Cassazione Penale, Sentenza n. 36709/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente contestava che, alla luce della sentenza Corte Cost. n.40/2019 che ha fissato la pena base in anni sei, il giudice dell'esecuzione non ha rispettato la proporzione dell'aumento sancita in sede di cognizione per l'aggravante di cui all'art.80 d.P.R. 309/1990: in cognizione l'incremento era stato riconosciuto nella misura della meta, mentre il GIP ha operato un aumento piu ampio (apparente incremento pari a due terzi) senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione, pur potendo rivisitare la determinazione concreta della pena in rapporto al nuovo parametro legale, e pur potendo rideterminare la pena base ai sensi dell'art.133 c.p., e vincolato alle statuizioni del giudice della cognizione quanto al riconoscimento delle circostanze, al giudizio di comparazione e alla diminuzione per il rito. In particolare, per l'aggravante di cui all'art.80 co.2 d.P.R. 309/1990 (legata alla ingente quantita), la proporzione di incidenza stabilita in sede di cognizione non puo essere variata. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la parte dell'ordinanza che aveva fissato l'aumento in misura non conforme e ha rideterminato l'aumento in anni tre (portando la pena da anni sei a anni nove per effetto dell'aggravante) e, tenuto conto della continuazione e della diminuzione per il rito, ha rideterminato la pena complessiva in anni otto di reclusione.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.80, comma 2
Aggravante basata sull'ingente quantita della sostanza; il suo disvalore e valutato sul profilo quantitativo. La Corte ha ritenuto che, una volta riconosciuta in sede di cognizione, la proporzione della sua incidenza non possa essere variata dal giudice dell'esecuzione
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73, comma 1
Norma che disciplina il reato di riferimento (illecita cessione/traffico di stupefacenti), oggetto della sentenza di condanna originaria
Sentenza Corte Costituzionale n.40 del 2019
Declaratoria di incostituzionalita che ha modificato il parametro sanzionatorio rendendo piu favorevole la disciplina; ha imposto la rideterminazione della pena in sede di esecuzione secondo il nuovo parametro, con i limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimita
Codice Penale, art.133
Consente al giudice di compiere la commisurazione concreta della pena (rivalutazione della pena base) in relazione al mutato parametro; tuttavia cio non autorizza la variazione della proporzione dell'incidenza di aggravanti gia determinate in cognizione
Cassazione, Sez. I, n. 22215 del 10/01/2022 (rv 283122)
Sez. I n. 22215/10.1.2022
Precedente di legittimita che ha precisato che il giudice dell'esecuzione e vincolato alle statuizioni del giudice della cognizione sulla riconoscenza delle circostanze, sul giudizio di comparazione e sulla riduzione per il rito, mentre puo intervenire sulla determinazione della pena base e sull'entita della diminuzione per le attenuanti generiche
Massime di principio
- Quando una declaratoria di incostituzionalita modifica il parametro sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena ma e vincolato alle statuizioni del giudice della cognizione riguardo al riconoscimento delle circostanze, al giudizio di comparazione e alla diminuzione per il rito
- Per aggravanti di natura quantitativa (es. art.80 co.2 d.P.R. 309/1990) la proporzione di incidenza riconosciuta in sede di cognizione deve essere mantenuta anche nella rideterminazione della pena in esecuzione; non e ammessa una modifica 'percentuale' non motivata
- Il giudice dell'esecuzione puo rivedere la commisurazione concreta della pena base ai sensi dell'art.133 c.p. e la quantificazione delle attenuanti generiche, ma deve spiegare motivatamente ogni discostamento rispetto ai criteri adottati in cognizione
- Se il giudice dell'esecuzione altera indebitamente la proporzione dell'aggravante, la Cassazione puo annullare senza rinvio la parte viziata e rideterminare la misura corretta dell'aumento e della pena complessiva
- In casi analoghi e opportuno che il difensore indichi chiaramente la proporzione di incidenza determinata in sede di cognizione e chieda che la stessa proporzione venga applicata al nuovo parametro, richiedendo motivazione se il giudice intende discostarsene
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