rifiuto del Ministro irlandese di riconoscergli le prestazioni familiari per un determinato periodo successivo alla cessazione del suo lavoro subordinato in Irlanda.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Bogatu aveva lavorato in Irlanda dal 26 maggio 2003 al 13 febbraio 2009. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro aveva percepito, in successione, una prestazione di disoccupazione contributiva, una prestazione di disoccupazione non contributiva e un'indennità di malattia. Aveva presentato domanda di prestazioni familiari il 27 gennaio 2009 per due figli residenti in Romania.
Il Ministro aveva accolto la domanda solo in parte, negando il beneficio per il periodo 1 aprile 2010 - 31 gennaio 2013, sul rilievo che in quel periodo il richiedente non esercitava un'attività subordinata in Irlanda e non percepiva una prestazione contributiva. La High Court osservava però che, secondo il diritto irlandese, il richiedente avrebbe soddisfatto le condizioni nazionali per ottenere le prestazioni, salva l'applicazione del regolamento n. 883/2004.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se l'articolo 67 del regolamento n. 883/2004, letto con l'articolo 11, paragrafo 2, richieda che il richiedente sia un lavoratore subordinato nello Stato competente o percepisca una prestazione in denaro collegata a tale attività;
- se la nozione di prestazione in denaro di cui all'articolo 11, paragrafo 2, si riferisca solo a prestazioni effettivamente percepite oppure anche alla mera copertura assicurativa potenziale.
Normativa rilevante
La Corte richiama il passaggio dal regolamento n. 1408/71 al regolamento n. 883/2004. Nel sistema previgente, l'articolo 73 del regolamento n. 1408/71 attribuiva il diritto alle prestazioni familiari al "lavoratore subordinato" i cui familiari risiedessero in un altro Stato membro.
Nel regolamento n. 883/2004 rilevano in particolare:
- l'articolo 2, paragrafo 1, che estende l'ambito soggettivo ai "cittadini di uno Stato membro";
- l'articolo 11, paragrafo 2, che considera come se esercitassero un'attività subordinata le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività;
- l'articolo 67, che riconosce il diritto alle prestazioni familiari anche per familiari residenti in un altro Stato membro;
- l'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), che disciplina le regole di priorità in caso di cumulo e menziona, tra i titoli rilevanti, l'attività subordinata o autonoma, la pensione e la residenza.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che l'articolo 67 fa riferimento a una "persona" e non richiede un particolare status, come quello di lavoratore subordinato. La disposizione, inoltre, rinvia alla legislazione dello Stato membro competente per determinare i requisiti sostanziali del diritto.
Per interpretare la norma, la Corte valorizza il contesto sistematico e l'obiettivo del regolamento n. 883/2004. In particolare, l'articolo 68 dimostra che le prestazioni familiari possono essere dovute a diversi titoli, non solo per attività subordinata. Inoltre, il regolamento n. 883/2004 mira ad ampliare la tutela rispetto al regolamento n. 1408/71, includendo anche cittadini economicamente inattivi che il regime precedente non contemplava espressamente.
Da qui la conclusione che l'articolo 67 non può essere letto come limitato ai soli lavoratori subordinati. Quanto all'articolo 11, paragrafo 2, la Corte chiarisce che esso serve a determinare la legislazione applicabile per chi percepisce una prestazione in denaro collegata a un'attività subordinata, ma non condiziona il diritto alle prestazioni familiari previsto dall'articolo 67. Di conseguenza, è irrilevante stabilire se il richiedente riceva effettivamente una prestazione in denaro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde alla prima questione affermando che l'ammissibilità a prestazioni familiari nello Stato membro competente non richiede né l'esercizio attuale di un'attività subordinata in tale Stato né la percezione di una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività.
Poiché questa risposta risolve la controversia, la seconda questione non viene esaminata.
Principio affermato
Il diritto alle prestazioni familiari ai sensi dell'articolo 67 del regolamento n. 883/2004 non è riservato ai lavoratori subordinati né subordinato alla percezione di prestazioni sostitutive del reddito ex articolo 11, paragrafo 2: ciò che conta è la sussistenza, secondo la legislazione nazionale applicabile, del diritto alla prestazione nello Stato membro competente, anche quando i familiari risiedono in un altro Stato membro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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