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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-287/17

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 febbraio 2019. — Swemac Innovation AB contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo SWEMAC – Denominazione sociale o nome commerciale nazionale anteriore SWEMAC Medical Appliances AB – Impedimento alla registrazione relativo – Preclusione per tolleranza – Articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Rischio di confusione – Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 61, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001) – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001) – Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale. — Causa T-287/17

Giurisprudenza europea62017TJ0287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Swemac Innovation AB contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio UE SWEMAC. Conferma che la denominazione sociale anteriore invocata dalla controinteressata soddisfaceva le condizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento marchi e che esisteva un rischio di confusione tra i segni per prodotti e servizi identici o molto simili. Esclude inoltre che la ricorrente potesse avvalersi della preclusione per tolleranza, poiché il termine decorre solo dalla conoscenza dell’uso del marchio UE registrato, e non da usi anteriori di segni non registrati. Sono state infine dichiarate irricevibili quasi tutte le prove nuove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale.

Dichiarazione di nullità di un marchio UE denominativo per conflitto con una denominazione sociale/nome commerciale anteriore e applicazione della preclusione per tolleranza; irricevibilità di prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale.

La questione giuridica

Se la denominazione sociale svedese anteriore SWEMAC Medical Appliances AB soddisfi le condizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 per fondare la nullità del marchio UE SWEMAC ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in particolare quanto al diritto di vietare l’uso di un marchio successivo e all’esistenza di un rischio di confusione; e se la ricorrente possa opporre la preclusione per tolleranza ex articolo 54, paragrafo 2, nonché produrre per la prima volta dinanzi al Tribunale nuovi elementi di prova.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini della nullità di un marchio UE ex articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il titolare del segno anteriore deve dimostrare, secondo il diritto nazionale applicabile, che il proprio segno può vietare l’uso di un marchio successivo; il conflitto con eventuali diritti anteriori del titolare del marchio contestato non rileva nel procedimento UE, che non è chiamato a risolvere controversie nazionali tra diritti anteriori concorrenti. Inoltre, la preclusione per tolleranza decorre solo dalla conoscenza dell’uso del marchio UE posteriore, dopo la sua registrazione, e non dall’uso di un segno non registrato o di una denominazione sociale; in mancanza di prova dell’uso e della conoscenza effettiva, essa non opera. Le prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale sono irricevibili, salvo che costituiscano meri riferimenti giurisprudenziali nazionali utilizzati a sostegno dell’interpretazione del diritto UE.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articoli 53, paragrafo 1, lettera c), 54, paragrafo 2, 8, paragrafo 4, 65
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 60, paragrafo 1, lettera c), 61, paragrafo 2, 8, paragrafo 4, 72
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106, paragrafo 3
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 46, paragrafo 2
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 190, paragrafo 2
  • Regolamento (CE) n. 2868/95, regola 37, lettera b), ii)
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 12, paragrafo 2, lettera a)
  • Capitolo 1, articoli 7, 8 e 15, della legge svedese in materia di marchi del 2010
  • Capitolo 2, articolo 8, primo comma, punto 2, e articolo 9, punto 1, della legge svedese in materia di marchi del 2010
  • Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009

Nullità del marchio UE SWEMAC per conflitto con un segno anteriore svedese

La sentenza riguarda un ricorso avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea denominativo. Il Tribunale è chiamato a valutare se una denominazione sociale svedese anteriore possa fondare la nullità del marchio SWEMAC e se la titolare del marchio contestato possa opporre la preclusione per tolleranza.

Fatti e procedimento amministrativo

Swemac Innovation AB aveva ottenuto nel 2008 la registrazione del marchio UE denominativo SWEMAC per prodotti e servizi delle classi 10 e 42. Nel 2013 SWEMAC Medical Appliances AB aveva chiesto la nullità parziale del marchio, invocando la propria denominazione sociale svedese anteriore SWEMAC Medical Appliances AB e sostenendo l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda per difetto di prova dell’uso non puramente locale del segno anteriore. La commissione di ricorso aveva invece accolto il ricorso dell’interveniente, ritenendo provati i presupposti dell’articolo 8, paragrafo 4, la sussistenza del rischio di confusione e l’inapplicabilità della preclusione per tolleranza.

Ricevibilità degli elementi di prova nuovi

L’EUIPO contestava la ricevibilità di vari allegati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ricorda che il suo controllo, nell’ambito del ricorso ex articolo 65 del regolamento n. 207/2009, non consiste nel riesame delle circostanze fattuali sulla base di documenti nuovi non prodotti in sede amministrativa. Di conseguenza, gli allegati A.2, A.3, A.9, A.11, A.12, A.13 e A.14 sono dichiarati irricevibili. Diversamente, l’allegato A.10, contenente un riferimento a una decisione del Marknadsdomstolen svedese, è ritenuto ricevibile, poiché non costituisce una prova in senso stretto ma un elemento giurisprudenziale richiamato per sostenere un’interpretazione del diritto UE.

