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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14253/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna del tribunale di Pescara per concorso in ricettazione (riconoscendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, c.p.). La ricorrente deduceva violazione di legge per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4, c.p. e vizio di motivazione sulla presunta incompatibilità tra l'ipotesi attenuata di ricettazione e l'applicazione dell'art. 62, n.4.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'attenuante dell'art. 62, n.4, c.p. è compatibile con l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, c.p. solo se la valutazione della particolare tenuità del fatto sia rimasta estranea alla valutazione del danno patrimoniale. Nel caso di specie i giudici del merito avevano basato il riconoscimento dell'ipotesi attenuata proprio sul modesto valore commerciale dei beni rinvenuti; pertanto l'attenuante dell'art. 62, n.4 risultava assorbita. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 c.p.

    L'attenuante della particolare tenuità del fatto è applicabile soltanto se la valutazione della tenuità è indicata come distinta e non sovrapposta alla valutazione del danno patrimoniale; se la tenuità è fondata sul valore economico del bene, l'attenuante è assorbita dall'ipotesi attenuata di ricettazione.

  • art. 648, comma 2, c.p.

    Prevede l'ipotesi attenuata di ricettazione; se il giudice riconosce questa ipotesi attenuata basandosi sul modesto valore patrimoniale, impedisce il cumulo con l'attenuante dell'art. 62, n.4.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. Un. n.13330/1989; n.46031/2003 Rv.226723-01; n.43046/2007 Rv.238508-01; n.49071/2012 Rv.253906

    Orientamento consolidato secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62, n.4 è assorbita se la particolare tenuità è valutata tramite il danno patrimoniale già considerato per l'ipotesi attenuata di ricettazione.

Massime di principio

  • L'attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p. può concorrere con l'ipotesi attenuata di ricettazione (art. 648, comma 2) solo se la particolare tenuità è motivata su elementi diversi dalla minore entità del danno patrimoniale.
  • Se il giudice del merito riconosce l'ipotesi attenuata di ricettazione sulla base del modesto valore dei beni, non è possibile ottenere anche l'attenuante ex art. 62, n.4: quest'ultima viene assorbita.
  • In sede di impugnazione è necessario dimostrare che la valutazione della tenuità sia rimasta indipendente da quella del danno patrimoniale; altrimenti il ricorso è destinato a essere inammissibile.
  • Per ottenere il cumulo delle attenuanti la difesa dovrebbe documentare elementi non patrimoniali (es. marginalità della condotta, ruolo secondario dell'imputato, contesto fattuale non idoneo a creare pericolo) sui quali il giudice abbia fondato la particolare tenuità.
  • Il rigetto del ricorso può comportare condanna alle spese e somme a carico del ricorrente (es. versamento alla cassa delle ammende).

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