Cassazione Penale, Sentenza n. 1516/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello del Procuratore generale e confermato la condanna in abbreviato per il reato di percosse (riqualificazione delle originarie lesioni) commesse il 24/08/2015. Nel ricorso per cassazione si contestava la mancata rilevazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, a fronte della qualificazione della rinuncia all'impugnazione come causa di inammissibilità sopravvenuta; si denunciavano vizi di motivazione e violazione di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale influenzi il computo del termine di prescrizione (ai sensi dell'art. 157, terzo comma, cod. pen., le disposizioni dell'art. 69 cod. pen. non operano ai fini qui rilevanti), sicché il termine decennale decorrente dal tempus commissi delicti (24/08/2015) sarebbe spirato il 24/08/2025 e la prescrizione non era dunque intervenuta. Inoltre la Corte ha rilevato d'ufficio l'illegalità della pena detentiva applicata: a seguito della riqualificazione in percosse i reati sono assoggettati al catalogo sanzionatorio di cui all'art. 52 d.lgs. 28/08/2000, n. 274, e non alla pena detentiva inflitta dal giudice di primo grado. Per questo motivo la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena e l'ha rideterminata in una multa di euro 800,00. Il ricorso è comunque dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile il comma terzo dell'art. 157: per il calcolo della prescrizione, la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale incide sul termine e le disposizioni di cui all'art. 69 cod. pen. non si applicano ai fini qui rilevanti
art. 161 cod. pen.
Usato insieme all'art. 157 per determinare il termine prescrizionale decennale che scade il 24/08/2025 in relazione al fatto commesso il 24/08/2015
art. 69 cod. pen.
La norma sulla valutazione delle circostanze equivalenti non opera, ai fini del calcolo della prescrizione, rispetto alla recidiva richiamata dall'art. 157, terzo comma
art. 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
La Corte ha ritenuto che, a seguito della riqualificazione del reato in percosse, il trattamento sanzionatorio applicabile rientra nel catalogo sanzionatorio di questo decreto (sanzioni pecuniarie); ne consegue l'illegalità della pena detentiva e la conversione/ridefinizione nella multa
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato a proposito dei limiti dell'articolazione del motivo di ricorso alla Cassazione (limiti formali del ricorso)
d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Riferimento procedurale all'acquisizione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale previsto dalla normativa emergenziale
Giurisprudenza della Sez. U
Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia); Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018 (Balais)
La Corte ha richiamato orientamenti di legittimità sull'illegittimità della pena detentiva a fronte della riqualificazione e sulla competenza del giudice togato per determinare la pena in presenza del catalogo sanzionatorio
Massime di principio
- La presenza di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale incide sul calcolo della prescrizione e può prolungare il termine prescrizionale anche quando il giudice di primo grado abbia riconosciuto circostanze attenuanti equivalenti: tali attenuanti non azzerano gli effetti della recidiva ai fini della prescrizione (art. 157, comma 3).
- La valutazione dell'equivalenza delle circostanze (art. 69 cod. pen.) non si estende automaticamente a fini prescrizionali quando operano disposizioni specifiche sull'aggravamento per recidiva (art. 157).
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità della pena: se la riqualificazione del fatto comporta l'applicazione di un diverso catalogo sanzionatorio (es. art. 52 d.lgs. 274/2000), la pena inflitta in contrasto può essere annullata e rideterminata senza rinvio.
- La rinuncia all'appello da parte del Procuratore generale che produce inammissibilità dell'impugnazione non produce automaticamente l'estinzione per prescrizione: occorre comunque verificare se, secondo il calcolo corretto del termine prescrizionale (tenendo conto di recidive e altre disposizioni), la prescrizione sia effettivamente intervenuta.
- In situazioni analoghe è opportuno calcolare la prescrizione sempre considerando formalmente le aggravanti e le recidive che incidono sul termine prescrizionale, e non limitarsi al giudizio di equivalenza delle circostanze operate dal giudice di merito.
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