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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1448/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Denuncia di conflitto di competenza e istanza di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per conflitto tra Corte di appello di Cagliari, Corte di appello di Ancona e Tribunale di Ancona in tema di cumulo di pene concorrenti e presunti errori nell'imputazione di pene risultanti dal computo, con asserita imputazione di condanne riferibili ad altri soggetti

La decisione

La Corte ha dichiarato la denuncia di conflitto inammissibile per due ragioni concorrenti: (1) l'atto è stato depositato personalmente dall'istante e non da un difensore abilitato all'esercizio davanti alla Corte di cassazione, con applicazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge 23 giugno 2017, n. 103; (2) la parte privata non è legittimata a denunciare direttamente il conflitto innanzi alla Corte di cassazione, dovendo la denuncia essere proposta al giudice di merito (art. 30 cod. proc. pen.) che verifica e, se del caso, rimette gli atti alla Corte. Per questi motivi la denuncia è stata dichiarata inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativa di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato le norme processuali di cassazione escludendo la possibilità per l'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione: gli atti devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità

  • art. 571, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per imporre la firma del difensore abilitato nei ricorsi in Cassazione; applicata anche ai ricorsi relativi a qualsiasi tipo di provvedimento, compresa la denuncia di conflitto

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama le condizioni di forma e rappresentanza per gli atti in Cassazione; connessa all'esclusione della proposizione personale dell'imputato dopo la riforma del 2017

  • art. 30, comma 1, cod. proc. pen.

    "il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori"

    Stabilisce la procedura: spetta al giudice che rileva il conflitto pronunciare ordinanza e trasmettere gli atti alla Corte di cassazione; implica che la Corte non debba essere investita direttamente dalla parte privata

  • art. 30, comma 2, cod. proc. pen.

    "il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private"

    Consente alle parti di denunciare il conflitto ma definisce modalità e destinatario (il giudice di merito), prevedendo che sia il giudice a valutare e, eventualmente, a trasmettere il conflitto alla Corte di cassazione

  • art. 28, cod. proc. pen.

    Definisce l'ipotesi di conflitto di giurisdizione/competenza (due o più giudici che hanno preso o ricusato di prendere cognizione dello stesso fatto addebitato allo stesso soggetto); il giudice di merito verifica l'astratta riconducibilità della situazione a questa fattispecie

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in tema di condanna pecuniaria (cassa delle ammende): la sanzione non si applica se non sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di elementi contrari la Corte ha comunque fissato equitativamente la somma

  • Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 8914/2017; Sez. 1 n. 25230/2021; Sez. 3 Ord. n. 17085/2006)

    Precedenti richiamati per affermare: (i) la regola dell'obbligo di difensore iscritto nell'albo speciale per atti in Cassazione e la sua applicazione generalizzata; (ii) la necessità che la denuncia del conflitto da parte della parte privata sia proposta al giudice di merito e non direttamente alla Corte di cassazione

Massime di principio

  • Una parte privata non può rivolgere direttamente alla Corte di cassazione una denuncia di conflitto di competenza: la denuncia deve essere proposta al giudice di merito, che ha il compito di valutare l'astratta riconducibilità della fattispecie e, se del caso, rimette gli atti alla Corte di cassazione (art. 30 c.p.p.).
  • Dalla riforma del 23 giugno 2017 (l. n.103) e dalle norme collegate risulta che gli atti destinati alla Corte di cassazione devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale: un atto depositato personalmente dall'imputato è inammissibile.
  • Se si vuol segnalare un conflitto di competenza, è opportuno chiedere al giudice di merito (o al pubblico ministero) di sollevare o denunciare il conflitto secondo le forme previste, evitando il tentativo di presentare direttamente la questione alla Corte di cassazione.
  • La violazione delle regole formali di rappresentanza o di competenza processuale può determinare l'inammissibilità della domanda e conseguenti condanne alle spese e, se dovuto, a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende); pertanto è essenziale l'assistenza di un difensore abilitato e la corretta individuazione del rimedio procedurale.
  • In casi di difficoltà sull'imputazione di condanne (cumulo di pene, imputazioni attribuite a terzi), la via corretta è proporre eccezioni di incompetenza o segnalazioni al giudice di merito o impugnare le pronunce nei gradi previsti, evitando procedure non ammissibili che compromettono la trattazione del merito.

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