Cassazione Penale, Sentenza n. 20496/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/12/2023 del Tribunale di Urbino che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 28/11/2023, con sequestro nei confronti di tre società per importi complessivi superiori a €600.000 e, in via subordinata, sequestro per somme corrispettive su beni nella disponibilità del ricorrente e di altri. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi invocando violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. (riferendosi agli artt. 125.3, 192, 321 c.p.p. e, nel secondo motivo, anche all'art. 275 c.p.p.), deducendo carenza di motivazione sul tema del periculum in mora e violazione dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivi: il primo motivo è inammissibile perché in realtà impugna la motivazione (vizio di fatto) e non un vizio di legge; la giurisprudenza ammette il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro solo per vizi estremi della motivazione (assenza totale o motivazione priva dei requisiti minimi), circostanza non sussistente dato che il tribunale del riesame ha adeguatamente motivato il periculum in mora richiamando il meccanismo sistematico di svuotamento dei soggetti giuridici utilizzati dagli indagati. Il secondo motivo è manifestamente infondato: il principio di proporzionalità è stato valutato dal giudice del riesame (pag.10 del provvedimento), che ha considerato anche gli oneri gravanti sui cespiti e le modalità di possibile dispersione patrimoniale; peraltro il riesame non è la sede per mirati accertamenti sulla proporzione salvo casi di manifesta sproporzione. Conseguenze processuali: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 lett. b) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte osserva che il ricorso era basato su censure che in realtà attaccano la motivazione e pertanto non rientrano nell'ambito consentito se non in presenza di vizi estremi della motivazione stessa.
art. 125, comma 3 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alle garanzie e ai limiti del sequestro, ma la Corte ritiene che i principi invocati siano stati adeguatamente valutati dal giudice del riesame.
art. 192 c.p.p.
Norma relativa al principio della motivazione; la Corte richiama i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza della motivazione, escludendo vizi estremi nel provvedimento impugnato.
art. 321 c.p.p.
Norma sulle misure cautelari reali; citata nella prospettazione del ricorrente ma la Corte ritiene che il giudice del riesame abbia correttamente applicato i criteri di valutazione.
art. 275 c.p.p.
Richiamato nel secondo motivo dal ricorrente; la Corte valuta che l'interpretazione offerta dal ricorrente non dimostra l'erroneità dell'applicazione effettuata dal tribunale del riesame.
art. 23, co.8 d.l. 137/2020
Richiama la modalità di trattazione con contraddittorio scritto prevista dalla normativa emergenziale; nel procedimento è stato adottato tale rito.
art. 616 cod. proc. pen.
Predisporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di ammenda; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella scelta della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro è ammissibile solo per violazione di legge; censure che si limitano ad attaccare la motivazione sono inammissibili salvo vizi estremi (assenza totale o motivazione manifestamente priva dei requisiti minimi).
- La valutazione del periculum in mora e della proporzionalità della misura cautelare è rimessa principalmente al giudice del merito/giudice del riesame; la Corte di cassazione non sostituisce il giudizio valutativo se non in presenza di errori di diritto o di manifesta sproporzione.
- Il tribunale del riesame non è tenuto a compiere approfonditi accertamenti mirati sul patrimonio per ricalcolare la proporzione tra valore dei beni e profitto del reato, salvo il caso di manifesta sproporzione che giustifichi interventi correttivi.
- Quando il giudice del riesame ricostruisce un meccanismo sistematico di elusione o di svuotamento patrimoniale, ci sono basi oggettive per ritenere il periculum in mora e giustificare il mantenimento del sequestro.
- Rimedi alternativi alla cassazione per contestare l'entità della garanzia: istanza di riduzione al pubblico ministero e, in caso di diniego, impugnazione con appello cautelare; queste vie procedurali sono spesso più appropriate rispetto al ricorso per cassazione che effettua un sindacato limitato di legittimità.
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