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Sentenza

Sentenza n. 3006/2020 - Palermo, Sezione 1

per l'annullamento A) quanto al ricorso introduttivo: - del Decreto Assessoriale n. 80/GAB del 03/09/2018, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della regione Siciliana, comunicato al Comune di Salemi in data 06/09/2018, con nota acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 22897, con il quale il Dott. Francesco Riela è stato nominato Commissario ad acta presso il Comune di Salemi (e Vita), con il compito di adottare in via sostitutiva ogni provvedimento necessario e/o utile per addivenire alla consegna di reti idriche ed impianti, di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. n. 16/2017; - della Deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale di Salemi n. 70 del 24/10/2018, avente ad oggetto “presa in carico degli impianti e delle reti idriche dell'E.A.S. ai sensi dell'art. 4 L.R. dell'11/08/2017 n. 6 e art. 1 L.R. del 08/05/2018 n. 8. Intervento sostitutivo Commissario ad acta nota prot. n. 26676 del 10/10/2018”; nonché, per quanto eventualmente di ragione: - del verbale di insediamento del Commissario ad acta, Dott. Francesco Riela, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 26619 del 10/10/2018; - dell'avviso ad adempiere a firma del Commissario ad acta, dott. Francesco Riela, notificato al Comune di Salemi in data 10/10/2018, con nota acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 26676; - della diffida intimata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, giusta nota prot. n. 2716/GAB del 28/06/2018; - della nota prot. n. 4971/Gab del 17 settembre 2018 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana; - di ogni atto altro atto, presupposto, connesso e/consequenziale. B) quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato il 13/05/2020: - del Decreto del Presidente della Regione Siciliana – Liquidazione coatta amministrativa dell’Ente acquedotti siciliani in liquidazione e nomina del commissario liquidatore - datato 2 gennaio 2020 e pubblicato su G.U.R.S. del 17 gennaio 2020, con il quale, il Presidente della Regione Siciliana, quale ramo della Pubblica Amministrazione Regionale, decretava che “in attuazione delle disposizioni in materia di enti in liquidazione di cui all’art. 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017 n. 8 ed in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 145 del 24 aprile 2019, l’Ente acquedotti siciliani in liquidazione è posto in liquidazione coatta amministrativa” nominando all’uopo quale commissario liquidatore dell’E.A.S. in liquidazione coatta amministrativa l’avv. Simona Maugeri. - della Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 24 aprile 2019, “con la quale è stata autorizzata l’attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa in capo all’Ente acquedotti siciliani in liquidazione coatta amministrativa”; - ove occorra e per quanto di ragione ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa201802309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nomina regionale del commissario ad acta e successiva deliberazione commissariale di presa in carico comunale delle reti e degli impianti idrici dell'EAS; con motivi aggiunti, decreto regionale di liquidazione coatta amministrativa dell'EAS

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato il decreto assessoriale con cui era stato nominato un commissario ad acta, incaricato di adottare in via sostitutiva gli atti necessari al trasferimento al Comune delle reti e degli impianti idrici gestiti dall'EAS, nonché la successiva deliberazione commissariale adottata con i poteri del Consiglio comunale. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 2, della l.r. n. 16/2017 in relazione all'art. 1, comma 1, della l.r. n. 8/2018; la violazione del principio di leale collaborazione; la violazione della partecipazione procedimentale e il difetto di istruttoria; la violazione dell'art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, il difetto di motivazione, la violazione dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991 e dell'art. 119 del d.lgs. n. 267/2000, nonché la nullità della deliberazione commissariale. Il Comune aveva rappresentato che il Consiglio comunale aveva respinto la proposta di acquisizione della gestione della rete e degli impianti e che, conseguentemente, il commissario aveva esercitato i poteri sostitutivi. Con motivi aggiunti il Comune ha impugnato anche il decreto del Presidente della Regione che aveva posto l'EAS in liquidazione coatta amministrativa e la presupposta deliberazione della Giunta regionale, deducendo, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della l.r. n. 8/2017, la violazione dell'art. 1 della l.r. n. 8/2018, dell'art. 4 della l.r. n. 16/2017, del giudicato costituzionale, di precedenti provvedimenti cautelari e dell'art. 112 c.p.a., nonché la violazione della disciplina fallimentare e dei principi di buon andamento e imparzialità.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato accolto. Il TAR ha applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 231/2020, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della l.r. n. 16/2017 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e con la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza. La disciplina regionale, imponendo ai Comuni la gestione diretta del servizio idrico integrato per un periodo indeterminato e potenzialmente esteso, contrastava con il principio statale di unicità della gestione nell'ambito territoriale ottimale, previsto dagli artt. 147, commi 2, lettera b), e 2-bis, e 149-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006. Poiché il decreto di nomina del commissario ad acta e la deliberazione commissariale di presa in carico erano stati adottati proprio sulla base delle norme regionali dichiarate incostituzionali, il TAR li ha annullati, insieme agli atti connessi nei limiti di interesse. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: il decreto di liquidazione coatta amministrativa dell'EAS trovava infatti il proprio fondamento nell'art. 4, comma 1, della l.r. n. 8/2017, relativo alle liquidazioni deficitarie, e non nelle disposizioni dichiarate incostituzionali della l.r. n. 16/2017. Inoltre, l'annullamento delle norme regionali sul trasferimento degli impianti privava il commissario liquidatore del potere di trasferire le reti e gli impianti ai Comuni, sicché il Comune non conservava un interesse concreto all'annullamento del decreto di liquidazione coatta. Il TAR ha precisato che la Regione dovrà individuare una soluzione conforme al principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato, senza trasferire le reti e gli impianti agli enti locali. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 1 e 2, l.r. n. 16/2017

