Sentenza del 25/02/2015 n. 3758 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI - Amministratore dimissionario - Patto di non concorrenza - Compenso - Deducibilità - Applicazione del principio di cassa e non di competenza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato numerose riprese fiscali contenute in un avviso di accertamento relativo a IRPEG, IRAP e IVA. I motivi riguardavano, tra l'altro, la deducibilità di perdite e svalutazioni su crediti, il compenso corrisposto a un amministratore dimissionario in base a un patto di non concorrenza, i prezzi di trasferimento infragruppo, le spese di trasferta dei dipendenti, le spese per annunci di ricerca del personale e i costi di noleggio di autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo. In particolare, ha ritenuto non deducibili le perdite su crediti non adeguatamente documentate, ha confermato che il compenso di 114.000 euro corrisposto all'ex amministratore in forza del patto di non concorrenza era deducibile secondo il principio di cassa nell'esercizio del pagamento, e ha dichiarato inammissibili le censure sui prezzi di trasferimento e sulle spese di trasferta. Ha invece accolto l'ottavo motivo, ritenendo che le spese per annunci di ricerca del personale, in assenza di elementi contrari, fossero deducibili nell'esercizio di competenza e non qualificabili automaticamente come spese pluriennali. Ha accolto anche il nono motivo, riconoscendo la deducibilità secondo il regime applicabile alle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata a un'altra sezione della medesima CTR, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 62 TUIR, ora art. 95 TUIR
I compensi degli amministratori sono deducibili secondo il principio di cassa.
Il compenso spettante all'ex amministratore per un patto di non concorrenza, pur derivando da un negozio autonomo, è funzionalmente collegato al precedente rapporto e alla sua cessazione. Pertanto, per la società, è deducibile nell'esercizio in cui viene corrisposto, in deroga al principio generale di competenza.
Art. 75 TUIR
Principio generale di competenza.
Il principio di competenza non si applica al compenso per il patto di non concorrenza dell'ex amministratore, poiché prevale il regime speciale di cassa previsto per le somme collegate alla cessazione del rapporto.
Art. 16 TUIR, ora art. 17 TUIR
Le somme attribuite a fronte del patto di non concorrenza rientrano tra le indennità percepite in dipendenza della cessazione del rapporto.
La disciplina prevista per i lavoratori dipendenti conferma, per identità di ratio, l'inquadramento del compenso dell'ex amministratore tra le somme connesse alla cessazione del rapporto.
Art. 47, comma 1, lett. c-bis), TUIR
Gli emolumenti degli amministratori sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, rendendo applicabile per analogia la disciplina delle somme connesse alla cessazione del rapporto.
Art. 63 TUIR
Il compenso previsto dal patto di non concorrenza è ricondotto alla disciplina delle indennità e somme derivanti dalla cessazione del rapporto.
Art. 2390 c.c.
Il divieto di concorrenza previsto per l'amministratore opera durante la permanenza in carica e non impedisce, dopo la cessazione, la stipulazione di un autonomo patto di non concorrenza.
Art. 66 TUIR
Le perdite su crediti sono deducibili soltanto quando risultano da elementi certi e precisi; non basta allegare l'antieconomicità dell'azione giudiziale di recupero.
Art. 71 TUIR
La svalutazione dei crediti e la deduzione delle perdite su crediti sono fattispecie distinte, soggette a presupposti differenti.
Art. 74 TUIR
Le spese per annunci di ricerca del personale, salvo prova di una loro utilità pluriennale, sono deducibili nell'esercizio in cui la ricerca e selezione vengono effettuate e non costituiscono automaticamente spese pluriennali.
Art. 121-bis TUIR
Per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti si applica il regime specifico previsto dalla norma; non è corretto applicare automaticamente la limitazione del 50% propria di fattispecie diverse.
Art. 366-bis c.p.c.
Nel regime processuale applicabile alla causa, la mancata formulazione dello specifico quesito di diritto e l'omessa impugnazione di una ragione autonoma della decisione possono determinare l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Un compenso pagato a un ex amministratore per un patto di non concorrenza stipulato al momento della cessazione della carica è normalmente collegato alla cessazione del rapporto e, per la società, segue il principio di cassa: è deducibile nell'esercizio del pagamento, se il patto è effettivo, documentato e inerente.
- Il patto di non concorrenza con l'ex amministratore è distinto dal divieto di concorrenza dell'amministratore in carica: dopo la cessazione della carica può essere validamente stipulato come accordo autonomo, purché collegato al precedente rapporto.
- Per dedurre perdite su crediti non è sempre necessario dimostrare l'avvio di un'azione giudiziaria o una procedura concorsuale, ma occorrono comunque elementi certi e precisi che provino l'esistenza e l'ammontare della perdita.
- L'antieconomicità del recupero giudiziale, da sola, non dimostra una perdita deducibile: devono essere conservati documenti, solleciti, evidenze dell'insolvenza o altri elementi oggettivi.
- In Cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei precedenti gradi di giudizio; le contestazioni fiscali devono essere formulate tempestivamente e con motivi specifici.
- Le spese di ricerca e selezione del personale sono, di regola, costi dell'esercizio in cui viene svolta la ricerca, salvo che l'amministrazione finanziaria dimostri o documenti una loro utilità pluriennale.
- Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti occorre applicare la disciplina specifica prevista per tale fattispecie, senza estendere automaticamente limiti di deducibilità previsti per altri utilizzi.
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