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Sentenza

Sentenza n. 353/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 394/2023 in data 22 giugno 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 394/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. La pronuncia del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equivalente, nel rispetto dei vincoli di legge. La ricorrente ha dedotto che la sentenza, notificata all’Amministrazione il 28 luglio 2023 e passata in giudicato, era rimasta ineseguita. Ha prodotto la certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma attestante il passaggio in giudicato, rilasciata il 4 dicembre 2025. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il giudicato, la sua notificazione all’Amministrazione e l’omesso adempimento. Ha inoltre rilevato che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici. Il Collegio ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che questi dovrà provvedere entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice amministrativo il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un giudicato, la sua notificazione all’Amministrazione e l’inadempimento dell’obbligo conformativo o satisfattivo derivante dalla pronuncia.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un’Amministrazione dello Stato, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 costituisce un presupposto utile per accertare l’inottemperanza e procedere all’ordine giudiziale di esecuzione.
  • Il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione soccombente di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto un compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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