Quadro giuridico: articolo 8, paragrafo 4, del regolamento marchi

Il Tribunale ribadisce che, per opporsi a un marchio UE sulla base di un segno diverso da un marchio registrato, il richiedente deve dimostrare cumulativamente quattro condizioni:

  • uso del segno nella normale prassi commerciale;
  • portata non puramente locale;
  • acquisto del diritto sul segno conformemente al diritto dello Stato membro;
  • possibilità, secondo tale diritto, di vietare l’uso di un marchio successivo. Le prime due condizioni sono valutate alla luce del diritto dell’Unione; le ultime due richiedono invece il riferimento al diritto nazionale applicabile e alla relativa giurisprudenza.

Esclusione del rilievo dei diritti anteriori della ricorrente

La ricorrente sosteneva di avere diritti più risalenti su una denominazione sociale e su un marchio non registrato SWEMAC, tali da escludere il diritto dell’interveniente di vietare il marchio contestato. Il Tribunale respinge l’argomento: nel procedimento di nullità UE non compete né all’EUIPO né al Tribunale risolvere conflitti tra il segno anteriore posto a base della domanda e altri diritti nazionali anteriori del titolare del marchio contestato. La questione va esaminata solo con riferimento al rapporto tra il marchio UE impugnato e il segno anteriore invocato dal richiedente la nullità. Pertanto, i presunti diritti anteriori della ricorrente non incidono sulla verifica dell’articolo 8, paragrafo 4.

Normativa svedese richiamata e prova insufficiente

La commissione di ricorso aveva interpretato il diritto svedese nel senso che esso tutela i simboli commerciali e i nomi commerciali contro segni identici o simili in caso di rischio di confusione, richiamando in particolare il capitolo 1, articoli 7, 8 e 15, e il capitolo 2, articoli 8 e 9, della legge svedese in materia di marchi. Il Tribunale osserva che la ricorrente non ha fornito, dinanzi agli organi dell’EUIPO, alcuna prova concreta dell’uso del marchio contestato o di un segno contenente l’elemento "swemac" prima della registrazione del segno anteriore, né ha dimostrato che il proprio preteso diritto rientrasse effettivamente nell’ambito di applicazione delle norme svedesi invocate. In mancanza di prove ammissibili, i suoi argomenti basati su una pretesa catena ininterrotta di uso e su un’anzianità di diritto non possono essere accolti.

Rischio di confusione

Il Tribunale approva la valutazione della commissione di ricorso: il pubblico di riferimento è composto da professionisti del settore sanitario, con elevato livello di attenzione, ma i prodotti e servizi sono identici o molto simili e i segni SWEMAC presentano un elevato grado di somiglianza. La circostanza che i prodotti siano acquistati mediante gare d’appalto pubbliche non esclude il rischio di confusione, poiché il marchio svolge la sua funzione anche in contesti diversi dalla mera fase di acquisto, ad esempio nella comunicazione orale o scritta relativa ai prodotti e ai servizi. Anche il richiamo a una coesistenza di fatto tra i segni non è sufficiente: per incidere sulla valutazione del rischio di confusione occorrono prova dell’uso del segno contestato, della sua durata e della percezione del pubblico di riferimento. Tali elementi non sono stati dimostrati.

Preclusione per tolleranza ex articolo 54, paragrafo 2

Quanto al secondo motivo, il Tribunale chiarisce che la preclusione per tolleranza riguarda il caso in cui il titolare di un diritto anteriore tolleri per cinque anni consecutivi l’uso di un marchio UE posteriore, essendo consapevole di tale uso dopo la registrazione del marchio stesso. Il termine non può iniziare a decorrere dall’uso di un marchio non registrato o di una denominazione sociale della ricorrente, ma solo dalla conoscenza dell’uso del marchio UE registrato SWEMAC. Poiché la domanda di nullità è stata presentata meno di cinque anni dopo la registrazione e non è stata provata né l’effettiva conoscenza né l’uso del marchio contestato da parte della ricorrente, la preclusione non opera.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio SWEMAC per i prodotti e servizi contestati. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio dinanzi al Tribunale, comprese quelle indispensabili sostenute dall’interveniente nel procedimento davanti alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeanullità del marchiodenominazione sociale e nome commercialerischio di confusionepreclusione per tolleranza

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