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Sentenza

Sentenza n. 516/2026 - Bologna, Sezione 2

quanto al ricorso n. 1530 del 2025: per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 576/2025, pubblicata il 31.05.2025. quanto al ricorso n. 1684 del 2025: per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 576/2025, pubblicata il 31.05.2025. quanto al ricorso n. 1735 del 2025: per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 576/2025, pubblicata il 31.05.2025.

Giustizia amministrativa202501735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 576/2025, che aveva riconosciuto il diritto delle docenti alla corresponsione della Carta Docente per diverse annualità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Tre docenti hanno proposto distinti ricorsi per ottenere l’ottemperanza della medesima sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 576/2025, con la quale era stato riconosciuto a una pluralità di insegnanti, incluse le ricorrenti, il diritto a percepire la Carta Docente per le annualità indicate nella pronuncia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente intimato, non si è costituito. Poiché i ricorsi riguardavano la stessa sentenza, il Tribunale ha rilevato la sussistenza di una connessione oggettiva e ne ha disposto la riunione. Nel corso del giudizio, due ricorrenti hanno dichiarato di avere ricevuto il pagamento dovuto, chiedendo che fosse preso atto della cessazione della materia del contendere. La terza ricorrente ha invece dedotto la perdurante inottemperanza del Ministero. Il giudice ha verificato che la sentenza ottemperanda era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per l’esecuzione spontanea.

La decisione

Il Tribunale ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva. Ha dichiarato cessata la materia del contendere nei giudizi relativi alle due docenti che avevano ricevuto il pagamento nelle more. Quanto al ricorso della terza docente, ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, poiché la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero ed era decorso il termine di 120 giorni per l’adempimento spontaneo, senza che l’Amministrazione avesse eseguito la pronuncia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, da attivarsi su istanza della parte entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di tutti e tre i giudizi, liquidate in euro 300,00 per ciascuna ricorrente, oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il Tribunale ha ordinato al Ministero l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • La riunione di distinti ricorsi per ottemperanza è giustificata dalla connessione oggettiva quando essi hanno a oggetto l’esecuzione della medesima sentenza.
  • L’intervenuto pagamento del dovuto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere nel ricorso di ottemperanza, non essendo più necessaria una pronuncia esecutiva sul rapporto sostanziale.
  • L’ottemperanza è accoglibile quando la sentenza da eseguire è passata in giudicato, è stata notificata all’amministrazione debitrice ed è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento spontaneo.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione della sentenza entro un termine fissato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale attività sostitutiva, da attivarsi su istanza della parte.
  • La cessazione della materia del contendere per alcuni ricorsi riuniti non impedisce la decisione nel merito degli altri ricorsi, quando permane l’inadempimento dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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