Sentenza n. 1729/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del Decreto n.-OMISSIS- del Ministero Dell'Interno di rigetto dell'istanza di cittadinanza presentata dal ricorrente in data 01.07.2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per valutazione negativa di una precedente condanna penale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di cittadinanza italiana, deducendo eccesso di potere per erroneità dei presupposti, violazione dei principi di ragionevolezza, contraddittorietà manifesta, violazione del principio di legalità e del giusto procedimento, nonché violazione dei principi di eguaglianza, non discriminazione e buon andamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. Il diniego era fondato su una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, relativa alla violazione dell’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998, con pena di sei mesi di reclusione e multa di euro 20.000. Il ricorrente, dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, aveva presentato osservazioni dichiarandosi estraneo ai fatti. Nel corso del giudizio è emersa anche l’estinzione del reato, intervenuta successivamente all’adozione del diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese processuali. Il Collegio ha qualificato la concessione della cittadinanza per residenza come esercizio di un potere ampiamente discrezionale e di alta amministrazione: la residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda, non un diritto automatico alla concessione. Il controllo giudiziale è quindi limitato alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione amministrativa. Il Ministero ha legittimamente valorizzato la sentenza di applicazione della pena quale elemento sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. L’estinzione del reato, intervenuta dopo il diniego, non elimina il fatto storico della condotta antigiuridica né impedisce la sua autonoma valutazione in sede amministrativa, poiché i medesimi fatti possono assumere rilevanza diversa nei distinti ordinamenti e procedimenti. Non è stata ritenuta decisiva né l’entità della pena né la dichiarazione di estraneità ai fatti. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato, proporzionato e coerente con l’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento e dell’ordine pubblico. Il provvedimento non preclude la presentazione di una nuova istanza, nella quale potranno essere valutati gli elementi sopravvenuti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta subordinata a un’ampia valutazione discrezionale dell’interesse pubblico e dell’integrazione del richiedente.
art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998
La violazione della disciplina sull’impiego degli stranieri è stata considerata dall’Amministrazione e dal TAR quale fatto penalmente accertato e indice valutabile dell’affidabilità e del livello di integrazione del richiedente.
artt. 444-445 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, costituisce un fatto storico penalmente accertato che può essere autonomamente valorizzato nel procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito al richiedente di presentare osservazioni, ritenute dall’Amministrazione non idonee a superare l’elemento ostativo.
artt. 3, 35 e 97 Cost.
Le censure fondate sui principi di eguaglianza, non discriminazione e buon andamento non hanno evidenziato vizi manifesti della valutazione discrezionale ministeriale.
art. 8 CEDU
Il diniego di cittadinanza non è stato ritenuto lesivo della vita privata e familiare, poiché non impedisce al richiedente di continuare a soggiornare e vivere in Italia alle condizioni precedenti.
art. 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici
Il diniego, non precludendo la permanenza e la vita del richiedente in Italia, non è stato ritenuto incidente sui diritti tutelati dalla disposizione.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale è un provvedimento ampiamente discrezionale di alta amministrazione: il requisito della residenza legale costituisce soltanto la condizione per presentare la domanda e non fonda un diritto automatico alla concessione.
- Nel giudizio sul diniego di cittadinanza, il sindacato giurisdizionale resta estrinseco e formale e riguarda l’adeguatezza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della prognosi amministrativa sull’integrazione e sull’affidabilità del richiedente.
- Una condanna penale, anche derivante da applicazione della pena su richiesta delle parti, può essere autonomamente valutata dall’Amministrazione quale elemento sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione ai fini della concessione della cittadinanza, secondo una valutazione riferita all’interesse pubblico nazionale e non alla sola rilevanza penale della condotta.
- L’estinzione del reato, la riabilitazione o altri provvedimenti incidenti sugli effetti della sanzione penale non cancellano il fatto storico della condotta accertata e non impediscono, di per sé, la sua valutazione autonoma nel procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza l’Amministrazione può applicare criteri di cautela e precauzione, negando lo status quando gli elementi istruttori facciano dubitare, in modo adeguatamente motivato, dell’affidabilità del richiedente e della sua attitudine a rispettare i valori fondamentali dell’ordinamento.
- Il diniego di cittadinanza non preclude la presentazione di una nuova domanda; gli elementi sopravvenuti rispetto al provvedimento originario possono essere valutati nell’ambito di un nuovo procedimento.
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