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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33516/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari: (i) nullità dell'udienza per mancata autorizzazione alla traduzione/partecipazione personale della ricorrente agli atti del riesame, violazione del diritto di difesa; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in quanto la condotta sarebbe stata posta in essere dal coniuge e la donna sarebbe estranea; (iii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione; (iv) vizio di motivazione sull'adeguatezza della misura rispetto alla posizione differenziata della madre lavoratrice; (v) mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non essendo provata un'organizzazione o rete di spaccio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha accolto il primo motivo: l'omessa autorizzazione alla partecipazione personale dell'indagata agli arresti domiciliari all'udienza di riesame ha determinato la nullità assoluta dell'udienza e del provvedimento impugnato. Ha inoltre ritenuto fondato il quinto motivo: i giudici del merito non hanno adeguatamente valutato gli indici previsti dall'art. 73, comma 5, DPR 309/1990, limitandosi prevalentemente al dato quantitativo e ad elementi indiziari non sufficientemente esplorati; pertanto l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio. Il secondo motivo (insussistenza degli indizi) è stato invece ritenuto manifestamente infondato, in quanto il Tribunale aveva dato adeguata e logica motivazione sugli elementi probatori. I motivi relativi alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura sono stati assorbiti dal rinvio.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    La Corte richiama la distinzione tra detenzione a fini di spaccio (comma 1) e la fattispecie di lieve entità (comma 5), richiedendo una valutazione complessiva e non automatica degli indici tipizzati (quantitativi, capacità operative, rete relazionale, modalità di occultamento, registri/contabilità ecc.).

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato per il procedimento camerale de libertate; la Corte privilegia un'interpretazione rigorosa che riconosce all'indagato detenuto fuori dalla circoscrizione il diritto di essere sentito personalmente se ne fa richiesta, con obbligo di traduzione a pena di nullità.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame delle misure cautelari; la Corte interpreta il combinato con art. 127 come imposizione della traduzione quando il detenuto richiede di essere sentito, salvo insussistenza di tempestività della richiesta.

  • art. 81 e art. 110 cod. pen.

    Richiamati nel capo d'imputazione per la responsabilità in concorso; la Corte non sindaca i fatti in punto indizi ma prende atto della qualificazione contestuale della condotta.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 45 del 1991

    Giurisprudenza costituzionale richiamata quale fondamento del principio che giustifica l'interpretazione rigorosa del diritto dell'interessato a essere sentito di persona nei procedimenti che incidono sulla libertà.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per ribadire che l'accertamento della lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 richiede valutazione complessiva e comparativa degli indici e non può basarsi solo sul dato quantitativo.

Massime di principio

  • Se un indagato detenuto fuori dalla circoscrizione chiede di essere sentito personalmente nell'udienza di riesame delle misure cautelari, il giudice è vincolato a disporre la traduzione o l'effettiva partecipazione: la mancata autorizzazione può comportare la nullità assoluta dell'udienza e del provvedimento.
  • La qualificazione della condotta come 'lieve' ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 non dipende solo dai quantitativi di droga sequestrata: il giudice deve valutare complessivamente capacità operativa, relazioni con il mercato, frequenza e tempi di movimentazione, presenza di strumenti/registri, modalità organizzative e ogni indice che possa mostrare offensività concreta.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nel sindacare la valutazione probatoria se questa è logicamente e puntualmente motivata: elementi come quantità significative, strumenti per il confezionamento e annotazioni contabili possono legittimare la sussistenza di gravi indizi.
  • Quando in sede cautelare risultano criticità nella motivazione su questioni essenziali (diritto di partecipazione all'udienza, errata applicazione di norme che modulano la gravità del fatto), la soluzione della Corte può essere l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, lasciando al giudice di merito la rivalutazione complessiva.
  • Nel valutare l'adeguatezza della misura cautelare occorre anche considerare circostanze personali (incensuratezza, ruolo di genitore, lavoro), ma tali elementi non sono automaticamente idonei a escludere esigenze cautelari se sussistono indizi gravi.

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