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Ordinanza

Ordinanza n. 318/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del “Provvedimento di annullamento ai sensi dell’art. 21 nonies della 241/90, degli effetti delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate il 23.11.2023 e il 4.07.2024 (variante) e di ogni atto conseguente”, emesso dal Comune di Milano, Direzione Rigenerazione Urbana – Direzione Specialistica Attuazione Diretta – P.G.T. e S.U.E. – Unità Interventi Diretti -OMISSIS- inviato via PEC dal Comune di Milano in data 22 novembre 2024; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi specificamente comprendendo: - la “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7, 8, 10 e 21 nonies della 241/90, finalizzato all’annullamento degli effetti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata il 23.11.2023 e della Scia a variante presentata il 4.7.2024 e di ogni atto conseguente. Titolo inidoneo.”, assunto dal medesimo Ufficio del Comune di Milano e pervenuto via PEC in data 18.10.2024.

Giustizia amministrativa202500177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d’ufficio degli effetti di due SCIA edilizie, inclusa una SCIA in variante, ritenute inidonee a legittimare l’intervento realizzato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 22 novembre 2024, adottato ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, nonché la comunicazione di avvio del procedimento. Ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto, allegando un pregiudizio derivante da richieste risarcitorie superiori a 500.000 euro avanzate dai proprietari o committenti, aggravato dalla genericità dell’ordine di ripristino e dalla mancata partecipazione alla fase procedimentale relativa a tale ordine. Il TAR si è riservato l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso e ha esaminato, in sede cautelare, il requisito del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare senza esaminare il merito delle censure né sciogliere la riserva sull’eccezione di inammissibilità. Ha ritenuto insussistente, allo stato, il periculum in mora, poiché le conseguenze più immediate e gravi lamentate dalla ricorrente derivano dall’ordine di ripristino del 15 dicembre 2025, impugnato in un giudizio connesso e già sospeso cautelarmente. La sospensione dell’efficacia dell’ordine di ripristino neutralizza temporaneamente le conseguenze esecutive dirette dell’atto; pertanto, in assenza di un atto esecutivo efficace, i pregiudizi allegati non risultano concreti, attuali e irreparabili ai fini della misura cautelare richiesta in questo giudizio. Il TAR ha disposto la trattazione congiunta dei due ricorsi all’udienza pubblica del 22 ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    annullamento ai sensi dell’art. 21 nonies della 241/90

    La norma è indicata quale base legale del provvedimento comunale di annullamento d’ufficio degli effetti delle SCIA; il TAR non ne esamina, in questa fase, i presupposti sostanziali.

  • artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990

    Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7, 8, 10 e 21 nonies della 241/90

    Le disposizioni sono richiamate nella comunicazione di avvio del procedimento; le relative censure non sono decise nell’ordinanza cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    In assenza di un atto esecutivo efficace, le allegazioni relative ai pregiudizi lamentati, non assumono i caratteri di attualità e irreparabilità richiesti per la concessione della misura cautelare

    La domanda cautelare è valutata secondo i presupposti dell’art. 55 c.p.a.; il TAR ritiene mancante il periculum in mora concreto, attuale, grave e irreparabile.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della tutela cautelare, il periculum in mora deve essere concreto, attuale, grave e irreparabile; non è sufficiente un pregiudizio meramente eventuale o futuro.
  • Quando il pregiudizio cautelare deriva principalmente dagli effetti esecutivi di un distinto provvedimento, la sospensione di quest’ultimo in un giudizio connesso può neutralizzare temporaneamente il danno e far venir meno l’attualità e l’irreparabilità del periculum nel giudizio relativo all’atto presupposto.
  • Il rigetto della domanda cautelare per mancanza del periculum non comporta una decisione sul merito della legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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