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Sentenza

Sentenza del 26/05/2017 n. 13345 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sostenendo che fosse legittima la riscossione mediante ruolo di somme precedentemente rimborsate alla società in esecuzione di sentenze poi travolte dall'estinzione del giudizio. La Corte di cassazione, con la precedente sentenza n. 11533/2004, aveva stabilito che la società era decaduta dal diritto al rimborso per alcune annualità, in quanto le relative istanze erano state presentate oltre il termine triennale previsto dall'art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 641/1972. Poiché nessuna parte aveva riassunto il giudizio di rinvio, il processo si era estinto ai sensi dell'art. 393 c.p.c.; l'Agenzia sosteneva quindi di poter recuperare direttamente le somme indebitamente rimborsate mediante ruolo, senza dover promuovere un'autonoma azione restitutoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo legittima in linea di principio la riscossione mediante ruolo. L'estinzione del giudizio di rinvio ha eliminato l'efficacia esecutiva delle precedenti sentenze favorevoli alla società, lasciando tuttavia ferma l'efficacia del principio di diritto enunciato dalla Cassazione. La richiesta dell'Amministrazione non si fondava quindi sul titolo giudiziale estinto, ma costituiva una nuova pretesa di natura tributaria, azionata mediante l'unico strumento previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, per le verifiche sull'effettiva debenza delle somme e sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13, comma 2

    Prevede un termine triennale di decadenza per la richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa. Le somme richieste oltre tale termine non sono rimborsabili.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 21

    Consentono la riscossione mediante ruolo delle entrate patrimoniali dello Stato; la Corte ha ritenuto il ruolo lo strumento utilizzabile dall'Amministrazione per recuperare somme tributarie indebitamente restituite.

  • Art. 392 c.p.c.

    Disciplina la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione con rinvio.

  • Art. 393 c.p.c.

    La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, con caducazione delle attività processuali e dei provvedimenti emessi, salva l'efficacia del principio di diritto enunciato dalla Cassazione.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Consente di ricorrere per cassazione deducendo la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, purché il motivo sia specificamente argomentato.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999

    Attribuisce alle agenzie fiscali la legittimazione processuale e la rappresentanza legale tramite il direttore pro tempore.

Massime di principio

  • Quando una sentenza viene cassata con rinvio, le parti devono riassumere tempestivamente il giudizio davanti al giudice indicato; in mancanza, il processo si estingue.
  • L'estinzione del giudizio di rinvio travolge normalmente l'efficacia esecutiva delle sentenze precedenti, ma non elimina necessariamente il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
  • Se somme tributarie sono state rimborsate in esecuzione di una sentenza poi divenuta inefficace per estinzione del processo, l'Amministrazione può, in linea di principio, recuperarle mediante ruolo quando la pretesa restitutoria conserva natura tributaria.
  • Il recupero mediante ruolo non richiede necessariamente un'autonoma azione civile quando la legge prevede il ruolo come strumento ordinario di riscossione dell'entrata.
  • La possibilità concreta di recuperare le somme non esclude la necessità di verificare nel merito l'an e il quantum della pretesa, inclusi i termini di decadenza, l'importo effettivamente indebitamente rimborsato e la correttezza della cartella.

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