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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24015/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di permesso premio. Sosteneva che non fosse necessaria l'attivazione della procedura prevista dall'art. 58-ter per ottenere il permesso: sarebbe stato sufficiente allegare l'assenza di collegamenti con il contesto associativo e lamentava altresì l'omessa motivazione sul punto perché il Tribunale non si era confrontato con i suoi specifici contenuti di censura.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva respinto la richiesta in mancanza dell'attivazione della procedura di collaborazione prevista dall'art. 58-ter o, comunque, in assenza di specifica e congrua allegazione degli elementi richiesti dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale (esclusione dell'attualità dei collegamenti e, per i non collaboranti, anche dell'eventuale pericolo di ripristino dei collegamenti). La mera condotta carceraria regolare e la partecipazione al percorso rieducativo non sono considerate sufficienti. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1

    "tali detenuti, e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter"

    Stabilisce la preclusione ai benefici per i condannati per reati ostativi salvo che collaborino ai sensi dell'art. 58-ter; la Corte ne interpreta la ratio come esclusione di benefici per i non collaboranti salvo gli ulteriori accertamenti previsti dalla giurisprudenza e dalla Costituzione.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1-bis

    "nel caso in cui siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti..."

    Prevede che, per i condannati che non possono collaborare, la preclusione ai benefici venga meno quando emergano elementi che escludono l'attualità dei collegamenti con l'organizzazione criminale; in tali casi l'onere della specifica allegazione grava sul richiedente.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-ter

    norma citata come requisito procedurale per la collaborazione

    Riguarda la procedura di collaborazione con la giustizia; l'assenza dell'attivazione di tale procedura è stata ritenuta significativa ai fini della valutazione dell'accesso ai permessi nei reati ostativi.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 23/10/2019

    Corte costituzionale n. 253/2019

    Ha affermato che la presunzione assoluta di pericolosità dei non collaboranti è illegittima e deve essere sostituita da una presunzione relativa: il richiedente deve specificamente allegare sia l'esclusione dell'attualità dei collegamenti sia l'esclusione del pericolo di ripristino di tali collegamenti (regime probatorio rafforzato).

  • art. 616, comma 1, codice di procedura penale

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Per i reati ostativi l'accesso ai permessi premio è consentito solo se il detenuto attiva la procedura di collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter oppure dimostra, con specifica allegazione, l'assenza di collegamenti attuali con organizzazioni criminali.
  • Per i condannati che scelgono di non collaborare, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, l'onere probatorio è rafforzato: bisogna allegare sia l'esclusione dell'attualità dei collegamenti sia l'assenza del pericolo di un loro ripristino; la semplice buona condotta carceraria non è sufficiente.
  • Il ricorrente ha l'onere di indicare e, ove possibile, documentare gli elementi che consentono di ricondurre la sua situazione al regime del comma 1 (impossibilità/inesigibilità della collaborazione) o al comma 1-bis (assenza di collegamenti attuali).
  • Il giudice può legittimamente rigettare le istanze prive delle allegazioni necessarie o della procedura di collaborazione; la motivazione può essere sintetica purché risulti il confronto con i profili essenziali della richiesta.
  • In fase di impugnazione è efficace contestare non soltanto la mancata attivazione di 58-ter ma anche fornire elementi concreti e specifici (provvedimenti, dichiarazioni, riscontri oggettivi) che escludano i collegamenti o il pericolo di ripristino.

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