Cassazione Civile, Ordinanza n. 30626/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto obbligato al pagamento di una somma di denaro in favore di un avvocato. L’ingiunto propose opposizione, ma questa fu dichiarata inammissibile. Il creditore chiese poi la declaratoria di esecutorietà del decreto; vi furono problemi nel fascicolo monitorio e un primo provvedimento riportò per errore il richiamo all’art. 653 c.p.c. anziché all’art. 654 c.p.c., con successiva nuova istanza e regolare provvedimento di esecutorietà. Fu notificato un precetto, opposto dall’ingiunto per nullità; il creditore rinunciò quindi al precetto. L’opposizione al precetto venne iscritta a ruolo, ma il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere e compensò le spese. L’appello contro tale decisione fu dichiarato inammissibile dalla corte territoriale. In Cassazione il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello; tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno depositato istanza congiunta affermando di avere definito transattivamente ogni controversia e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione, preso atto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti nel corso del giudizio di legittimità, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha precisato che tale esito non va qualificato né come cassazione senza rinvio né come inammissibilità sopravvenuta del ricorso, poiché l’accordo negoziale preclude lo scrutinio dei motivi e determina la perdita di efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite. Non ha dato luogo al raddoppio del contributo unificato, perché la pronuncia non rientra nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato come base procedurale per la definizione del ricorso in camera di consiglio, in prossimità dell’adunanza, a seguito dell’istanza delle parti.
art. 382, comma 3, c.p.c.
La Corte esclude che la cessazione della materia del contendere possa essere ricondotta alla cassazione senza rinvio prevista da questa norma, perché essa presuppone una causa ostativa alla prosecuzione del processo già esistente prima della sentenza impugnata.
art. 383 c.p.c.
Richiamato per escludere che la fattispecie possa essere trattata come una delle decisioni tipizzate dal codice nel giudizio di cassazione.
art. 384 c.p.c.
Richiamato per affermare che la cessazione della materia del contendere non presuppone lo scrutinio dei motivi di ricorso, necessario invece per la cassazione con decisione nel merito o con rinvio.
art. 654 c.p.c.
Richiamato nel racconto dei fatti come norma correttamente pertinente alla declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo, dopo il primo erroneo riferimento all’art. 653 c.p.c.
art. 653 c.p.c.
Menziomato solo per segnalare l’errore materiale dell’ufficio nel primo provvedimento di esecutorietà, poi corretto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte precisa che l’attestazione sul raddoppio del contributo unificato è dovuta solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità; non va resa quando la decisione è una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, le parti dichiarano di avere definito la lite con un accordo transattivo e chiedono la cessazione della materia del contendere, la Corte deve limitarsi a prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere in sede di legittimità non è una forma di cassazione senza rinvio né un’inammissibilità sopravvenuta: essa comporta piuttosto l’accertamento del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata per effetto della volontà negoziale delle parti.
- L’accordo transattivo che definisce integralmente la controversia sottrae alla Corte la possibilità e la necessità di pronunciarsi sul merito dell’impugnazione.
- In presenza di declaratoria di cessazione della materia del contendere per accordo delle parti, la compensazione delle spese è compatibile con la natura non contenziosa dell’esito processuale.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la decisione finale non è riconducibile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, come accade nella cessazione della materia del contendere.
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