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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15605/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Groupama aveva chiesto la dichiarazione di decadenza di GAP dal diritto all'indennizzo relativo a un incendio del 2 novembre 2009, sostenendo che l'assicurata avesse dolosamente esagerato l'ammontare del danno (distruzione di merci). GAP, in riconvenzionale, aveva chiesto il pagamento dell'indennizzo (oltre € 3.000.000). In primo grado il Tribunale di Roma ha accolto la domanda principale di Groupama e ha rigettato la riconvenzionale; la Corte d'appello di Roma ha confermato. GAP ha impugnato in cassazione denunciando, tra l'altro, la nullità della clausola contrattuale che prevede la decadenza per esagerazione dolosa, l'erroneità degli accertamenti sul dolo e critiche alla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e alla valutazione documentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di GAP S.r.l. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: la clausola contrattuale (art.17) non è nulla di per sé ma è clausola vessatoria che richiede approvazione scritta ai sensi dell'art.1341 c.c.; gli accertamenti di fatto della Corte d'appello (sussistenza del dolo per esagerazione delle merci) erano adeguatamente motivati con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta più attendibile delle scritture contabili; le doglianze sulla valutazione della CTU e sul mancato esame di fatti decisivi sono inammissibili o infondate, anche per carenze di specificità nel ricorso; l'eccezione di disconoscimento della copia del contratto non è stata sufficientemente specificata e, in ogni caso, è stata implicitamente respinta dalla corte che ha ritenuto il documento conforme; la domanda riconvenzionale è stata rigettata già in primo grado e la conferma dell'appello ne implica il rigetto in secondo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione in favore della controricorrente per €9.800,00 oltre €200,00 per esborsi e spese accessorie. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali ai sensi dell'art.13, co.1‑quater del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 17 condizioni generali di assicurazione (clausola contrattuale)

    Prevede la decadenza dal diritto all’indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno; la Corte la ritiene non nulla di per sé ma clausola vessatoria che richiede approvazione specifica ex art.1341 c.c.

  • art. 1892 cod. civ.

    Norma sulle dichiarazioni dell'assicurato anteriori alla conclusione del contratto; la Corte distingue le ipotesi anteriori al sinistro (dichiarazioni che incidono sul rischio) dalla fase successiva al sinistro, non escludendo clausole che disciplinano comportamenti fraudolenti dopo il sinistro

  • art. 1898 cod. civ.

    Regola l'obbligo di avviso delle circostanze che aggravano il rischio anteriori al sinistro; non impedisce la validità di clausole che prevedono decadenza in caso di dolosa esagerazione del danno successiva al sinistro

  • art. 1932 cod. civ.

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione delle norme assicurative; la Corte non ritiene che imponga l'illegittimità della clausola contrattuale impugnata

  • art. 1341 cod. civ.

    La clausola che prevede la decadenza per dolosa esagerazione è vessatoria e richiede approvazione specifica per iscritto da parte del contraente per essere efficace

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norme sui motivi di cassazione; la Corte dichiara inammissibili o infondati motivi che attaccano accertamenti di fatto ben motivati, il mancato esame di fatti in caso di decisione conforme e censure generiche

  • art. 115, 116, 132 cod. proc. civ.

    Principi sulla valutazione delle prove e sull'onere probatorio; la Corte osserva che la CTU è stata valutata dal giudice con prudente apprezzamento e motivazione adeguata

  • artt. 2709, 2710, 2729 cod. civ.

    Norme sulla prova per testi e scritture contabili; la Corte ritiene che l'accertamento tecnico-scientifico possa prevalere sulle scritture contabili se ritenuto più attendibile

  • art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Disposizione richiamata per attestare l'esistenza dei presupposti processuali relativi al rigetto o all'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 366 cod. proc. civ.

    Richiesta di specificità nel ricorso per indicare gli atti e le parti di decisione censurate; la Corte ha rilevato carenze di specificità in più motivi e ha dichiarato l'inammissibilità di alcune censure

Massime di principio

  • La previsione contrattuale di decadenza dal diritto all'indennizzo per dolosa esagerazione del danno non è nulla di per sé; è clausola vessatoria che richiede approvazione scritta ai sensi dell'art.1341 c.c.
  • In caso di contrasto tra risultanze contabili e accertamenti tecnico‑scientifici (CTU), il giudice può ritenere più attendibile la consulenza tecnica se la motivazione è adeguata e fondata su metodo scientifico.
  • Le decisioni di fatto della corte d'appello, adeguatamente motivate, non sono sindacabili in cassazione; i rimedi in cassazione non sono idonei a rimettere in discussione valutazioni probatorie ben motivate.
  • Le contestazioni generiche o non sufficientemente specifiche alle conclusioni del CTU o ai documenti prodotti sono insufficienti: il ricorso in cassazione deve indicare con precisione gli atti e le ragioni di doglianza (art.366 c.p.c.).
  • L'eccezione di disconoscimento di una copia rispetto all'originale deve essere tempestiva e adeguatamente specificata; in mancanza può essere considerata implicitamente rigettata dal giudice.
  • Quando il giudizio di merito è conforme (primo e secondo grado confermano la stessa conclusione), alcune censure sulla mancata considerazione di fatti decisivi possono risultare inammissibili per la regola della doppia conformità delle decisioni.
  • La prova dell'esistenza del dolo in materia assicurativa può fondarsi sulla sproporzione evidente tra l'importo richiesto e la quantità di beni effettivamente esistenti; il giudice valuta globalmente gli indizi e le prove tecniche.
  • In sede di cassazione vige rigore sulla riunione di ricorsi: non si riuniscono ricorsi relativi a sentenze diverse e va valutato il bilanciamento tra benefici e ritardi procedurali.

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