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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10054/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano: 1) la valutazione dei prelievi di denaro dalla società come ingiustificati, sostenendo che solo il curatore e il suo consulente avevano riferito tale ingiustificazione mentre altri testimoni (la dipendente Puleo e il consulente contabile Gagliano) avevano spiegato la necessità di disporre di contanti per spese aziendali correnti; 2) la mancata motivazione e la violazione di legge circa la qualifica di "amministratori di fatto" attribuita ad Antonino e Alessio Giacalone e, per la Bonomolo, la pretesa responsabilità in quanto amministratrice di diritto: secondo i ricorrenti le affermazioni del curatore erano apodittiche e si era omesso di considerare testimonianze (Puleo, Cassarà, Gagliano) favorevoli o comunque non decisive per ritenere la responsabilità come amministratori di fatto o di diritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi nel merito (li ha ritenuti non fondati), ma ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati contestati al capo 1 (limitato a Marcella Bonomolo) e al capo 5 (per tutti i ricorrenti) a causa della non manifesta infondatezza dei ricorsi e dei ritardi procedurali. Non è stato però possibile disporre un proscioglimento più favorevole per mancanza di prova dell'innocenza (in particolare per Bonomolo rispetto alla mancata consegna integrale della contabilità) e per il ruolo nel ritardo dello scioglimento della società che aveva aggravato il dissesto. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per la parte che riguarda l'estinzione per prescrizione e, per i residui reati, è stata annullata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di Bonomolo: la società era stata costituita dai Giacalone e, benché Vanessa e poi Marcella fossero amministratrici formali, non sarebbero state mere prestanome; la teste Puleo ha dichiarato che Marcella "si occupava" della società avendo rapporti con clienti e banche, idoneo a fondare la responsabilità secondo la giurisprudenza citata. Analogamente sono stati ritenuti infondati i motivi di Antonino e Alessio: più dichiarazioni indicavano che essi operavano come amministratori di fatto; i prelievi erano continui, privi di giustificazione e non accompagnati da ricevute che potessero dimostrare un utilizzo per pagamenti della società.

Norme richiamate

  • delitti di bancarotta (principio giurisprudenziale citato)

    La Corte richiama il principio secondo cui per la responsabilità dell'amministratore di diritto nei delitti di bancarotta è sufficiente la "generica consapevolezza" (diretta o eventuale) delle attività illecite compiute dalla societa' tramite amministratori di fatto; non è necessario che tale consapevolezza riguardi ogni singola operazione

  • prescrizione

    La prescrizione può determinare l'estinzione del reato anche se il ricorso non è manifestamente infondato; ritardi procedurali e non manifesta infondatezza dei rimedi possono portare all'estinzione per prescrizione di capi di imputazione

  • onere della prova e principio di non colpevolezza

    La Corte sottolinea che in assenza di evidenza della prova dell'innocenza non è possibile adottare formule di proscioglimento più favorevoli; l'assenza di ricevute o documentazione probatoria a sostegno delle giustificazioni difensive indebolisce la tesi della difesa

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" può essere desunta da elementi probatori plurimi anche in assenza di ruolo formale; testimonianze concordanti su attività di gestione sono rilevanti
  • Per la responsabilità dell'amministratore di diritto nei reati di bancarotta è sufficiente la consapevolezza generale delle attività illecite poste in essere dalla società tramite amministratori di fatto, non è richiesta la prova di consapevolezza su ogni singola operazione
  • Prelievi continuativi e privi di giustificazione documentale, se desumibili dalla contabilità, costituiscono forte indizio di distrazione di risorse a scapito della società; la difesa deve produrre documentazione probatoria per dimostrare l'utilizzo legittimo di tali somme
  • Le apodittiche affermazioni di una parte (es. curatore) possono essere sufficienti se corroborate da altre dichiarazioni e riscontri contabili; viceversa, dichiarazioni difensive generiche senza riscontro documentale hanno scarso valore
  • La mancanza di ricevute o documentazione fiscale che dimostri l'impiego di denaro contante per pagamenti societari rende inefficace la tesi difensiva secondo cui i prelievi sarebbero stati usati per coprire debiti o spese aziendali
  • Ritardi procedurali e la non manifesta infondatezza dei ricorsi possono comportare l'estinzione per prescrizione di taluni capi d'imputazione; tuttavia l'estinzione per prescrizione non equivale a un accertamento di innocenza
  • In assenza di elementi che specifichino quali costi sarebbero stati saldati con i prelevati contanti, una perizia contabile può risultare inutile; la perizia è efficace solo se vi sono dati concreti da verificare

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