Corte di giustizia, Sentenza C-49/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 febbraio 2019. — Carlos Escribano Vindel contro Ministerio de Justicia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. — Rinvio pregiudiziale – Misure di austerità di bilancio – Riduzione delle retribuzioni nel pubblico impiego nazionale – Modalità – Impatto differenziato – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21 – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. — Causa C-49/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una riduzione delle retribuzioni dei membri della magistratura spagnola adottata nell’ambito di misure di austerità. Ha escluso, sulla base degli elementi forniti, che la disciplina evidenziasse una discriminazione vietata per età o anzianità ai sensi della Carta e della direttiva 2000/78. Ha inoltre ritenuto che una riduzione salariale generalizzata non viola di per sé l’indipendenza dei giudici, se il livello retributivo finale resta adeguato alle funzioni esercitate.
Rinvio pregiudiziale su riduzioni salariali nel pubblico impiego: compatibilità con il divieto di discriminazione e con l’indipendenza dei giudici.
La questione giuridica
Se una normativa nazionale che, in un contesto di austerità e riduzione del disavanzo pubblico, prevede percentuali diverse di riduzione delle retribuzioni dei membri della magistratura, con effetti percentualmente più gravosi per le categorie retributive inferiori, integri: 1) una discriminazione indiretta in ragione dell’età o dell’anzianità ai sensi dell’articolo 21 della Carta e dell’articolo 2 della direttiva 2000/78; 2) una violazione del principio di indipendenza dei giudici ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che l’articolo 21 della Carta e l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 non ostano, in linea di principio e salvo verifiche del giudice nazionale, a riduzioni salariali differenziate applicate in modo generale per esigenze di riduzione del disavanzo pubblico, quando dagli elementi disponibili non emerga una discriminazione fondata sull’età o sull’anzianità. Ha inoltre affermato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non osta a misure generali di riduzione retributiva dei giudici, purché la retribuzione residua resti adeguata all’importanza delle funzioni e sia quindi idonea a garantire l’indipendenza di giudizio, verifica rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/78/CE
Riduzioni salariali dei giudici spagnoli e compatibilità con il diritto dell’Unione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya in una controversia tra un magistrato spagnolo e il Ministero della Giustizia sulla legittimità di riduzioni retributive introdotte nell’ambito di misure di austerità e di contenimento del disavanzo pubblico. La Corte esamina, da un lato, il profilo della parità di trattamento in relazione all’età e all’anzianità e, dall’altro, il profilo dell’indipendenza della magistratura.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Carlos Escribano Vindel, magistrato di organo giudiziale monocratico a Barcellona, ha impugnato le proprie buste paga del 2011, sostenendo che le riduzioni salariali applicate in base alla LPGE 2011 fossero illegittime. Il giudice del rinvio ha rilevato che la riduzione percentuale risultava più elevata per i gruppi retributivi inferiori della magistratura rispetto a quelli superiori, con un effetto che, secondo il ricorrente, gravava soprattutto sui giudici più giovani o con minore anzianità.
Normativa nazionale richiamata
Il testo riporta, tra l’altro:
- l’articolo 299 della Ley Orgánica 6/1985, sull’ordinamento giudiziario, che distingue tre gradi nella magistratura;
- l’articolo 32.Uno, II, della LPGE 2010, che riduceva dal 1o giugno 2010 le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative;
- l’articolo 1 del Real Decreto-Ley 8/2010, che modificava il regime per il periodo gennaio-maggio 2010;
- l’articolo 31.Uno della LPGE 2011, che manteneva le riduzioni e ne congelava l’evoluzione.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva sostanzialmente se:
- la normativa spagnola producesse una discriminazione indiretta fondata sull’età o sull’anzianità, vietata dall’articolo 21 della Carta e dall’articolo 2 della direttiva 2000/78;
- la stessa normativa violasse il principio di indipendenza dei giudici, in quanto la riduzione retributiva non teneva conto delle funzioni svolte, dell’anzianità o dell’importanza degli incarichi.
