Sentenza del 20/07/2020 n. 15376 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava l'accertamento relativo al 2003 con cui l'Ufficio aveva rettificato IRAP e IVA ritenendo sottostimati i ricavi (applicando al costo del venduto una percentuale di ricarico del 26% e rettificando la plusvalenza da cessione d'azienda). In Cassazione la ricorrente deduceva omessa/contraddittoria motivazione e insufficienza probatoria in relazione alla determinazione induttiva dei ricavi e alla maggior plusvalenza, nonché violazione di norme in materia probatoria e tributaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso soltanto sul profilo processuale evidenziando l'assenza dei soci (litisconsorti necessari) nel giudizio sin dal primo grado. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'assimilabilità dell'IRAP all'ILOR e sul necessario litisconsorzio tra società di persone e soci, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e rimesso la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in diversa composizione, demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa nel merito l'adeguatezza o meno degli indici di ricarico o della determinazione della plusvalenza.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 446 del 1997
art. 16, art. 17 comma 1, art. 44
Usato per mostrare l'equiparazione e la connessione fra base imponibile IRAP e criteri che legano la pretesa tributaria della società e dei soci, a fondamento del litisconsorzio necessario
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
art. 39 comma 1 lettera d)
Citando la norma contestata dall'istante in relazione all'onere probatorio dell'Amministrazione nel procedimento di accertamento
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
Rilevante rispetto alla contestazione sull'imposizione IVA e agli oneri istruttori dell'Ufficio
Codice Civile
art. 2697, art. 2727, art. 2729
Richiamati in relazione agli oneri della prova e ai requisiti delle presunzioni (gravità, precisione e concordanza) dedotte dall'Amministrazione tributaria
Giurisprudenza (Sezioni Unite) Cass. Sez. U, n. 10145/2012 e Cass. Sez. U, n. 14815/2008
Principio che l'IRAP per le società di persone è assimilabile all'ILOR e determina il necessario litisconsorzio fra società e soci nel giudizio di accertamento
Giurisprudenza (Cass.)
Cass. 19 maggio 2010 n. 12236; Cass. Sez. U, 29 maggio 2017 n. 13452
Richiamate per l'inderogabilità del simultaneus processus quando atti impositivi concernono imposte collegate (es. IRAP e IVA) basate su elementi comuni
Massime di principio
- Nei giudizi di accertamento IRAP promossi nei confronti di una società di persone è necessario chiamare in causa anche tutti i soci (litisconsorzio necessario). L'omissione di soci può determinare la nullità del processo e la cassazione della decisione.
- Quando l'Amministrazione adotta un unico atto impositivo che colpisce imposte tra loro connesse (es. IRAP e IVA) sulla base di elementi comuni, sussiste il requisito del simultaneus processus: le posizioni collegate devono essere trattate contestualmente e i soggetti interessati devono essere parte del giudizio.
- Le censure sulla metodologia dell'accertamento induttivo (applicazione di percentuali di ricarico, rettifiche di plusvalenze) richiedono comunque di essere esaminate nel merito solo dopo che il processo sia valido: vizi processuali rilevanti (come il mancato litisconsorzio) precludono la discussione di tali profili e portano al rinvio.
- L'Amministrazione che fonda l'accertamento su presunzioni deve rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; in assenza di decisione nel merito, però, resta essenziale presentare in giudizio tutti i soggetti lecitamente coinvolti per evitare nullità.
- Prima di impugnare o difendersi ulteriormente in giudizio tributario, controllare sempre che tutti i soggetti sostanzialmente interessati (es. soci di società di persone) siano stati citati/partecipi, altrimenti il provvedimento può essere annullato per vizi di composizione del contraddittorio.
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