Cassazione Penale, Ordinanza n. 10632/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per fatti qualificati, in primo grado, come riciclaggio e, in sede di merito, riqualificati in ricettazione, con riferimento a una condotta ritenuta integrare anche gli elementi del delitto di truffa contrattuale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di truffa, ma la censura è stata ritenuta meramente riproduttiva delle doglianze già svolte in appello, priva di un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata e quindi aspecifica. Nello stesso motivo ha lamentato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 521 c.p.p., sostenendo che il giudice di primo grado avesse modificato l'originaria imputazione da riciclaggio a ricettazione: la doglianza è stata giudicata manifestamente infondata perché la riqualificazione da riciclaggio a ricettazione non determina, di per sé, lesione del diritto di difesa. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova, prospettando una diversa lettura del compendio istruttorio; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e non ancorata a un travisamento specifico di una prova decisiva. È stato inoltre osservato che, essendo il ricorso inammissibile, non poteva essere rilevata d'ufficio la prescrizione maturata prima della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato, il secondo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, e ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha altresì escluso la possibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione del reato, perché la sopravvenuta inammissibilità del ricorso preclude il rilievo delle cause estintive non dedotte validamente.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso
il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici ma solo apparenti, perché ripetitivi delle censure già dedotte in appello senza un confronto effettivo con la motivazione della decisione impugnata
art. 521 c.p.p.
violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando la riqualificazione dell'originaria imputazione da riciclaggio a ricettazione non introduce un fatto sostanzialmente diverso e non pregiudica il diritto di difesa
art. 640 c.p.
delitto di cui all'art. 640 cod. pen.
richiamato quale fattispecie ritenuta integrata nella motivazione di merito in relazione alla truffa contrattuale
art. 648-bis c.p.
originaria imputazione ad oggetto il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.
costituiva l'originaria qualificazione giuridica dei fatti, poi riqualificati dal giudice di merito
art. 648 c.p.
affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.
fattispecie di ricettazione in cui il giudice di merito ha riqualificato il fatto rispetto alla contestazione originaria
artt. 129 e 609, comma 2, c.p.p.
l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione
l'inammissibilità dell'impugnazione impedisce al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio cause estintive non dedotte validamente, incluso il decorso della prescrizione maturata prima della sentenza di appello
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate in appello senza misurarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata: la specificità del motivo richiede una critica puntuale e argomentata della ratio decidendi.
- La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo se vi è una reale e assoluta difformità tra fatto contestato e fatto ritenuto, tale da determinare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudizio concreto del diritto di difesa; non basta il mero confronto letterale tra capo d'accusa e motivazione.
- La riqualificazione dell'originaria imputazione da riciclaggio a ricettazione non integra, di regola, violazione dell'art. 521 c.p.p. quando il fatto storico contestato rimane sostanzialmente immutato e l'imputato ha potuto difendersi sul nucleo essenziale dell'addebito.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il ricorrente individua specificamente una prova non valutata o valutata in modo oggettivamente e incontrovertibilmente difforme dal suo contenuto, non essendo consentita una semplice contrapposizione di una diversa lettura del materiale istruttorio.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce, salvo i casi consentiti dalla legge e nei limiti delle deduzioni valide, il rilievo d'ufficio della prescrizione maturata prima della decisione di appello, poiché la regola dell'art. 129 c.p.p. opera solo in presenza di una valida impugnazione.
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