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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02009/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un istituto di credito aveva agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la donazione con cui due coniugi avevano trasferito ai figli alcuni immobili, assumendo di vantare un credito nei loro confronti in quanto fideiussori della debitrice principale. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo sussistenti eventus damni e scientia damni. In appello i donanti avevano contestato l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, sostenendo inoltre che mancassero i presupposti dell’azione revocatoria e che il loro patrimonio fosse comunque esiguo rispetto alle obbligazioni garantite. La corte territoriale aveva confermato la decisione, ritenendo revocabile anche un credito litigioso e affermando che il pregiudizio va valutato con riguardo al patrimonio del solo debitore che compie l’atto dispositvo, non rilevando l’eventuale capienza dei patrimoni degli altri obbligati solidali. Con il ricorso per cassazione i coniugi hanno dedotto: violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. per non avere la Corte considerato la pendenza di giudizi sull’esistenza del credito e la contestazione di altri crediti; violazione delle norme sulla revocatoria e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto integrato l’eventus damni nonostante la modesta consistenza del loro patrimonio e l’assenza di un effettivo pregiudizio; violazione degli artt. 115, 116 e 244 ss. c.p.c. per la mancata ammissione della prova testimoniale. La Cassazione ha dichiarato inammissibile anche il controricorso della società Variel per difetto di valida procura speciale e ha poi ritenuto inammissibile il ricorso, sia perché non rispettoso dell’art. 366, n. 6, c.p.c. nella specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti richiamati, sia perché volto a ottenere una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che, in revocatoria ordinaria, l’eventus damni sussiste quando l’atto peggiora qualitativamente o quantitativamente il patrimonio del debitore, dovendosi guardare, in caso di solidarietà passiva, alla sola sfera patrimoniale del disponente.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso della società Variel SPV s.r.l. per difetto di procura speciale valida nel giudizio di cassazione. Nel merito ha dichiarato inammissibile il ricorso dei coniugi, rilevando da un lato la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per mancata specifica indicazione e riproduzione dei documenti e degli atti posti a base dei motivi, dall’altro l’inammissibile richiesta di rivalutazione del merito e delle prove. Ha inoltre confermato il principio per cui, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio alle ragioni creditorie può risultare anche da una variazione peggiorativa del patrimonio del debitore e, in caso di obbligazione solidale, va valutato con riferimento al patrimonio del solo soggetto che compie l’atto dispositivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore delle parti costituite e con il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria ordinaria è esperibile anche quando il credito sia litigioso; il requisito del pregiudizio va valutato con riferimento alla riduzione qualitativa o quantitativa della garanzia patrimoniale del debitore.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve risultare rilasciata nelle forme richieste e contestualmente all’atto; in difetto il controricorso è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la specifica indicazione e, nei limiti necessari, la riproduzione degli atti e documenti su cui si fonda, con precisazione della loro collocazione processuale.

  • artt. 113, 115 e 116 c.p.c.

    Le doglianze non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione delle prove e del merito, attività riservate al giudice di merito.

  • artt. 244 ss. c.p.c.

    La censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se non si riporta specificamente la relativa doglianza proposta nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria ordinaria, il credito del revocante può essere anche litigioso: non è necessario che sia già definitivamente accertato o incontestato, purché sia idoneo a fondare la tutela conservativa.
  • L’eventus damni ricorre quando l’atto di disposizione determini un peggioramento, anche solo qualitativo, della garanzia patrimoniale del debitore; la valutazione va compiuta con riferimento alla posizione del solo disponente.
  • Se l’obbligazione è solidale, la capienza patrimoniale degli altri coobbligati non esclude di per sé il pregiudizio arrecato dall’atto compiuto dal singolo debitore.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che richiede una nuova valutazione delle prove o dei fatti, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente l’onere di specificazione ex art. 366, n. 6, c.p.c.; il richiamo generico a documenti e atti, senza indicazione della loro sede e del loro contenuto rilevante, comporta inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOnere della provaInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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