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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35334/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del 27 gennaio 2026 della Corte di appello di Firenze, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado rideterminando il trattamento sanzionatorio e confermando la responsabilità per il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti. Con l’unico motivo ha denunciato un vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e degli aumenti o delle diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso concreto la motivazione della Corte di appello era adeguata, perché faceva congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in particolare a pagina 5 della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    La determinazione della pena, compresa la pena base e l’incidenza delle circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    I criteri di cui all’art. 133 c.p. guidano la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena; la motivazione è adeguata quando individua congruamente gli elementi decisivi o rilevanti considerati.

Massime di principio

  • La graduazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la determinazione degli aumenti o delle diminuzioni connessi alle circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione della misura della pena mediante una mera censura motivazionale, quando la decisione di merito espone congruamente gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

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