Ricevibilità e riformulazione delle questioni
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo spagnolo, ritenendo che la decisione di rinvio contenesse gli elementi essenziali di fatto e di diritto necessari per statuire. Pur rilevando che alcune informazioni erano lacunose, la Corte considera la domanda sufficientemente chiara e, applicando la propria giurisprudenza sull’interpretazione utile, riformula le questioni facendo riferimento, per il primo profilo, all’articolo 21 della Carta e all’articolo 2 della direttiva 2000/78, e per il secondo all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
Ragionamento sulla presunta discriminazione per età o anzianità
La Corte ricorda che il divieto di discriminazione fondata sull’età è sancito dall’articolo 21 della Carta e concretizzato dalla direttiva 2000/78, applicabile anche alle condizioni retributive del personale pubblico, inclusi i magistrati. Tuttavia, per configurare una discriminazione indiretta, occorre dimostrare che una misura apparentemente neutra svantaggi in modo particolare una determinata fascia d’età, in una situazione comparabile rispetto ad altri lavoratori.
Nel caso concreto, la Corte osserva che il giudice del rinvio non aveva precisato l’età del ricorrente né individuato con chiarezza una categoria d’età specificamente svantaggiata. Inoltre, non risultava che i gruppi retributivi indicati corrispondessero a specifiche classi di età o di anzianità. La Corte sottolinea anche che la differenziazione risultava legata alla struttura delle retribuzioni di base e integrative e a criteri oggettivi connessi alle categorie della magistratura. Di conseguenza, dalle circostanze descritte non emergeva una discriminazione vietata dall’articolo 21 della Carta o dalla direttiva 2000/78.
Quanto all’anzianità, la Corte rileva che tale criterio non è tra i motivi vietati dall’articolo 2 della direttiva 2000/78, ma compare piuttosto come possibile fattore di giustificazione all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Anche qui, peraltro, mancavano elementi per ritenere che la normativa colpisse una categoria specifica di anzianità. Ne segue l’assenza di una disparità di trattamento vietata.
Ragionamento sull’indipendenza dei giudici
Richiamando la sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses, la Corte ribadisce che l’indipendenza giudiziaria, tutelata dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, implica che i giudici dispongano di una retribuzione adeguata all’importanza delle funzioni svolte, così da essere protetti da pressioni esterne.
La Corte osserva che le riduzioni salariali in esame erano misure generali, adottate per fronteggiare un disavanzo eccessivo, applicate non solo ai giudici ma a vari titolari di cariche pubbliche e dipendenti del settore pubblico. Perciò, il fatto che la riduzione fosse articolata in modo differenziato tra gruppi retributivi non era di per sé decisivo. Il punto essenziale era verificare se, dopo la riduzione, il livello retributivo del singolo magistrato restasse adeguato a garantire la sua indipendenza di giudizio.
Poiché la decisione di rinvio non forniva dati precisi sull’importo effettivamente percepito dal ricorrente, la Corte rimette al giudice nazionale la verifica concreta di tale adeguatezza. Tuttavia, sulla base delle informazioni disponibili, non emergeva una violazione del principio di indipendenza dei giudici.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 21 della Carta e l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 non ostano, salvo verifiche del giudice del rinvio, a una normativa nazionale di riduzione salariale generalizzata che produca effetti percentualmente più gravosi per alcune categorie inferiori della magistratura, se non risulta una discriminazione per età o anzianità;
- l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non osta a tali misure, purché la retribuzione residua del giudice sia adeguata all’importanza delle funzioni esercitate e garantisca l’indipendenza di giudizio, aspetto da verificare in concreto dal giudice nazionale.
Principio ricavabile
La pronuncia afferma che misure generali di austerità che riducono in modo differenziato le retribuzioni dei magistrati non sono incompatibili con il diritto dell’Unione solo perché incidono maggiormente su categorie retributive inferiori: occorre una concreta prova di discriminazione vietata o di compromissione dell’indipendenza giudiziaria. In assenza di tale prova, e fermo il controllo del giudice nazionale sul livello retributivo finale, il diritto dell’Unione non osta alla misura.
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