Cassazione Civile, Ordinanza n. 00331/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società ricorrente. Il ricorso incidentale condizionato del fallimento è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di vendita immobiliare e da una successiva scrittura privata del 18 giugno 2012, collegata alla procedura di concordato preventivo della società poi fallita. La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo di un credito di euro 280.044,00, sostenendo che esso avesse natura prededucibile perché derivante dagli accordi stipulati in funzione della procedura concorsuale. Il giudice delegato aveva ammesso il credito, ma lo aveva degradato a chirografario; il tribunale, su impugnazione del fallimento, ha escluso che fosse maturato alcun diritto di credito della ricorrente, ritenendo che, scaduto il termine pattuito senza vendita del bene a terzi, fosse rimasta ferma la possibilità per la procedura di pretendere la conclusione del preliminare e che la ricorrente, rifiutando di stipulare, fosse risultata inadempiente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., sostenendo che il tribunale avesse interpretato erroneamente la scrittura privata del 2012 senza considerare la comune intenzione delle parti; 2) violazione dell’art. 1467 c.c. e dell’art. 1337 c.c., oltre a omesso esame di documenti e fatti decisivi, censurando il rigetto dell’eccezione di impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità dell’adempimento, basata sul degrado dell’immobile e sul suo deprezzamento; 3) violazione dell’art. 1385 c.c. e omesso esame di documenti e fatti decisivi, assumendo che delle somme versate solo euro 100.000,00 fossero caparra confirmatoria e il resto mero acconto, con conseguente, al più, perdita della caparra e non esclusione totale del credito. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché mirava a sostituire una propria lettura del contratto a quella, plausibile, del giudice di merito; il secondo perché sollecitava un nuovo apprezzamento del fatto e non indicava specificamente il fatto storico decisivo omesso; il terzo perché non era autosufficiente, non avendo la ricorrente indicato in quale precedente sede processuale avesse dedotto la distinzione tra caparra e acconto, distinzione che il fallimento aveva contestato come domanda nuova nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
Norme richiamate
art. 98, comma 3, l. fall.
viene richiamato quale base dell’impugnazione del decreto del giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo e dell’opposizione/impugnazione avverso il medesimo provvedimento.
art. 111 l. fall.
richiamato in relazione alla domanda di ammissione al passivo con pretesa prededucibilità del credito.
art. 1362 c.c.
la Corte ribadisce che, per censurare l’interpretazione contrattuale, occorre indicare specificamente il canone ermeneutico asseritamente violato e il modo della violazione.
art. 1363 c.c.
richiamato tra i canoni interpretativi invocati dalla ricorrente; la Corte ne esclude la violazione in concreto per genericità della censura.
art. 1366 c.c.
richiamato tra i canoni interpretativi invocati; la censura è dichiarata inammissibile perché si limita a contrapporre una diversa lettura del contratto.
art. 1371 c.c.
richiamato tra i canoni interpretativi invocati; la Corte osserva che la sentenza di merito aveva adottato una lettura plausibile dell’accordo.
art. 1467 c.c.
richiamato per sostenere l’eccessiva onerosità sopravvenuta; la Corte esclude il riesame del fatto in sede di legittimità.
art. 1337 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non decisivo ai fini dell’ammissibilità della doglianza.
art. 360 c.p.c., n. 3
richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360 c.p.c., n. 5
richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte esige l’indicazione del fatto storico specifico omesso.
art. 1385 c.c.
richiamato per sostenere che solo la caparra potrebbe essere trattenuta; la doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 98 l. fall.
richiamato quale disciplina dell’opposizione allo stato passivo e del divieto di domande nuove nella sede oppositiva.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti l’interpretazione di una clausola contrattuale non è sufficiente richiamare in modo generico gli artt. 1362 e ss. c.c.: occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio il giudice di merito se ne sia discostato.
- Quando il giudice di merito abbia scelto una tra più interpretazioni plausibili del contratto, la censura in cassazione non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa proposta dalla parte.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un preciso fatto storico, decisivo e discusso, il cui mancato esame abbia inciso sulla decisione; non basta invocare in modo apodittico l’omessa valutazione di documenti o elementi probatori.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio o della quaestio facti, specie quando la censura attenga alla prova di circostanze come l’eccessiva onerosità sopravvenuta.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo opera il divieto di domande nuove: chi invoca in cassazione una specifica qualificazione del credito deve dimostrare di averla ritualmente dedotta già nelle precedenti fasi processuali, altrimenti la censura difetta di autosufficienza.
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