Sentenza n. 1802/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di ripristino e finanziamento di terapie riabilitative per il minore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore del minore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne affetto da disturbo dello spettro autistico e da attacchi epilettici, ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal silenzio serbato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sulla diffida del 2 gennaio 2024, con cui era stato richiesto l'immediato ripristino delle terapie logopediche, neuropsicomotorie e cognitivo-comportamentali a indirizzo ABA. Il minore aveva precedentemente ricevuto prestazioni riabilitative presso strutture convenzionate e, dopo le dimissioni, le terapie erano state sostenute privatamente dalla famiglia. Il centro diurno aveva comunicato le dimissioni del minore a causa del mancato rimborso delle spese da parte dell'ASP di Palermo in favore dell'ASP di Enna. L'amministrazione è rimasta inerte sino alla convocazione del 6 marzo 2025, successiva alla proposizione del ricorso contro il silenzio, quando ha indicato un centro riabilitativo situato a Termini Imerese e posto a proprio carico le spese di trasferimento. La domanda contro il silenzio è stata dichiarata improcedibile con precedente sentenza non definitiva, mentre è proseguito il giudizio sulla domanda risarcitoria. La ricorrente ha allegato e provato le spese sostenute per le prestazioni assistenziali private nel periodo dal 1° febbraio al 2 dicembre 2024.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda risarcitoria. Ha ritenuto ingiustificata la condotta dell'amministrazione, che ha esaminato l'istanza relativa alle cure del minore soltanto dopo circa un anno e due mesi e dopo la notifica del ricorso, in violazione dei termini procedimentali previsti dall'art. 2 della l. n. 241/1990. Il giudice ha precisato che l'amministrazione conserva il potere di individuare la sede territoriale più idonea per l'erogazione delle prestazioni, bilanciando la migliore cura del minore e l'interesse pubblico, ma deve esercitare tale potere entro il termine di legge. È stato riconosciuto il nesso causale tra il silenzio-inadempimento e il danno evento, individuato nella lesione dell'autodeterminazione negoziale dei genitori, costretti a stipulare contratti mensili con una struttura privata per ottenere servizi assistenziali che avrebbero dovuto essere riconosciuti dall'ASP. È stato inoltre provato il danno conseguenza, consistente nella diminuzione patrimoniale derivante dal pagamento delle fatture prodotte, quantificato in euro 2.881,20, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo. Il TAR ha escluso il risarcimento del danno non patrimoniale, non essendo stata formulata un'espressa domanda in tal senso. L'ASP di Palermo è stata condannata anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato in favore dell'Erario.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
in spregio dei termini procedimentali previsti dall’art. 2 della l. n. 241/1990
L'amministrazione deve definire entro il termine di legge l'istanza relativa all'erogazione delle prestazioni sanitarie; la mancata tempestiva determinazione, anche quando l'amministrazione disponga di discrezionalità nella scelta della struttura o della sede, può integrare silenzio-inadempimento e fondare la responsabilità risarcitoria per i danni causalmente collegati.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata accolta sulla base dell'accertamento della condotta illegittima dell'amministrazione, del danno evento, del nesso causale e del danno patrimoniale conseguenza puntualmente allegato e provato.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Impone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi dei soggetti interessati.
Massime di principio
- La discrezionalità dell'amministrazione nell'individuare la struttura o la sede territoriale più idonea per l'erogazione di prestazioni sanitarie non la esonera dall'obbligo di concludere tempestivamente il procedimento entro il termine previsto dalla legge.
- Il silenzio-inadempimento dell'amministrazione su un'istanza relativa all'erogazione di prestazioni assistenziali può integrare una condotta antigiuridica risarcibile quando abbia costretto il privato a sostenere direttamente costi per ottenere prestazioni che l'amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente valutare ed eventualmente assicurare.
- Ai fini della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione, il danno patrimoniale può essere riconosciuto quando il ricorrente provi sia il nesso causale tra l'inerzia amministrativa e la necessità di ricorrere a prestazioni private, sia l'effettiva diminuzione patrimoniale mediante documentazione delle spese sostenute.
- La scelta amministrativa successivamente adottata non esclude automaticamente la responsabilità per il periodo precedente di inerzia, se il ritardo ha già prodotto un danno patrimoniale causalmente collegato alla mancata tempestiva determinazione.
- Il giudice amministrativo non può riconoscere il danno non patrimoniale in assenza di un'espressa domanda risarcitoria riferita a tale voce di danno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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