Sentenza n. 7921/2020 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, sede di Bologna, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’impugnazione della sanzione disciplinare della perdita del grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della perdita del grado, adottata il 30 settembre 2015 con decorrenza dal 9 gennaio 2007
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare, già appuntato dei Carabinieri, aveva impugnato la sanzione disciplinare della perdita del grado, irrogata in applicazione degli artt. 866, comma 1, e 867, comma 5, del d.lgs. 66/2010, in conseguenza della condanna penale del 1° aprile 2014 a tre anni e cinque mesi di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni. In primo grado aveva dedotto la consumazione del potere disciplinare, l'illegittima applicazione retroattiva del d.lgs. 66/2010 e l'incostituzionalità dell'art. 866. In appello ha censurato il ragionamento del TAR e riproposto la questione di costituzionalità, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 268/2016, che aveva dichiarato illegittime le disposizioni nella parte in cui non prevedevano l'instaurazione del procedimento disciplinare quando la perdita del grado conseguiva all'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
La decisione
L'appello è accolto sul motivo relativo agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 268/2016; gli ulteriori motivi riproposti, compresi quelli sulla consumazione del potere e sulla retroattività, sono assorbiti. La Corte costituzionale ha escluso che la perdita automatica del grado senza procedimento disciplinare sia giustificabile quando la pena accessoria è l'interdizione temporanea dai pubblici uffici: in tale ipotesi l'amministrazione deve valutare in concreto la gravità dei fatti e l'eventuale interruzione del rapporto. La dichiarazione d'illegittimità costituzionale, applicabile al rapporto ancora pendente, ha fatto venir meno retroattivamente la base legale della sanzione, determinando una sopravvenuta carenza di potere in concreto; l'atto è quindi annullato e la sentenza del TAR riformata, con accoglimento del ricorso di primo grado. Resta salva la possibilità per l'amministrazione di riesercitare il potere disciplinare, se ne ricorrono i presupposti di legge, anche quanto alla tempestività. Spese del doppio grado compensate; contributo unificato posto a carico del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per metà ciascuno.
Norme richiamate
artt. 866, comma 1, 867, comma 3, e 923, comma 1, lettera i), d.lgs. 66/2010
In particolare, la Corte ha chiarito che il carattere automatico della misura destitutoria dal rapporto di pubblico impiego a seguito di sentenza penale e senza la mediazione del procedimento disciplinare, poteva ritenersi giustificato - secondo i criteri di proporzionalità e adeguatezza – soltanto quando la pena accessoria comminata dal giudice penale abbia contenuto tale da essere radicalmente incompatibile con la prosecuzione del rapporto di impiego o di servizio (ad esempio, quando sono comminate l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 28, secondo comma, cod. pen. O l'estinzione del rapporto di impiego ex art. 32-quinquies cod. pen.).
L'automatismo della perdita del grado senza procedimento disciplinare è giustificato solo se la pena accessoria comporta un'incompatibilità radicale con la prosecuzione del rapporto; l'interdizione temporanea dai pubblici uffici richiede invece una valutazione disciplinare individuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’originario ricorrente odierno appellante.
La disposizione è applicata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
Massime di principio
- La perdita automatica del grado conseguente a una condanna penale, senza procedimento disciplinare, è compatibile con i principi di proporzionalità e adeguatezza soltanto quando la pena accessoria determina un'incompatibilità radicale con la prosecuzione del rapporto di servizio; se è comminata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'amministrazione deve svolgere una valutazione disciplinare concreta.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale della base legale di una sanzione si applica al rapporto giuridico ancora pendente e comporta il venir meno retroattivo del potere esercitato, con conseguente annullabilità del provvedimento adottato su quella base.
- L'annullamento della sanzione automatica non esclude il riesercizio del potere disciplinare secondo la disciplina applicabile, purché sussistano i presupposti di legge, inclusa la tempestività dell'azione.
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