Cassazione Penale, Sentenza n. 10054/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano: 1) la valutazione dei prelievi di denaro dalla società come ingiustificati, sostenendo che solo il curatore e il suo consulente avevano riferito tale ingiustificazione mentre altri testimoni (la dipendente Puleo e il consulente contabile Gagliano) avevano spiegato la necessità di disporre di contanti per spese aziendali correnti; 2) la mancata motivazione e la violazione di legge circa la qualifica di "amministratori di fatto" attribuita ad Antonino e Alessio Giacalone e, per la Bonomolo, la pretesa responsabilità in quanto amministratrice di diritto: secondo i ricorrenti le affermazioni del curatore erano apodittiche e si era omesso di considerare testimonianze (Puleo, Cassarà, Gagliano) favorevoli o comunque non decisive per ritenere la responsabilità come amministratori di fatto o di diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi nel merito (li ha ritenuti non fondati), ma ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati contestati al capo 1 (limitato a Marcella Bonomolo) e al capo 5 (per tutti i ricorrenti) a causa della non manifesta infondatezza dei ricorsi e dei ritardi procedurali. Non è stato però possibile disporre un proscioglimento più favorevole per mancanza di prova dell'innocenza (in particolare per Bonomolo rispetto alla mancata consegna integrale della contabilità) e per il ruolo nel ritardo dello scioglimento della società che aveva aggravato il dissesto. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per la parte che riguarda l'estinzione per prescrizione e, per i residui reati, è stata annullata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di Bonomolo: la società era stata costituita dai Giacalone e, benché Vanessa e poi Marcella fossero amministratrici formali, non sarebbero state mere prestanome; la teste Puleo ha dichiarato che Marcella "si occupava" della società avendo rapporti con clienti e banche, idoneo a fondare la responsabilità secondo la giurisprudenza citata. Analogamente sono stati ritenuti infondati i motivi di Antonino e Alessio: più dichiarazioni indicavano che essi operavano come amministratori di fatto; i prelievi erano continui, privi di giustificazione e non accompagnati da ricevute che potessero dimostrare un utilizzo per pagamenti della società.
Norme richiamate
delitti di bancarotta (principio giurisprudenziale citato)
La Corte richiama il principio secondo cui per la responsabilità dell'amministratore di diritto nei delitti di bancarotta è sufficiente la "generica consapevolezza" (diretta o eventuale) delle attività illecite compiute dalla societa' tramite amministratori di fatto; non è necessario che tale consapevolezza riguardi ogni singola operazione
prescrizione
La prescrizione può determinare l'estinzione del reato anche se il ricorso non è manifestamente infondato; ritardi procedurali e non manifesta infondatezza dei rimedi possono portare all'estinzione per prescrizione di capi di imputazione
onere della prova e principio di non colpevolezza
La Corte sottolinea che in assenza di evidenza della prova dell'innocenza non è possibile adottare formule di proscioglimento più favorevoli; l'assenza di ricevute o documentazione probatoria a sostegno delle giustificazioni difensive indebolisce la tesi della difesa
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" può essere desunta da elementi probatori plurimi anche in assenza di ruolo formale; testimonianze concordanti su attività di gestione sono rilevanti
- Per la responsabilità dell'amministratore di diritto nei reati di bancarotta è sufficiente la consapevolezza generale delle attività illecite poste in essere dalla società tramite amministratori di fatto, non è richiesta la prova di consapevolezza su ogni singola operazione
- Prelievi continuativi e privi di giustificazione documentale, se desumibili dalla contabilità, costituiscono forte indizio di distrazione di risorse a scapito della società; la difesa deve produrre documentazione probatoria per dimostrare l'utilizzo legittimo di tali somme
- Le apodittiche affermazioni di una parte (es. curatore) possono essere sufficienti se corroborate da altre dichiarazioni e riscontri contabili; viceversa, dichiarazioni difensive generiche senza riscontro documentale hanno scarso valore
- La mancanza di ricevute o documentazione fiscale che dimostri l'impiego di denaro contante per pagamenti societari rende inefficace la tesi difensiva secondo cui i prelievi sarebbero stati usati per coprire debiti o spese aziendali
- Ritardi procedurali e la non manifesta infondatezza dei ricorsi possono comportare l'estinzione per prescrizione di taluni capi d'imputazione; tuttavia l'estinzione per prescrizione non equivale a un accertamento di innocenza
- In assenza di elementi che specifichino quali costi sarebbero stati saldati con i prelevati contanti, una perizia contabile può risultare inutile; la perizia è efficace solo se vi sono dati concreti da verificare
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