Sentenza del 26/05/2017 n. 408 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP con cui l'Agenzia aveva contestato maggiori ricavi derivanti dai conti relativi ai fitti attivi e ai compensi a terzi. In via preliminare, la ricorrente ha lamentato l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo e la carenza di motivazione dell'avviso, ritenuto fondato su un rinvio acritico al processo verbale di constatazione. Nel merito, ha contestato la presunta antieconomicità dei contratti di nolo di autocarri a società estere, sostenendo che le tariffe erano conformi ai prezzi di mercato e che l'assetto contrattuale del 2008 era stato modificato con l'introduzione di una tariffa chilometrica più remunerativa.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la sola riduzione dei canoni di locazione nel 2008 non dimostrasse né la sottrazione di imponibile né una gestione antieconomica, poiché doveva essere valutato complessivamente il nuovo assetto contrattuale, liberamente concordato dalle parti. Inoltre, alcuni autocarri risultavano di proprietà della società locatrice, smentendo almeno in parte il presupposto iniziale dell'Ufficio relativo alla necessità di coprire i canoni di leasing. È stata dichiarata inammissibile, perché nuova e non contenuta nella motivazione dell'avviso, la contestazione relativa all'inconsistenza patrimoniale delle società estere. È rimasto invece valido il recupero di costi non inerenti per euro 6.802,80, poiché non era stato specificamente impugnato dalla società. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. 600/1973
La società ha dedotto la violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento. La decisione, tuttavia, si è concentrata soprattutto sull'infondatezza della ricostruzione economica dell'Ufficio e sull'inammissibilità di una contestazione nuova introdotta in appello.
Principio del contraddittorio procedimentale
L'Agenzia sosteneva che il contraddittorio fosse stato sostanzialmente rispettato durante la verifica fiscale e mediante la comunicazione del PVC. La sentenza non fonda però l'esito favorevole alla società principalmente su questo profilo.
Autonomia negoziale delle parti private
La libera modifica delle condizioni contrattuali, inclusa l'introduzione di una tariffa chilometrica, non può essere considerata indice di evasione o antieconomicità senza una valutazione complessiva della redditività del nuovo assetto.
Principio di non novità dei motivi in appello
Una contestazione non contenuta nella motivazione dell'avviso di accertamento e introdotta per la prima volta in appello è inammissibile, perché l'Amministrazione non può ampliare in giudizio la causa giustificativa dell'accertamento.
Massime di principio
- La riduzione di un canone o di un ricavo rispetto agli anni precedenti non dimostra da sola l'antieconomicità dell'attività né l'occultamento di ricavi: occorre una valutazione complessiva dei contratti, dei costi, delle modalità di remunerazione e delle condizioni di mercato.
- Quando l'impresa modifica legittimamente la struttura dei corrispettivi, l'Amministrazione deve analizzare la redditività complessiva del nuovo accordo e non isolare un singolo dato contabile sfavorevole.
- L'accertamento deve essere fondato su elementi specificamente indicati e coerenti nella motivazione dell'atto; in giudizio l'Ufficio non può introdurre per la prima volta presupposti o contestazioni ulteriori.
- Il contribuente deve impugnare in modo puntuale ogni singolo capo dell'avviso: le poste non contestate possono rimanere definitive anche se il ricorso viene accolto per le altre componenti.
- La prova di prezzi di mercato, della proprietà dei beni e delle effettive condizioni contrattuali può essere decisiva per contestare una presunzione di antieconomicità.
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