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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2594/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione con un unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) e lett. e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 649 e 425 cod. proc. pen. e 425 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce il divieto del bis in idem perché per lo stesso fatto (acquisizione indebita di codici di accesso, accesso abusivo al conto e trasferimento di 99 euro) era intervenuta una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen.; sostiene che tale giudicato impedisce un nuovo giudizio in assenza di nuove prove e che il GUP si era espresso non solo sulla qualificazione giuridica ma anche sull'insufficienza del quadro probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen., pur non elencata tra le sentenze formalmente preclusive degli artt. 648-649 cod. proc. pen., produce un effetto di cosa giudicata (in senso attenuato) e impedisce il rinnovarsi dell'azione penale per lo stesso fatto in assenza di nuove fonti di prova. Ha indicato che il criterio decisivo è l'identità del fatto materiale (condotta, evento e nesso causale) e non la diversa qualificazione giuridica. Nel caso concreto il fatto era lo stesso già ritenuto dal GUP non perseguibile per insufficienza di prove; la Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per precedente giudicato e ha eliminato la pena.

Norme richiamate

  • art. 425 cod. proc. pen.

    Sentenza di non luogo a procedere che produce una forma di cosa giudicata attenuata: può essere revocata solo per sopravvenienza o scoperta di nuove prove; deve essere considerata, di fatto, preclusiva di un nuovo processo se mancano motivi di revoca.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma che elenca formalmente le sentenze che impediscono un nuovo giudizio; la Corte ha ritenuto che, pur non includendo espressamente l'art. 425, la sentenza di non luogo a procedere vada considerata nella prassi giurisprudenziale come idonea a impedire il bis in idem quando non sussistono nuove prove.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Rilevata nella parte in cui insieme all'art. 649 determina le pronunce formalmente preclusive; la giurisprudenza di legittimità attribuisce però efficacia simile anche alla sentenza ex art. 425 in presenza dei presupposti.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) e e) cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i motivi di impugnazione per cassazione (vizi di motivazione, violazioni di legge, contraddittorietà). Il ricorrente le aveva invocate per censurare la sentenza della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto fondate le censure in ragione del vizio da bis in idem derivante dal precedente non luogo a procedere.

  • art. 640-ter cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata perché il fatto contestato in secondo grado era stato ricondotto a tale fattispecie (frode informatica). La Corte ha però ritenuto prevalente il giudicato formatosi con la precedente declaratoria di non luogo a procedere.

  • art. 55, comma 9, d.lgs. 21/11/2007 n.231

    Norma citata in relazione alla prima qualificazione del fatto (amministrativa/pecuniaria ai sensi del d.lgs. 231/2007) che aveva portato al non luogo a procedere iniziale; tale precedente inficia il successivo giudizio penale in assenza di nuove prove.

  • Giurisprudenza e Corte EDU/Corte Costituzionale richiamate

    Sezioni Unite n. 8 del 23/2/2000 (Romeo); Sezione 6 n. 459 del 8/11/1996 (Privitera); Sez. 2 n. 52606 del 31/10/2018 (Biancucci); Sez. 3 n. 21994 del 1/2/2018 (Pigozzi); Sez. 4 n. 12175 del 3/11/2016 (Bordogna); Corte EDU Grande Camera, 10/2/2009 (Zolotukhin); Corte Cost. sent. 21/7/2016 n. 200

    La giurisprudenza di legittimità e le Corti sovranazionali/ costituzionale adottano il criterio della concezione 'naturalistica' del fatto (identità della condotta, evento e nesso causale) per la nozione di 'stesso fatto' nel divieto del bis in idem e riconoscono efficacia preclusiva alla sentenza di non luogo a procedere quando non sono emerse nuove prove.

Massime di principio

  • La sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen., se non sussistono nuove prove, produce una forma di cosa giudicata che impedisce un nuovo processo per lo stesso fatto, anche se non è formalmente elencata tra le sentenze preclusive degli artt. 648-649.
  • Per valutare il divieto del bis in idem è decisiva l'identità del fatto materiale (condotta, evento, nesso causale) e non la diversa qualificazione giuridica data al fatto nelle diverse fasi del procedimento.
  • Se il giudice dell'udienza preliminare ha escluso la sostenibilità dell'accusa per insufficienza probatoria, tale valutazione può impedire la riapertura del processo salvo che emergano nuove fonti di prova idonee a giustificare la revoca del non luogo a procedere.
  • Il pubblico ministero deve verificare l'esistenza di nuove prove prima di procedere con una nuova contestazione concernente lo stesso fatto precedentemente dichiarato non perseguibile; in mancanza la nuova azione può essere censurata e annullata per precedente giudicato.
  • La difesa può sollevare d'ufficio o per eccezione il vizio di bis in idem in ogni stato e grado del procedimento; in caso di accoglimento la Cassazione può annullare senza rinvio quando il precedente giudicato copre l'intero oggetto della nuova decisione.
  • In casi analoghi, è opportuno dimostrare l'assenza di nuove prove o la sussistenza di una pronuncia del GUP che abbia valutato il quadro probatorio come insufficiente per ottenere l'estinzione o l'annullamento del nuovo procedimento.

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