Ordinanza n. 3726/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento di revoca del nulla osta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso, con domanda cautelare, per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta. Il TAR ha rilevato preliminarmente che la notificazione del ricorso all'Amministrazione intimata, non costituitasi in giudizio, era nulla perché eseguita presso l'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri previsti dalla normativa processuale e tecnica applicabile. Non sono stati esaminati i motivi di merito né la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, mediante l'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La rinnovazione è stata disposta ai sensi dell'art. 44 c.p.a., nella formulazione conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021. L'ulteriore trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 settembre 2026; non vi è stata alcuna decisione sulla legittimità della revoca né sulla sospensione cautelare.
Norme richiamate
art. 44 c.p.a.
In presenza della nullità della notificazione del ricorso, il giudice dispone la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio, secondo la disciplina risultante anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021.
art. 7 D.M. n. 44/2011
Il registro Reginde è indicato tra i pubblici registri rilevanti per l'individuazione dell'indirizzo PEC cui effettuare la notificazione.
art. 16, comma 12, D.L. 179/2012
Il registro previsto dalla disposizione è richiamato quale fonte dell'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri per la notificazione.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 2021
La pronuncia è richiamata quale riferimento per la formulazione applicabile dell'art. 44 c.p.a. in materia di rinnovazione della notificazione nulla.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso amministrativo diretto contro un'amministrazione statale deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato competente, utilizzando l'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri previsti dalla normativa applicabile; la notificazione eseguita presso la sola amministrazione è nulla.
- Quando la notificazione del ricorso è nulla e l'amministrazione intimata non si è costituita, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 44 c.p.a., assegnando un termine perentorio per l'adempimento e rinviando l'ulteriore trattazione.
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