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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 894/2020 del 17/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia origina dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza presentata il 30 novembre 2011 per ottenere il rimborso di un credito IVA appartenente a una società poi fallita e ceduto alla banca. La cessione, relativa ai crediti delle annualità 1997, 1998 e 2000, risultava notificata all’Amministrazione il 18 settembre 2002; la cessionaria aveva inoltre invocato l’indicazione del credito nella dichiarazione IVA presentata dalla cedente il 30 aprile 2001. La Commissione tributaria provinciale di Roma accolse il ricorso contro il silenzio-rifiuto; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 31 maggio 2017, rigettò l’appello dell’Amministrazione. L’Agenzia delle entrate ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione delle disposizioni sul rimborso IVA e sulla cessione dei crediti, nonché dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse invertito l’onere della prova e non avesse considerato circostanze ostative, incluso il divieto di cessione parziale del credito IVA indicato in dichiarazione. Con il secondo ha denunciato falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. e violazione del D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla L. n. 248 del 2006, contestando il riconoscimento degli interessi anatocistici.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e disatteso: nei giudizi di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i presupposti del diritto, ma la CTR aveva applicato correttamente tale regola, ritenendo dimostrati esistenza e ammontare del credito sulla base della dichiarazione IVA, della documentazione sulla cessione notificata e di ulteriori circostanze. Le deduzioni dell’Amministrazione circa l’utilizzo del credito in compensazione, la richiesta di rimborso per somme ulteriori e l’asserita cessione parziale erano rimaste prive di adeguato riscontro documentale; la censura sollecitava inoltre una diversa ricostruzione dei fatti e rivalutazione delle prove, non consentite in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato rigettato: l’anatocismo sugli interessi da ritardato rimborso IVA è escluso, in forza della norma introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, dal 4 luglio 2006; per il periodo anteriore continua invece ad applicarsi l’art. 1283 c.c. La Corte ha condannato l’Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 per cento e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    E’ senz’altro vero che in sede di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato, di talchè le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza dei fatti, o la qualificazione ad essi attribuità costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale.

    Nella controversia di rimborso, il contribuente deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto. Le contestazioni dell’Amministrazione sulla sussistenza o qualificazione dei fatti sono mere difese, non soggette a preclusione, ma gli eventuali fatti impeditivi specificamente dedotti devono essere adeguatamente suffragati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata ‘da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità’ se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall’art. 360 c.p.c., comma 5, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012.

    La violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta e l’interpretazione della norma; non consente invece di contestare la ricostruzione concreta dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale previsto dalla legge.

  • art. 1283 c.c.

    E’ solo da tale data, pertanto, trattandosi di norma chiaramente innovativa di natura sostanziale, non opera più l’anatocismo in ordine alle somme dovute a titolo di rimborso d’imposta; mentre, ovviamente, la disciplina dettata dall’1283 c.c., – secondo il quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi” – continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore.

    Per gli interessi dovuti sui rimborsi d’imposta, l’art. 1283 c.c. continua a disciplinare l’anatocismo per il periodo anteriore al 4 luglio 2006; da tale data opera l’esclusione introdotta dalla normativa speciale.

  • art. 37, comma 50, D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006

    Invero, la norma citata in rubrica dispone che “gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c. “. Essa è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del D.L. n. 223 del 2006, in Gazzetta Ufficiale e cioè il 4 luglio 2006.

    La disposizione, innovativa e di natura sostanziale, esclude dal 4 luglio 2006 la produzione di interessi sugli interessi relativi ai rimborsi tributari.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 30, comma 2

    La CTR non si è disallineata dal su riportato condivisibile avviso e non ha affatto invertito il riparto degli oneri probatori fra contribuente e fisco ai fini del rimborso dal primo invocato, in quanto ha ritenuto, sulla base di un libero apprezzamento insindabile in questa sede di legittimità, l’avvenuta prova del credito chiesto a rimborso, non solo in ragione della indicazione di esso nella dichiarazione IVA dell’anno 2001, ma di altre circostanza idonee a corroborarne sussistenza ed entità

