Corte di giustizia, Sentenza C-535/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 febbraio 2019. — NK contro BNP Paribas Fortis NV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamenti (CE) n. 44/2001 e (CE) n. 1346/2000 – Rispettivi ambiti di applicazione – Fallimento di un ufficiale giudiziario – Azione proposta dal curatore fallimentare incaricato dell’amministrazione e della liquidazione del fallimento. — Causa C-535/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che un’azione risarcitoria del curatore fallimentare, anche se promossa per conto della massa e con il ricavato destinato ai creditori, non ricade automaticamente nell’esclusione per i fallimenti del regolamento n. 44/2001. Ciò che conta è il fondamento dell’azione: se è una comune azione di responsabilità extracontrattuale, resta nella materia civile e commerciale. Le ulteriori questioni pregiudiziali sulla legge applicabile non sono state esaminate perché assorbite dalla risposta alla prima questione.
Se un’azione risarcitoria proposta dal curatore fallimentare contro un terzo, nell’interesse della massa, rientri nella materia civile e commerciale del regolamento Bruxelles I o nell’esclusione per i fallimenti.
La questione giuridica
Se una domanda di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito, proposta dal curatore fallimentare contro un terzo e destinata, se accolta, ad alimentare la massa fallimentare, rientri nell’esclusione relativa ai fallimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 44/2001; in caso affermativo, quali siano la legge applicabile e il rilievo di analogie con gli articoli 13 del regolamento n. 1346/2000 e 17 del regolamento n. 864/2007.
Principio di diritto
Un’azione di responsabilità extracontrattuale proposta dal curatore fallimentare contro un terzo, pur essendo esercitata nell’ambito di una procedura di insolvenza e nell’interesse della massa, rientra nella nozione di "materia civile e commerciale" dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 e non è esclusa dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), quando il suo fondamento giuridico è costituito da norme comuni del diritto civile e commerciale e non da norme specifiche della procedura di insolvenza; ne consegue l’applicabilità del regolamento Bruxelles I, mentre le questioni sulla legge applicabile e sulle analogie con i regolamenti insolvenza e Roma II restano assorbite.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001
- Regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000
- Regolamento (CE) n. 864/2007
- Articolo 17 del regolamento (CE) n. 864/2007
- Regolamento (UE) 2015/848
Azione risarcitoria del curatore fallimentare e ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in una controversia tra il curatore dei fallimenti di PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV e di PI e BNP Paribas Fortis NV. La questione centrale era stabilire se un’azione di risarcimento danni, proposta dal curatore contro la banca per un prelievo in contanti ritenuto illecito, rientrasse nell’esclusione per i fallimenti di cui al regolamento n. 44/2001 oppure nella materia civile e commerciale.
Contesto fattuale e procedimento principale
PI, ufficiale giudiziario nei Paesi Bassi, disponeva di un conto in Belgio presso Fortis per la propria attività professionale. Dopo aver trasferito su tale conto una somma di EUR 550.000 proveniente da un conto della PI.BV, PI la prelevò in contanti; tale condotta fu qualificata come appropriazione indebita e portò alla sua condanna penale. Dopo l’apertura dei fallimenti della PI.BV e di PI, il curatore agì contro Fortis chiedendo il pagamento della somma, sostenendo che la banca avesse contribuito al danno ai creditori consentendo i prelievi.
I giudici di merito olandesi avevano ritenuto la controversia rientrante nel regolamento n. 1346/2000, in particolare perché l’azione era stata promossa dal curatore nell’ambito delle procedure concorsuali. Il giudice di legittimità olandese ha invece dubitato di tale impostazione e ha investito la Corte di più questioni.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Le questioni riguardavano, in sintesi:
- se l’azione del curatore, proposta nell’interesse della massa, fosse esclusa dal regolamento n. 44/2001 per essere un’azione di fallimento;
- in caso positivo, se si applicasse la legge dello Stato di apertura ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000;
- e se, nell’applicare tale legge, si dovesse tener conto in via analogica dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 e dell’articolo 17 del regolamento n. 864/2007.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato:
- l’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 44/2001;
- gli articoli 3, 4 e 13 del regolamento n. 1346/2000;
- l’articolo 17 del regolamento n. 864/2007;
- il regolamento (UE) 2015/848, menzionato come conferma evolutiva del criterio giurisprudenziale, pur non applicabile ratione temporis.
Ragionamento della Corte: criterio di delimitazione tra Bruxelles I e insolvenza
La Corte ha ricordato il principio costante secondo cui occorre evitare sovrapposizioni e vuoti tra il regolamento n. 44/2001 e il regolamento n. 1346/2000. In particolare:
- sono escluse dal regolamento Bruxelles I solo le azioni che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza e sono strettamente connesse ad essa;
- il criterio decisivo non è il contesto processuale in cui l’azione si inserisce, ma il fondamento giuridico della pretesa.
La Corte ha quindi verificato se l’azione Peeters/Gatzen, prevista dalla giurisprudenza olandese, poggiasse su norme specifiche del diritto concorsuale oppure su norme comuni di responsabilità civile. Ha osservato che:
- il curatore agisce nell’interesse dell’insieme dei creditori, ma ciò non muta la natura dell’azione;
- il ricavato confluisce nella massa fallimentare, ma questo elemento è conseguenza del contesto procedurale, non del fondamento giuridico;
- l’azione è una azione di responsabilità per fatto illecito contro un terzo, basata su presunti inadempimenti di obblighi di vigilanza della banca;
- una simile azione può, secondo la domanda pregiudiziale, essere proposta anche dai creditori individualmente, e quindi non è riservata in via esclusiva al curatore.
Da ciò la Corte ha tratto la conclusione che l’azione non deriva da norme derogatorie proprie dell’insolvenza, ma da norme comuni del diritto civile e commerciale.
Esclusione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 44/2001
La Corte ha escluso che il solo fatto che l’azione sia promossa dal curatore e nell’interesse della massa basti a farla rientrare nella materia fallimentare. Il punto decisivo è che la pretesa resta, nella sostanza, una comune azione extracontrattuale contro un terzo e non una misura specifica della procedura di insolvenza.
Pertanto, l’azione rientra nella nozione di "materia civile e commerciale" di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 e non è esclusa dalla lettera b) del paragrafo 2.
Assorbimento delle altre questioni
Poiché la prima questione ha avuto risposta negativa rispetto all’esclusione concorsuale, la Corte ha ritenuto assorbite le questioni seconda e terza, che presupponevano invece l’applicabilità del regolamento n. 1346/2000.
Dispositivo e principio di diritto
La Corte ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un’azione risarcitoria del curatore fallimentare, il cui ricavato vada alla massa dei creditori, rientra nella materia civile e commerciale quando il suo fondamento è una responsabilità da fatto illecito disciplinata dal diritto comune.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la sentenza chiarisce che:
- non ogni azione proposta dal curatore è automaticamente un’azione "fallimentare";
- ai fini della competenza internazionale, conta la causa petendi e non la sola qualità del soggetto che agisce;
- una pretesa di responsabilità extracontrattuale contro un terzo può restare soggetta al regime di Bruxelles I anche se il risultato economico beneficia la massa fallimentare.
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