Sentenza n. 452/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione: del PEI consegnato il 21.10.2025 nella parte in cui dispone, senza alcuna ragionevole motivazione, un numero di ore di sostegno pari a 22 rispetto alle 40 ore settimanali della classe in palese violazione della patologia risultante dalle certificazioni mediche; del verbale del GLO, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dei ricorrenti; nonché di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti attraverso i quali l'Amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione delle assegnazioni delle ore e insegnanti di sostegno, e pertanto anche dei provvedimenti autorizzatori delle assegnazioni disposti dall'ufficio scolastico regionale; nonché degli atti e dei verbali assunti dal Gruppo di Lavoro per l'Handicap ad oggi ignoti che non tiene conto della situazione di handicap grave in cui versa il minore; previa declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l'intero orario di frequenza scolastica in grado di poter realizzare l'inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento; nonché per la declaratoria dell'obbligo in capo alle amministrazioni intimate di assegnare un insegnante di sostegno titolato e specializzato in grado di poter realizzare l'inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI e verbale del GLO relativi all'assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno, nonché atti connessi concernenti l'assegnazione delle ore e dell'insegnante di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il PEI consegnato il 21 ottobre 2025, nella parte in cui assegnava al minore 22 ore settimanali di sostegno, a fronte delle 40 ore di frequenza della classe, deducendo l'assenza di ragionevole motivazione e la violazione della situazione di handicap risultante dalle certificazioni mediche. Sono stati impugnati anche il verbale del GLO e gli ulteriori atti, conosciuti e non conosciuti, relativi alla gestione e all'autorizzazione delle assegnazioni delle ore e degli insegnanti di sostegno. È stata inoltre chiesta la declaratoria del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l'intero orario scolastico, nonché la condanna delle amministrazioni all'assegnazione dello stesso. Nel corso del giudizio è emerso che i ricorrenti avevano già proposto un ricorso, iscritto al n. 5970/2025 R.G., avente identità soggettiva e oggettiva rispetto al presente: medesime parti, medesimi atti impugnati, medesimo petitum, causa petendi e censure. Il presente ricorso era stato depositato nuovamente in via prudenziale, dopo che il primo fascicolo non risultava temporaneamente reperibile sul portale telematico.
La decisione
Il TAR, dopo avere assegnato alle parti un termine per memorie sulla possibile duplicazione del giudizio e dopo averle avvertite della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, ha definito il ricorso con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che il ricorso n. 6292/2025 fosse un duplicato del precedente ricorso n. 5970/2025, tuttora pendente e relativo alla medesima controversia. La tutela giurisdizionale dei ricorrenti risultava pertanto già assicurata nel primo giudizio, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del secondo. La richiesta di cancellazione della causa dal ruolo è stata interpretata, anche in ragione della richiesta di statuizione sulle spese, come domanda di definizione in rito. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non si erano costituite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.; sentenza breve
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 73 c.p.a.
il Tribunale avvertiva le parti, ex art. 73 c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse
È stato applicato per garantire il contraddittorio sulla possibile definizione del giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base per la tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando un secondo ricorso presenta identità soggettiva e oggettiva rispetto a un precedente giudizio ancora pendente, la tutela giurisdizionale già assicurata nel primo processo determina il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del secondo, che deve essere dichiarato improcedibile.
- La duplicazione di un ricorso, anche se effettuata in via prudenziale per il temporaneo mancato reperimento del primo fascicolo telematico, non conserva un interesse concreto e attuale alla prosecuzione del secondo giudizio quando il primo procedimento risulta regolarmente instaurato e pendente.
- La richiesta di cancellazione della causa dal ruolo, accompagnata da una domanda sulle spese, può essere interpretata come richiesta di definizione del giudizio con una pronuncia in rito, anziché come mera istanza materiale di cancellazione.
- Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse rilevata d'ufficio, il giudice deve avvertire le parti e consentire loro di interloquire sulla questione, ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
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