Cassazione Penale, Ordinanza n. 00346/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando da un lato la genericità dei primi due motivi per difetto di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., dall'altro la manifesta infondatezza del terzo motivo sulle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione e aveva negato l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. I primi due motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità e sul mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata; la Corte li ha ritenuti generici perché sostanzialmente ripetitivi delle censure già disattese in appello e non correlati alle ragioni della decisione impugnata. Il terzo motivo riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la censura fosse non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la motivazione del giudice di merito era sufficiente e non illogica, avendo valorizzato l'assenza di elementi positivi in favore dell'imputato e ritenuto non decisivi né il tempo trascorso dal precedente penale né la giovane età al momento del fatto.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
viene richiamata l'ipotesi attenuata della ricettazione, rispetto alla quale il ricorso non ha superato il vaglio di specificità e di fondatezza.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo, per difetto di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 62-bis c.p.
il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo entro limiti ristretti; è sufficiente una motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- La specificità del motivo richiede una correlazione effettiva tra le censure proposte e le ragioni poste a base della decisione impugnata; in mancanza, opera la sanzione di inammissibilità.
- Il sindacato di legittimità sul diniego delle attenuanti generiche non consente una nuova valutazione del merito, essendo sufficiente una motivazione che indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa.
- La giovane età dell'imputato o la risalenza di precedenti penali non impongono di per sé il riconoscimento delle attenuanti generiche, se il giudice di merito ha motivatamente escluso la presenza di elementi positivamente valutabili.
Come è indicizzato
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