    Nel decidere sulla domanda di rimborso IVA, la Corte conferma che la spettanza del credito deve essere provata dal contribuente; nel caso concreto la prova è stata ritenuta raggiunta anche attraverso la dichiarazione IVA e gli ulteriori elementi documentali valutati dalla CTR.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis

    La CTR non si è disallineata dal su riportato condivisibile avviso e non ha affatto invertito il riparto degli oneri probatori fra contribuente e fisco ai fini del rimborso dal primo invocato, in quanto ha ritenuto, sulla base di un libero apprezzamento insindabile in questa sede di legittimità, l’avvenuta prova del credito chiesto a rimborso, non solo in ragione della indicazione di esso nella dichiarazione IVA dell’anno 2001, ma di altre circostanza idonee a corroborarne sussistenza ed entità

    La disposizione è richiamata nell’ambito della disciplina del rimborso IVA; la decisione conferma che il diritto al rimborso va dimostrato dal richiedente, senza che la Cassazione possa sostituire la propria valutazione a quella di merito sulle prove.

  • D.L. n. 70/1988, art. 5

    La CTR non si è disallineata dal su riportato condivisibile avviso e non ha affatto invertito il riparto degli oneri probatori fra contribuente e fisco ai fini del rimborso dal primo invocato, in quanto ha ritenuto, sulla base di un libero apprezzamento insindabile in questa sede di legittimità, l’avvenuta prova del credito chiesto a rimborso, non solo in ragione della indicazione di esso nella dichiarazione IVA dell’anno 2001, ma di altre circostanza idonee a corroborarne sussistenza ed entità

    La norma è richiamata tra quelle relative al rimborso IVA contestate dall’Amministrazione; la Corte non ne svolge un’interpretazione autonoma, ma rileva che la CTR ha applicato correttamente il riparto probatorio e accertato il credito sulla base degli elementi disponibili.

  • D.M. n. 334/1997

    La CTR non si è disallineata dal su riportato condivisibile avviso e non ha affatto invertito il riparto degli oneri probatori fra contribuente e fisco ai fini del rimborso dal primo invocato, in quanto ha ritenuto, sulla base di un libero apprezzamento insindabile in questa sede di legittimità, l’avvenuta prova del credito chiesto a rimborso, non solo in ragione della indicazione di esso nella dichiarazione IVA dell’anno 2001, ma di altre circostanza idonee a corroborarne sussistenza ed entità

    La disposizione è menzionata tra le norme invocate nel motivo, ma la Corte non le attribuisce una specifica interpretazione; la decisione si fonda sull’avvenuta prova del credito e sui limiti del sindacato di legittimità.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43-bis

    La CTR non si è disallineata dal su riportato condivisibile avviso e non ha affatto invertito il riparto degli oneri probatori fra contribuente e fisco ai fini del rimborso dal primo invocato, in quanto ha ritenuto, sulla base di un libero apprezzamento insindabile in questa sede di legittimità, l’avvenuta prova del credito chiesto a rimborso, non solo in ragione della indicazione di esso nella dichiarazione IVA dell’anno 2001, ma di altre circostanza idonee a corroborarne sussistenza ed entità

    La Corte non definisce autonomamente la portata dell’art. 43-bis; rigetta la censura relativa alla cessione del credito perché le circostanze ostative prospettate dall’Amministrazione non erano state adeguatamente provate.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario promosso contro il diniego, espresso o tacito, di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
  • Le contestazioni dell’Amministrazione circa la sussistenza o la qualificazione dei fatti costituiscono mere difese e non sono soggette a preclusioni processuali; quando però l’Amministrazione deduce specifiche circostanze impeditive del rimborso, deve suffragarle con elementi probatori.
  • La censura di violazione di legge in cassazione deve investire l’interpretazione della fattispecie astratta; non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione della fattispecie concreta accertata dal giudice di merito.
  • Gli interessi anatocistici sui rimborsi tributari non maturano dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore della disciplina speciale; per il periodo anteriore continua ad applicarsi l’art. 1283 c.c.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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