    La norma prevedeva la consegna degli impianti e delle reti gestite dall'EAS in liquidazione ai Comuni interessati, entro termini perentori, e l'intervento sostitutivo in caso di mancato adempimento.

    La Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza; il TAR ha conseguentemente annullato gli atti adottati in applicazione di tali disposizioni.

  • art. 1, comma 2, l.r. n. 8/2018

    La gestione residua delle reti idriche e degli impianti rimane in carico all'EAS in liquidazione sino al completamento delle attività di consegna degli impianti ai Comuni interessati.

    La disposizione è richiamata come connessa alla disciplina regionale espunta dall'ordinamento, ma non costituisce il fondamento del decreto di liquidazione coatta amministrativa impugnato con motivi aggiunti.

  • art. 4, comma 1, l.r. n. 8/2017

    Per le liquidazioni deficitarie si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa.

    È stata individuata dal TAR come norma d'azione e fondamento autonomo del decreto presidenziale di liquidazione coatta amministrativa dell'EAS, in ragione dello stato deficitario e d'insolvenza dell'ente.

  • art. 147, commi 2, lettera b), e 2-bis, d.lgs. n. 152/2006

    Le disposizioni sancivano e sanciscono il principio di unicità della gestione nell'ambito territoriale ottimale, indicando i casi nei quali sono consentite gestioni comunali autonome.

    Il principio di unicità della gestione impedisce l'introduzione regionale di ulteriori gestioni comunali autonome, soprattutto se previste per un periodo indeterminato o potenzialmente esteso.

  • art. 149-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006

    La disposizione ribadisce il principio di unicità della gestione del sistema idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale.

    La disciplina statale, riconducibile alla tutela della concorrenza, vincola anche le Regioni a statuto speciale e impedisce deroghe regionali incompatibili con la gestione unitaria.

  • art. 117, comma 2, lettera e), Cost.

    La disposizione attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    La disciplina delle forme di gestione del servizio idrico integrato, quando incide sulla gestione unitaria, sull'affidamento e sulla concorrenzialità del servizio, rientra nella competenza legislativa esclusiva statale.

  • art. 30, comma 2, c.p.c.

    Il Comune ha riassunto il processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 300, comma 2, c.p.c.

    La norma è stata richiamata per la riassunzione del processo dopo la collocazione dell'EAS in liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 112, comma 1, c.p.a.

    La violazione della norma è stata dedotta con i motivi aggiunti, ma non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La disciplina regionale del servizio idrico integrato non può introdurre, neppure per un periodo transitorio indeterminato o potenzialmente esteso, gestioni comunali autonome ulteriori rispetto a quelle consentite dalla disciplina statale, poiché il principio di unicità della gestione nell'ambito territoriale ottimale rientra nella tutela della concorrenza e vincola anche le Regioni a statuto speciale.
  • Sono illegittimi e devono essere annullati gli atti amministrativi adottati esclusivamente in applicazione di disposizioni legislative regionali successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime, quando tali disposizioni costituiscono la base normativa immediata del potere esercitato.
  • Il decreto regionale di liquidazione coatta amministrativa di un ente in liquidazione può conservare un autonomo fondamento nell'accertata natura deficitaria della liquidazione, anche qualora richiami nella motivazione ulteriori disposizioni regionali dichiarate incostituzionali, se queste ultime non costituiscono la norma d'azione del provvedimento.
  • L'interesse all'annullamento di un atto amministrativo deve essere concreto e attuale; viene meno quando l'annullamento di altri atti o norme privi l'amministrazione ricorrente dell'utilità sostanziale perseguita con l'impugnazione.
  • A seguito dell'eliminazione della base normativa regionale che prevedeva il trasferimento delle reti e degli impianti idrici ai Comuni, la Regione deve individuare una soluzione conforme al principio statale di unicità della gestione del servizio idrico integrato e non può procedere al trasferimento delle reti e degli impianti agli enti locali sulla base della disciplina dichiarata incostituzionale.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoRegioni e rapporti tra livelli di governoLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interessePrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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