Cassazione Penale, Sentenza n. 37797/2025 del 20/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza del 5 maggio 2025 per la correzione di un presunto errore materiale nella sentenza n. 24414 della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione (R.g. n.25378/2024). La parte civile sosteneva che la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso di Vallarino e nel condannarlo al pagamento delle spese processuali, aveva omesso le statuizioni civili che avrebbero dovuto riconoscere il rimborso delle spese sostenute dalla stessa parte civile che aveva depositato conclusioni (7/10/2023), memoria di replica e nota spese (17/10/2024). La Procura Generale aveva chiesto l'accoglimento dell'istanza.
La decisione
Istanza rigettata. La Corte ha ritenuto che non sussista un errore materiale correggibile perché, secondo la giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 27727/14.12.2023 e precedenti richiamate), nel giudizio di cassazione con trattazione orale non si dispone la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza ma si sia limitata a depositare memoria e nota spese in cancelleria. Poiché il procedimento si è svolto con discussione (non in forma cartolare) e la parte civile non era presente, la mancata statuizione sulle spese non costituisce omissione correggibile.
Norme richiamate
Sentenza Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023 (Gambacurta)
"nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese"
La Corte interpreta che, in presenza di discussione orale in Cassazione, la mancata partecipazione in udienza della parte civile che ha solo depositato atti cartolari non dà diritto automatico al rimborso delle spese processuali; tale mancata statuizione non costituisce errore materiale
Precedenti richiamati: Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022 (Landi); Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022 (Musso); Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019 (Serio); Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019 (S.)
Giurisprudenza coerente che conferma il principio secondo cui la mancata partecipazione in udienza della parte civile limita la possibilità di ottenere la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali quando il procedimento si svolge con trattazione orale
Massime di principio
- In Cassazione, se il procedimento è con trattazione orale, la parte civile deve intervenire e partecipare alla discussione in pubblica udienza per avere buone possibilità di ottenere la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali; il mero deposito di memorie e note spese in cancelleria può non essere sufficiente
- La correzione di un "errore materiale" è ammessa solo per omissioni o inesattezze di tipo meramente formale e non per decisioni che riflettono scelte di merito o l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati
- Se il giudizio in Cassazione si svolge in forma cartolare (senza discussione orale), la valutazione sull'ammissibilità del rimborso delle spese alla parte civile può essere diversa e richiede verificare la specifica giurisprudenza applicabile
- Per tutelare il diritto al rimborso delle spese, la parte civile dovrebbe attivarsi per essere ammessa alla discussione orale o, ove non possibile, chiedere espressamente alla Corte una statuizione sulle spese motivando la propria inattività in udienza
- Il parere della Procura Generale a favore dell'istanza non è decisivo se la questione è regolata da principio giurisprudenziale che esclude la statuizione richiesta
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