Sentenza n. 14151/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del verbale n. -OMISSIS- del giorno 24.10.2017 della Commissione di Valutazione e Avanzamento, a firma del Segretario, Ten.Col. (nome incomprensibile), che ha escluso dal conferimento della qualifica di "carica speciale" il Luogotenente C.C. -OMISSIS- per i motivi riportati nel richiamato verbale, recepito "in toto" dalla Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, 5^ Divisione, in data 8 febbraio 2018 -OMISSIS- 08.02.2018, notificato in data 16 maggio 2018, nonché ogni atto preordinato, preparatorio, presupposto e consequenziale e/o comunque connesso con il provvedimento di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Commissione di Valutazione e Avanzamento che ha escluso il militare dal conferimento della qualifica di "carica speciale", recepito dalla Direzione Generale per il Personale Militare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale di valutazione e il successivo atto di recepimento, sostenendo che l'esclusione dall'avanzamento nell'aliquota straordinaria fosse viziata da eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, incoerenza, inadeguatezza, incongruità, contraddittorietà manifesta, erronea valutazione o travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. La contestazione riguardava, in particolare, l'applicazione dell'art. 15 del d.lgs. 271/1989 e l'utilizzazione dei pareri non favorevoli all'avanzamento espressi dalla Procura della Repubblica e dalla Procura Generale della Repubblica. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, di non essere soggetto al parere dell'autorità giudiziaria o di non avere svolto prevalentemente funzioni di polizia giudiziaria. Il TAR ha accertato che il militare aveva prestato servizio quale Comandante del NORM e dirigente dei servizi di polizia giudiziaria, risultando inserito negli elenchi degli ufficiali dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria trasmessi alle competenti autorità giudiziarie.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo legittima l'esclusione dal conferimento della qualifica di "carica speciale". Il Collegio ha affermato che l'inserimento del militare negli elenchi degli ufficiali responsabili dei servizi di polizia giudiziaria lo assoggettava al parere vincolante del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica ai fini della promozione. Quando l'amministrazione individua un reparto come incaricato di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni di cui all'art. 55 c.p.p., tutti gli appartenenti al reparto sono considerati addetti ai servizi di polizia giudiziaria e sono sottoposti all'applicazione dell'art. 15 del d.lgs. 271/1989, senza che possano sottrarsi a tale disciplina allegando di avere svolto prevalentemente compiti diversi, peraltro senza prova della circostanza. L'incarico ricoperto rientrava quindi nelle ipotesi previste dalla legge e la Commissione aveva operato nel rispetto del quadro normativo. Anche i pareri delle Procure sono stati ritenuti non illogici, poiché descrivevano mancanze e inadeguatezze professionali già sottoposte all'autorità competente per eventuali iniziative disciplinari; tali valutazioni non risultavano sindacabili dal TAR in assenza di illogicità manifesta. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 271/1989
Parere non favorevole all'avanzamento della A.G.
La disposizione assoggetta al parere dell'autorità giudiziaria, ai fini dell'avanzamento, gli ufficiali responsabili dei servizi di polizia giudiziaria; nel caso esaminato il presupposto ricorreva per il militare inserito negli elenchi degli ufficiali dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria.
art. 12 d.lgs. 271/1989
La disciplina degli elenchi degli ufficiali dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria consente di individuare i soggetti rientranti nell'ambito degli ufficiali responsabili dei servizi di polizia giudiziaria.
art. 55 c.p.p.
L'individuazione amministrativa di un reparto incaricato di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni previste dall'articolo comporta la qualificazione dei suoi appartenenti come addetti ai servizi di polizia giudiziaria.
Massime di principio
- L'inserimento di un militare negli elenchi degli ufficiali dirigenti o responsabili dei servizi di polizia giudiziaria trasmessi alle competenti autorità giudiziarie lo assoggetta al parere previsto dall'art. 15 del d.lgs. 271/1989 ai fini dell'avanzamento.
- Quando l'amministrazione individua un reparto come incaricato di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni di polizia giudiziaria previste dall'art. 55 c.p.p., tutti gli appartenenti al reparto sono considerati addetti ai servizi di polizia giudiziaria e sono soggetti alla disciplina dell'art. 15 del d.lgs. 271/1989, senza necessità di dimostrare che abbiano svolto prevalentemente compiti di polizia giudiziaria.
- Il sindacato del giudice amministrativo sui pareri dell'autorità giudiziaria rilevanti per l'avanzamento del personale militare non può sostituirsi alla valutazione tecnica o professionale espressa dall'amministrazione, salvo che emergano illogicità manifesta, travisamento o altri vizi evidenti.
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