Ordinanza n. 3094/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensiva del decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato Cat.A12/2025/Imm/1^Sez/Dinieghi/vdm/197 del 12.09.2025, notificato in data 02.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Questura di Napoli ha respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso né le ragioni specifiche del diniego. Nel corso del giudizio il Collegio aveva già disposto, con precedente ordinanza, un'istruttoria a carico dell'amministrazione, ordinando il deposito di documentazione o elementi istruttori; l'amministrazione non ha adempiuto a tale ordine.
La decisione
Il TAR non ha deciso né il merito del ricorso né definitivamente la domanda cautelare. Rilevato l'inadempimento dell'amministrazione al precedente ordine istruttorio, ha reiterato gli incombenti istruttori già disposti, imponendo all'amministrazione intimata di depositare quanto richiesto in tempo utile per la successiva camera di consiglio. La trattazione in prosieguo della domanda cautelare è stata rinviata al 10 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dei soggetti citati, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente, ricorrendone i presupposti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i soggetti indicati nel provvedimento.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi alla parte interessata e dell'oscuramento disposto dal Collegio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non adempie a un ordine istruttorio impartito dal giudice amministrativo, il Collegio può reiterare gli incombenti, fissando un termine o una scadenza funzionale alla successiva trattazione della domanda cautelare.
- La mancata reiterazione dell'istruttoria non definisce il merito della controversia né comporta, di per sé, una decisione sulla domanda cautelare, che può essere rinviata per consentire l'acquisizione degli elementi necessari.
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