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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-231/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2019. — NK. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Oldenburg. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Trasporti su strada – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Regolamento (UE) n. 165/2014 – Obbligo di utilizzo del tachigrafo – Deroga per i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali. — Causa C-231/18

Giurisprudenza europea62018CJ0231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la portata della deroga all’obbligo del tachigrafo prevista per i veicoli che trasportano animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro 100 km. Stabilisce che un grossista di bestiame che trasporta animali direttamente da una fattoria a un macello locale non rientra in tale deroga, perché il termine "mercati locali" indica un luogo di mercato distinto. La deroga, essendo eccezionale, non può essere interpretata estensivamente né applicata per analogia.

Interpretazione restrittiva della deroga al tachigrafo per il trasporto di animali vivi: cosa si intende per "mercati locali" ai sensi del regolamento n. 561/2006.

La questione giuridica

Se la nozione di "mercati locali" di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera p), del regolamento n. 561/2006 comprenda la transazione tra un allevatore e un grossista di bestiame, o il grossista stesso, e, in subordine, se la deroga possa essere applicata in via analogica ai veicoli che trasportano animali vivi direttamente dalle fattorie ai macelli locali.

Principio di diritto

L’espressione "mercati locali" di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera p), del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretata restrittivamente come indicazione di un luogo di mercato distinto sia dalle fattorie sia dai macelli locali; essa non comprende né la compravendita tra allevatore e grossista di bestiame né il grossista stesso. Ne consegue che la deroga all’obbligo di utilizzo del tachigrafo non può essere estesa ai trasporti di animali vivi effettuati direttamente dalle fattorie ai macelli locali, nemmeno in via analogica.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 561/2006
  • Regolamento (UE) n. 165/2014
  • Articolo 13, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettere a), d) e f), del regolamento (UE) n. 165/2014

Interpretazione della deroga per il trasporto di animali vivi e uso del tachigrafo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Oldenburg in una controversia relativa a una sanzione amministrativa inflitta a un grossista di bestiame per aver fatto trasportare su strada suini da un allevamento a un macello senza carta del conducente. Al centro della causa vi è la portata della deroga prevista dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (CE) n. 561/2006, richiamata dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014.

Fatti e procedimento principale

NK, grossista di bestiame stabilito in Bassa Sassonia, acquistava animali vivi da allevatori e li rivendeva ai macelli. Nel novembre 2016 uno dei suoi veicoli trasportò suini da una fattoria a un macello locale entro 100 km, ma il conducente non aveva inserito la carta del conducente nel tachigrafo. NK fu sanzionato e la decisione venne confermata in primo grado; in appello egli sostenne di poter beneficiare della deroga prevista per i trasporti di animali vivi tra fattorie, mercati locali e macelli locali.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama, in particolare, l’articolo 1 del regolamento n. 561/2006, che pone come obiettivi l’armonizzazione delle condizioni di concorrenza, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. L’articolo 13, paragrafo 1, lettera p), consente agli Stati membri di prevedere deroghe per i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio di 100 km. Viene inoltre richiamato l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 165/2014, che permette agli Stati membri di esonerare dall’applicazione del regolamento i veicoli esentati ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 561/2006.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiede se:

  • la compravendita tra un allevatore e un grossista di bestiame possa essere qualificata come "mercato";
  • il grossista stesso possa essere considerato un "mercato locale";
  • in subordine, la deroga possa essere applicata analogicamente ai veicoli che trasportano animali vivi direttamente dalle fattorie ai macelli locali.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva innanzitutto che le deroghe agli obblighi del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretate restrittivamente, poiché incidono su una disciplina che mira a prevenire l’eccessivo sfruttamento di veicoli e conducenti e a garantire la sicurezza stradale.

Sul piano letterale, l’espressione utilizzata dal legislatore non è "mercati" in senso generico, bensì "mercati locali". Per la Corte ciò indica un luogo fisicamente determinato e distinto sia dalle fattorie sia dai macelli locali. Di conseguenza, non può essere confusa con la transazione commerciale in sé né con il soggetto che la realizza.

Sul piano teleologico, la Corte richiama la propria giurisprudenza precedente sulle deroghe analoghe in materia di tachigrafo, secondo cui tali eccezioni sono giustificate solo per trasporti di breve distanza funzionali ad attività commerciali prevalenti sul trasporto in senso stretto. Un’interpretazione estensiva della deroga, che consentisse di trasportare direttamente animali dalle fattorie ai macelli locali senza tachigrafo, rischierebbe di favorire un uso intensivo dei veicoli e di pregiudicare gli obiettivi di tutela sociale dei conducenti e di sicurezza stradale.

La Corte respinge anche gli argomenti basati sulla diminuzione dei mercati locali e sulla tutela del benessere animale: il legislatore dell’Unione, pur avendo esteso il raggio geografico da 50 a 100 km, non ha eliminato il riferimento ai "mercati locali". Inoltre, la protezione degli animali non impone necessariamente una lettura più ampia della deroga.

Decisione

La Corte dichiara che l’espressione "mercati locali" di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera p), del regolamento n. 561/2006 non designa né la transazione tra un grossista di bestiame e un allevatore né il grossista stesso. Pertanto, la deroga non può essere estesa ai veicoli che trasportano animali vivi direttamente dalle fattorie ai macelli locali.

Principio affermato

La deroga al tachigrafo per il trasporto di animali vivi si applica solo ai veicoli che effettuano trasporti tra fattorie e mercati locali, o tra mercati locali e macelli locali, entro il limite geografico previsto; non può essere invocata per giustificare trasporti diretti fattoria-macello né interpretata in via analogica oltre i suoi termini espressi.

Come è indicizzato

Materietrasporti su stradatachigrafoderoghe agli obblighi di controllotrasporto di animali vivi

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