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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-561/18

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 6 febbraio 2019. — Solvay Chemicals GmbH contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nell’Unione europea – Direttiva 2003/87/CE – Piano di monitoraggio – Regolamento (UE) n. 601/2012 – Articolo 49, paragrafo 1, e punto 10 dell’allegato IV – Calcolo delle emissioni dell’impianto – Sottrazione del biossido di carbonio (CO2) trasferito – Esclusione del CO2 utilizzato nella produzione di carbonato di calcio precipitato – Validità dell’esclusione. — Causa C-561/18

Giurisprudenza europea62018CO0561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato invalide le disposizioni del regolamento n. 601/2012 che imponevano di computare sempre, come emissioni dell’impianto di soda, il CO2 trasferito a un impianto di produzione di CCP. Richiamando la propria precedente sentenza Schaefer Kalk, ha ribadito che la nozione di "emissioni" della direttiva 2003/87 richiede il rilascio nell’atmosfera e che la Commissione non può estendere tale nozione mediante atti di esecuzione. La disciplina censurata introduceva una presunzione assoluta incompatibile con la direttiva e quindi eccedeva i limiti dell’articolo 14, paragrafo 1, della stessa.

Validità della disciplina di monitoraggio ETS che impone di considerare come emesso il CO2 trasferito da un impianto di soda a un impianto di carbonato di calcio precipitato, anche se non rilasciato nell’atmosfera.

La questione giuridica

Se l’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 601/2012 e l’allegato IV, sezione 20, parte B, siano invalidi nella parte in cui impongono di includere sistematicamente nelle emissioni dell’impianto di produzione di soda il CO2 trasferito a un impianto di produzione di carbonato di calcio precipitato, anche quando tale CO2 non sia rilasciato nell’atmosfera, perché ciò eccederebbe la nozione di "emissioni" dell’articolo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE e i limiti della delega conferita alla Commissione dall’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva.

Principio di diritto

È invalido, per eccesso di delega rispetto alla direttiva 2003/87/CE, il regolamento (UE) n. 601/2012 nella parte in cui presume in modo assoluto che il CO2 trasferito da un impianto di produzione di soda a un impianto di produzione di carbonato di calcio precipitato sia sempre "emesso" dall’impianto di origine, anche se non è rilasciato nell’atmosfera: la nozione di emissioni della direttiva presuppone infatti il rilascio nell’atmosfera e la Commissione non può ampliarne l’ambito.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 3, lettera b), direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 12, paragrafi 3 e 3 bis, direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2003/87/CE
  • Direttiva 2009/31/CE
  • Regolamento (UE) n. 601/2012
  • Articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, regolamento (UE) n. 601/2012
  • Allegato IV, sezione 20, parte B, regolamento (UE) n. 601/2012
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte

Validità della disciplina ETS sul CO2 trasferito nella produzione di soda e CCP

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Berlin in una controversia tra Solvay Chemicals GmbH e la Repubblica federale di Germania. Oggetto del giudizio è la validità di alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 601/2012 sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni nell’ambito del sistema ETS.

Fatti e procedimento principale

Solvay Chemicals gestisce a Rheinberg un impianto di produzione di soda soggetto al sistema di scambio di quote di emissione. Parte del CO2 prodotto in tale impianto viene trasferita a un altro impianto per la produzione di carbonato di calcio precipitato (CCP) e, secondo la società, non viene rilasciata nell’atmosfera.

A seguito della sentenza Schaefer Kalk del 19 gennaio 2017, Solvay ha chiesto alla DEHSt l’autorizzazione a non comunicare quel CO2 come emissione. L’autorità tedesca ha respinto la richiesta, ritenendo che la precedente sentenza della Corte avesse dichiarato invalide solo le norme riguardanti gli impianti di combustione di calce, e non quelle relative alla produzione di soda.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza se siano invalide:

  • l’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 601/2012, nella parte in cui considera emesso il CO2 non trasferito verso i soli siti indicati dal primo comma;
  • in combinato disposto con l’allegato IV, sezione 20, parte B, la regola che, per la produzione di soda, impone di includere sistematicamente nelle emissioni il CO2 trasferito a un impianto di CCP.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2003/87/CE, in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, che delimita l’ambito di applicazione del sistema ETS;
  • l’articolo 3, lettera b), che definisce le "emissioni" come rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra;
  • l’articolo 12, paragrafi 3 e 3 bis, relativo alla restituzione delle quote;
  • l’articolo 14, paragrafo 1, che abilita la Commissione ad adottare un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni.

Sono inoltre rilevanti il regolamento (UE) n. 601/2012, in particolare l’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, e l’allegato IV, sezione 20, parte B, oltre alla direttiva 2009/31/CE sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.

Ragionamento della Corte

La Corte applica l’articolo 99 del proprio regolamento di procedura, ritenendo che la risposta sia già chiaramente desumibile dalla sentenza Schaefer Kalk.

Il punto centrale è che la direttiva 2003/87 definisce le emissioni come rilascio nell’atmosfera. Di conseguenza, un atto della Commissione adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, non può trasformare in emissione un quantitativo di CO2 che non venga effettivamente rilasciato nell’atmosfera.

La Corte osserva che le disposizioni contestate del regolamento n. 601/2012 creano una presunzione assoluta di rilascio nell’atmosfera della totalità del CO2 trasferito da un impianto di soda a un impianto di CCP. Tale meccanismo porta a qualificare come emissioni anche quantitativi di CO2 che, essendo chimicamente legati nel prodotto finale, non vengono emessi nell’atmosfera.

Secondo la Corte, ciò estende illegittimamente l’ambito della nozione di "emissioni" e modifica un elemento essenziale della direttiva 2003/87, andando oltre i limiti della delega conferita alla Commissione.

Decisione

La Corte dichiara invalide le disposizioni dell’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 601/2012 e dell’allegato IV, sezione 20, parte B, nella parte in cui includono sistematicamente tra le emissioni dell’impianto di produzione di soda il CO2 trasferito a un impianto di produzione di CCP, indipendentemente dal fatto che tale CO2 sia liberato o meno nell’atmosfera.

Principio affermato

Nel sistema ETS, la nozione di emissioni resta ancorata al rilascio nell’atmosfera; la Commissione non può, tramite un regolamento di esecuzione sul monitoraggio, introdurre una presunzione assoluta che assimili a emissioni anche il CO2 trasferito e stabilmente incorporato in un prodotto, perché ciò eccede l’articolo 14 della direttiva 2003/87 e altera un elemento essenziale della disciplina primaria.

Rilievo pratico

Per gli operatori industriali, la pronuncia conferma che il monitoraggio e la contabilizzazione delle emissioni devono rispettare il perimetro sostanziale della direttiva ETS. Le autorità nazionali non possono applicare disposizioni di esecuzione incompatibili con la definizione di emissione contenuta nella direttiva, soprattutto quando il CO2 non è effettivamente rilasciato in atmosfera.

Come è indicizzato

Materieambientesistema di scambio di quote di emissionemonitoraggio e comunicazione delle emissionivalidità degli atti delegati o di esecuzione dell’unione

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