Sentenza del 21/03/2018 n. 644 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Catasto - Rilevamento catastale - Infrastruttura di una rete di comunicazione elettronica (Stazione radio) - Non rileva ai fini della determinazione di rendita catastale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso notificato l'11 ottobre 2013, con cui l'Ufficio aveva rettificato il proposto accatastamento della stazione radio, originariamente censita in categoria D/1 con rendita di Euro 126, attribuendo una rendita catastale di Euro 800. La ricorrente ha sostenuto: l'insussistenza del presupposto oggettivo per l'attribuzione della rendita, poiché l'infrastruttura non avrebbe natura immobiliare; l'erronea assimilazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria; e l'erronea individuazione della categoria catastale. L'Agenzia ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la società fosse titolare soltanto di un diritto personale di locazione e non di un diritto reale.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo aveva accolto il ricorso. In appello, la Commissione ha confermato integralmente tale decisione e ha respinto l'impugnazione dell'Agenzia. È stato riconosciuto il diritto della società a ricorrere, sia perché risultava titolare di un diritto di proprietà superficiaria non contestato tempestivamente, sia perché, quale intestataria catastale/concessionaria destinataria della notifica della rendita, aveva legittimazione ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 33/2016 avesse natura di interpretazione autentica, escludendo dalla nozione di unità immobiliare e dalla determinazione della rendita catastale gli elementi e le infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità. Tale disciplina è stata ritenuta applicabile anche alle infrastrutture già esistenti prima della sua entrata in vigore. La stazione radio, pertanto, non poteva essere assoggettata a rendita catastale. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33
Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.
La norma è stata qualificata come disposizione di interpretazione autentica e quindi applicabile anche alle infrastrutture già realizzate prima della sua entrata in vigore. Le infrastrutture di rete ad alta velocità non costituiscono unità immobiliari ai fini catastali e non possono generare rendita.
Art. 86, d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, comprese torri, tralicci, impianti radio trasmittenti e ripetitori, sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria. Tale assimilazione ha sostenuto l'esclusione della stazione radio dall'ordinario accatastamento con attribuzione di rendita.
D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
La disciplina ha esteso l'assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria anche alle infrastrutture necessarie alla realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica e a banda ultralarga, pur restando tali opere di proprietà degli operatori.
Art. 16, comma 7, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La norma individua le opere di urbanizzazione primaria alle quali sono state assimilate le infrastrutture pubbliche di comunicazione elettronica.
Art. 74, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342
Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per proporre il ricorso.
La notifica dell'atto attributivo o modificativo della rendita al soggetto intestatario catastale fa decorrere il termine per impugnare e riconosce la legittimazione processuale del destinatario.
Art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28
La disposizione definisce la nozione di unità immobiliare, dalla quale l'art. 12 del d.lgs. n. 33/2016 esclude gli elementi e le infrastrutture di determinate reti pubbliche di comunicazione elettronica.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E dell'8 giugno 2017
Le reti pubbliche di comunicazione elettronica e le relative infrastrutture possono essere censite nella categoria catastale F/7, ma senza attribuzione di rendita.
Cassazione, ordinanza n. 807/2018
È stata richiamata a sostegno della legittimazione a impugnare dell'utilizzatore o concessionario al quale sia notificato l'atto di attribuzione della rendita, anche se estraneo alla procedura DOCFA.
Massime di principio
- Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità, comprese le stazioni e gli impianti funzionali alla rete, non devono essere assoggettate a rendita catastale quando rientrano nell'ambito oggettivo della disciplina speciale.
- L'assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria non comporta automaticamente l'attribuzione di una rendita: la disciplina catastale speciale può escludere il bene dalla nozione di unità immobiliare.
- La disposizione interpretativa del d.lgs. n. 33/2016 è stata applicata anche a infrastrutture già esistenti prima del 1° luglio 2016, purché riconducibili alle reti e alle caratteristiche tecniche previste dalla norma.
- Quando il bene deve essere rappresentato catastalmente, il censimento può avvenire nella categoria F/7, senza attribuzione di rendita, anziché nelle categorie produttive con rendita come D/1.
- Il soggetto al quale viene notificato l'avviso di attribuzione o variazione della rendita può impugnarlo, anche se non ha partecipato alla procedura DOCFA, soprattutto quando risulta intestatario catastale, concessionario o titolare di un diritto reale sul manufatto.
- La soluzione dipende dalla concreta natura dell'impianto: occorre verificare che si tratti effettivamente di infrastruttura di rete pubblica di comunicazione elettronica e distinguere gli elementi della rete da eventuali fabbricati autonomi, locali tecnici o beni immobili separatamente rilevanti.
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