Cassazione Penale, Sentenza n. 45678/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila che, su appello del PM, aveva riformato l'assoluzione di primo grado per il reato di violenza privata e lo aveva condannato. Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 591 c.p.p. per omessa decisione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello del PM (la difesa sosteneva che la richiesta del PG in udienza di applicazione dell'art. 131-bis c.p. avesse fatto venire meno l'interesse all'appello); 2) violazione dell'art. 581 c.p.p. e inapplicabilità dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., per mancanza di specificità dell'appello del PM e per il fatto che il PM non avrebbe censurato la ratio decidendi (l'inverosimiglianza della versione della persona offesa rispetto alla situazione dei luoghi); 3) violazione dell'art. 125 c.p.p. e dell'art. 603/3-bis c.p.p. per mancanza di motivazione dell'ordinanza che dispose la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; 4) vizio di motivazione illogica della Corte d'Appello nella pronuncia di condanna, con richiesta in sostanza di rivalutazione delle prove e delle dichiarazioni testimoniali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza delle valutazioni della Corte d'Appello. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il rappresentante dell'accusa è libero nelle sue conclusioni in udienza e la richiesta del PG di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non revoca l'interesse del PM ad impugnare; la rinuncia all'impugnazione deve essere manifestata formalmente secondo l'art. 589 c.p.p. e non può desumersi dalle sole conclusioni rese in udienza; il secondo e terzo motivo sono stati respinti perché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'ammissibilità e la specificità dell'appello del PM e poteva disporre legittimamente, anche d'ufficio, la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; il quarto motivo è inammissibile perché il ricorso in Cassazione non può essere usato per ottenere una rivalutazione diretta del materiale probatorio e perché le doglianze erano, in sostanza, richieste di merito. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di €3.000 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in €1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
Il ricorso censurava l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che l'eccezione fosse manifestamente infondata poiché l'eventuale richiesta del PG in udienza non preclude l'interesse del PM ad impugnare
art. 131-bis c.p.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la richiesta del PG in udienza di applicazione di tale causa non equivale a una formale rinuncia all'impugnazione da parte del PM
art. 570, comma 1 c.p.p.
Riconosce la legittimazione del procuratore della Repubblica e del procuratore generale a proporre impugnazione, indipendentemente dalle conclusioni del PM nel giudizio di merito
art. 589 c.p.p.
La rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero è atto formale che deve essere manifestato chiaramente e secondo le modalità previste; non può essere desunta dalle sole richieste in udienza
art. 581 c.p.p.
Disciplina i requisiti di specificità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'appello del PM fosse sufficientemente specifico rispetto alle censure mosse al giudizio di primo grado
art. 603, comma 3-bis c.p.p.
Consente la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche d'ufficio quando necessario. La Corte ha affermato la funzione di garanzia della norma e la possibilità per il giudice di disporla se ritiene indispensabile
art. 125 c.p.p.
Richiama principi sulla motivazione degli atti giudiziari; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'ordinanza che disponeva la rinnovazione istruttoria
art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)
Norma citata solo in relazione alla facoltà di requisitoria scritta del Procuratore Generale in Cassazione in periodo emergenziale; non incide sul merito dei motivi di ricorso
Massime di principio
- La richiesta formulata dal pubblico ministero in udienza (anche di applicazione di una causa di non punibilità) non annulla né rende inammissibile un'impugnazione già proposta da altro ufficio dell'accusa: la capacità di impugnare è autonoma e la rinuncia all'impugnazione richiede un atto formale chiaro.
- La Corte d'appello può disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. quando lo ritenga necessario per tutelare le garanzie processuali; la mancata o insufficiente motivazione dell'ordinanza va valutata nel concreto ma non sempre legittima la cassazione se la decisione di merito è logicamente motivata.
- In Cassazione non è consentito chiedere la rivalutazione diretta delle prove: i motivi che puntano a una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili se si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti anziché lamentare vizi di diritto o di logicità della motivazione.
- I motivi aggiunti o nuovi, se connessi ai motivi originari, possono risultare inammissibili se trasmettono il vizio dei motivi iniziali o se costituiscono un tentativo di posticipare termini di impugnazione; bisogna prestare attenzione al vincolo di connessione e ai termini processuali.
- Per contestare efficacemente una decisione di merito conviene focalizzarsi su errori di diritto, lacune logiche nella motivazione o violazioni procedurali formali (es. mancata decisione su eccezioni rilevanti, carenza motivazionale) anziché su una rielaborazione del fatto.
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